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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 592 c.p.c. – Nomina dell’amministratore giudiziario

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

L’amministrazione giudiziaria dell’immobile e’ disposta per un tempo non superiore a tre anni e affidata a uno o piu’ creditori o a un istituto all’uopo autorizzato, oppure allo stesso debitore se tutti i creditori vi consentono.

All’amministratore si applica il disposto degli articoli 65 e seguenti.

In sintesi

  • L'amministrazione giudiziaria è una misura alternativa alla vendita immediata, disposta dal giudice per un massimo di tre anni.
  • Può essere affidata a uno o più creditori, a un istituto all'uopo autorizzato oppure al debitore stesso, se tutti i creditori vi acconsentono.
  • L'amministratore è soggetto alle disposizioni degli artt. 65 e ss. c.p.c. (doveri e responsabilità del custode giudiziario).
  • I frutti dell'immobile vengono raccolti durante l'amministrazione e distribuiti ai creditori.

L'amministrazione giudiziaria dell'immobile è disposta per non più di tre anni e affidata a uno o più creditori, a un istituto autorizzato o al debitore con consenso unanime.

Ratio

L'art. 592 c.p.c. introduce l'amministrazione giudiziaria come strumento per valorizzare un immobile che, nel breve periodo, non trova acquirenti a prezzi adeguati. Invece di svendere il bene o lasciare la procedura in stallo, il giudice può disporre una gestione temporanea che generi frutti (canoni di locazione, proventi dell'attività svolta nell'immobile) da distribuire ai creditori. Il limite temporale di tre anni è un contemperamento tra l'esigenza di non lasciare il debitore indefinitamente espropriato e quella di dare alla procedura il tempo necessario per valorizzare il bene.

La possibilità di affidare l'amministrazione allo stesso debitore, con il consenso unanime dei creditori, riflette un principio di autonomia privata nell'esecuzione forzata: quando tutti gli interessati concordano, il debitore può continuare a gestire il proprio patrimonio sotto controllo giudiziario, preservando ad esempio un'attività imprenditoriale.

Analisi

Il primo comma fissa tre elementi essenziali: (a) durata massima triennale dell'amministrazione, scaduta la quale si deve procedere diversamente (nuovo incanto o altro); (b) soggetti legittimati a essere nominati amministratori, uno o più creditori, un istituto autorizzato dal giudice o il debitore con consenso unanime dei creditori; (c) modalità di scelta, è il giudice a decidere, sentite le parti. Il secondo comma rinvia agli artt. 65 e ss. c.p.c. che disciplinano i doveri e la responsabilità del custode giudiziario: l'amministratore è tenuto alla conservazione del bene, alla rendicontazione periodica e può essere revocato e sostituito.

Il rinvio agli artt. 65 e ss. è fondamentale: l'amministratore risponde civilmente dei danni cagionati nell'esercizio delle sue funzioni e penalmente ex art. 388 c.p. in caso di violazione dei doveri.

Quando si applica

L'amministrazione giudiziaria è disposta dal giudice ex art. 591, primo comma, quando l'incanto è andato deserto e il giudice ritiene preferibile la gestione temporanea rispetto al nuovo incanto. È particolarmente indicata per immobili già locati (dove i canoni affluiscono direttamente ai creditori) o per beni con particolari caratteristiche che rendono inopportuna una vendita rapida. La durata massima di tre anni non è automaticamente piena: il giudice può disporre un'amministrazione più breve e, prima della scadenza, decidere di procedere a nuovo incanto se le condizioni di mercato lo consentono.

Connessioni

Art. 591 c.p.c. (presupposti per l'amministrazione giudiziaria); artt. 65-66 c.p.c. (doveri del custode giudiziario); artt. 593-596 c.p.c. (rendiconto e distribuzione dei proventi dell'amministrazione); art. 388 c.p. (violazione delle norme sull'amministrazione giudiziaria); artt. 2794 e ss. c.c. (pegno, per analogia sulla custodia dei frutti).

Domande frequenti

Cosa significa che il mio immobile viene messo in amministrazione giudiziaria?

Significa che, anziché essere venduto immediatamente all'asta, il tuo immobile viene affidato a un amministratore (un creditore, un istituto autorizzato o, con il consenso di tutti i creditori, anche a te stesso) che lo gestisce per conto della procedura, raccogliendo i frutti (es. affitti) da distribuire ai creditori.

Per quanto tempo può durare l'amministrazione giudiziaria?

La legge fissa un limite massimo di tre anni. Il giudice può disporre un'amministrazione più breve e può decidere di concluderla anticipatamente ordinando un nuovo incanto, se le condizioni di mercato lo consentono.

Posso essere io stesso l'amministratore del mio immobile pignorato?

Sì, ma solo se tutti i creditori vi acconsentono unanimemente. In quel caso il giudice può nominarti amministratore giudiziario, con obbligo di rendiconto e sotto la vigilanza del giudice dell'esecuzione.

Chi controlla l'amministratore giudiziario dell'immobile?

L'amministratore è soggetto al controllo del giudice dell'esecuzione e deve presentare rendiconti periodici. È tenuto ai doveri del custode giudiziario ex artt. 65 e ss. c.p.c. e risponde civilmente e penalmente in caso di inadempimento.

I proventi dell'amministrazione giudiziaria (es. affitti) dove vanno?

I proventi affluiscono alla procedura esecutiva e vengono distribuiti ai creditori secondo le regole del progetto di distribuzione. Non vanno al debitore, anche se questi è nel frattempo rimasto nel possesso dell'immobile.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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