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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 593 c.p.c. – Rendiconto

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

L’amministratore, nel termine fissato dal giudice dell’esecuzione, e in ogni caso alla fine di ciascun trimestre, deve presentare in cancelleria il conto della sua gestione e depositare le rendite disponibili nei modi stabiliti dal giudice.

Al termine della gestione l’amministratore deve presentare il rendiconto finale.

I conti parziali e quello finale debbono essere approvati dal giudice. Questi, con ordinanza non impugnabile, risolve le contestazioni che sorgono in merito ad essi, applicando le disposizioni degli articoli 263 e seguenti.

In sintesi

  • L'amministratore presenta il conto della gestione entro il termine fissato dal giudice e comunque ogni trimestre.
  • Le rendite disponibili vengono depositate secondo le modalità stabilite dal giudice dell'esecuzione.
  • Al termine del mandato deve essere presentato un rendiconto finale della gestione.
  • Tutti i conti, parziali e finale, necessitano di approvazione del giudice dell'esecuzione.
  • Le contestazioni sui conti vengono risolte con ordinanza non impugnabile, applicando le norme sull'approvazione dei rendiconti (artt. 263 ss. c.p.c.).

L'amministratore giudiziario deve presentare trimestralmente il rendiconto della gestione e depositare le rendite, con approvazione finale del giudice.

Ratio

L'articolo 593 c.p.c. disciplina l'obbligo di rendiconto dell'amministratore giudiziario nell'ambito dell'espropriazione immobiliare. La norma si inserisce nel sistema di controllo giudiziale sull'amministrazione del bene pignorato: il legislatore ha previsto una rendicontazione periodica (trimestrale) e una finale per garantire la trasparenza della gestione, tutelare i creditori e il debitore, e assicurare che le rendite prodotte dal bene confluiscano correttamente nel patrimonio destinato alla soddisfazione dei crediti.

Il meccanismo è coerente con il più ampio schema del processo esecutivo immobiliare, in cui il bene rimane sotto il controllo del giudice fino alla sua definitiva liquidazione. Il rendiconto periodico costituisce lo strumento principale di supervisione sull'operato dell'amministratore.

Analisi

Il primo comma impone all'amministratore due obblighi concorrenti: presentare il conto della gestione entro il termine fissato dal giudice dell'esecuzione, e comunque al termine di ogni trimestre; depositare le rendite disponibili secondo le modalità indicate dal giudice. La duplice cadenza, termine fissato dal giudice e termine trimestrale suppletivo, garantisce flessibilità operativa senza pregiudicare il controllo. Il secondo comma prevede il rendiconto finale, che chiude il rapporto tra l'amministratore e il procedimento esecutivo. Il terzo comma disciplina l'approvazione di tutti i conti da parte del giudice, che risolve le contestazioni con ordinanza non impugnabile, applicando le norme degli artt. 263 e seguenti c.p.c. (disciplina del rendiconto del tutore e, per estensione, di ogni amministratore nominato dal giudice).

Quando si applica

La norma si applica ogni volta che il giudice dell'esecuzione abbia nominato un amministratore giudiziario ai sensi dell'art. 592 c.p.c. per la gestione di un immobile pignorato in attesa della vendita. Trova applicazione sia nel caso in cui l'immobile produca redditi (es. immobile locato) sia in quello di mera gestione conservativa. L'obbligo sorge automaticamente con la nomina e si protrae fino alla cessazione dell'amministrazione (art. 595 c.p.c.) o alla vendita del bene.

In caso di contestazioni sul rendiconto, le parti possono sollevare eccezioni all'udienza fissata dal giudice; le controversie vengono risolte con ordinanza non impugnabile, ma il debitore o i creditori possono far valere eventuali responsabilità dell'amministratore in separata sede civile.

Connessioni

L'art. 593 si collega all'art. 592 (nomina e poteri dell'amministratore giudiziario) e all'art. 595 (cessazione dell'amministrazione). Per la procedura di approvazione dei conti richiama gli artt. 263 ss. c.p.c. (rendiconto del tutore). Le rendite riscosse possono essere assegnate ai creditori ai sensi dell'art. 594. Sul piano sostanziale, l'amministratore giudiziario è soggetto alle norme generali sulla responsabilità del mandatario (artt. 1710 ss. c.c.). La disciplina è integrata dagli artt. 176 ss. disp. att. c.p.c. sull'esecuzione delle ordinanze del giudice dell'esecuzione.

Domande frequenti

Con quale frequenza l'amministratore giudiziario deve presentare il rendiconto?

L'amministratore deve presentare il conto della gestione entro il termine fissato dal giudice dell'esecuzione e, in ogni caso, alla fine di ciascun trimestre. È quindi prevista una cadenza trimestrale minima, fermo restando che il giudice può fissare termini più ravvicinati.

Chi approva i rendiconti presentati dall'amministratore giudiziario?

I conti parziali e il rendiconto finale devono essere approvati dal giudice dell'esecuzione, che provvede con ordinanza. In caso di contestazioni, il giudice le risolve con ordinanza non impugnabile, applicando le norme degli artt. 263 e seguenti c.p.c.

Cosa succede se il creditore contesta il rendiconto dell'amministratore?

Il giudice dell'esecuzione risolve le contestazioni con ordinanza non impugnabile, applicando la disciplina degli artt. 263 ss. c.p.c. Le parti vengono sentite; la decisione è definitiva nel procedimento esecutivo, fermo il diritto di agire in separata sede per eventuali responsabilità dell'amministratore.

Dove vengono depositate le rendite dell'immobile gestito dall'amministratore?

Le rendite disponibili devono essere depositate dall'amministratore nei modi stabiliti dal giudice dell'esecuzione, che può prevedere il deposito in cancelleria o presso un istituto bancario indicato. Il giudice può anche disporne l'assegnazione anticipata ai creditori durante il corso dell'amministrazione (art. 594 c.p.c.).

Il rendiconto finale è obbligatorio anche se l'amministrazione cessa anticipatamente?

Sì. Al termine della gestione, per qualsiasi causa, compresa la cessazione anticipata prevista dall'art. 595 c.p.c., l'amministratore è obbligato a presentare il rendiconto finale al giudice dell'esecuzione, che deve approvarlo dopo aver sentito le parti.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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