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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 595 c.p.c. – Cessazione dell’amministrazione giudiziaria

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

In ogni momento il creditore pignorante o uno dei creditori intervenuti puo’ chiedere che il giudice dell’esecuzione, sentite le altre parti, proceda a nuovo incanto o all’assegnazione dell’immobile. Durante l’amministrazione giudiziaria ognuno puo’ fare offerta di acquisto a norma degli articoli 571 e seguenti.

L’amministrazione cessa, e deve essere ordinato un nuovo incanto, quando viene a scadere il termine previsto nell’ordinanza di cui all’articolo 592, tranne che il giudice, su richiesta di tutte le parti, non ritenga di poter concedere una o piu’ proroghe che non prolunghino complessivamente l’amministrazione oltre i tre anni.

In sintesi

  • Il creditore pignorante o i creditori intervenuti possono chiedere in qualunque momento la cessazione dell'amministrazione e l'avvio di un nuovo incanto o l'assegnazione del bene.
  • Durante l'amministrazione chiunque può fare offerta di acquisto secondo le norme degli artt. 571 ss. c.p.c.
  • L'amministrazione cessa automaticamente alla scadenza del termine previsto nell'ordinanza di nomina (art. 592).
  • Il giudice può concedere proroghe su richiesta di tutte le parti, ma la durata complessiva non può superare tre anni.
  • Alla cessazione dell'amministrazione si ordina un nuovo incanto per procedere alla liquidazione del bene.

L'amministrazione giudiziaria dell'immobile pignorato cessa per nuovo incanto, assegnazione o per scadenza del termine, con possibilità di proroga fino a tre anni complessivi.

Ratio

L'articolo 595 c.p.c. regola la cessazione dell'amministrazione giudiziaria, bilanciando due esigenze contrapposte: da un lato, la possibilità per i creditori di ottenere la liquidazione del bene in tempi rapidi attraverso la vendita; dall'altro, la flessibilità dell'amministrazione come forma alternativa di soddisfazione dei creditori attraverso le rendite. Il legislatore ha fissato un tetto massimo triennale per evitare che l'amministrazione si protragga indefinitamente, pregiudicando sia i creditori (che vedono ritardato il soddisfacimento) sia il debitore (che subisce un regime di spossessamento prolungato).

Analisi

Il primo comma prevede che il creditore pignorante o uno dei creditori intervenuti possa chiedere in qualsiasi momento al giudice dell'esecuzione, sentite le altre parti, di procedere a nuovo incanto o all'assegnazione del bene. La norma tutela l'autonomia processuale dei creditori, che non sono vincolati alla scelta originaria dell'amministrazione giudiziaria. Si prevede inoltre che durante l'amministrazione chiunque (compresi i terzi estranei alla procedura) possa fare offerta di acquisto ai sensi degli artt. 571 ss. c.p.c. Il secondo comma disciplina la cessazione automatica alla scadenza del termine fissato nell'ordinanza ex art. 592, con conseguente obbligo di procedere a nuovo incanto. Il giudice può concedere proroghe solo su richiesta di tutte le parti (non basta la richiesta di una sola parte), ma il limite invalicabile è di tre anni complessivi dall'inizio dell'amministrazione.

Quando si applica

La norma si applica nel corso di ogni amministrazione giudiziaria di immobile pignorato. La facoltà di chiedere il nuovo incanto o l'assegnazione può essere esercitata dai creditori in qualunque momento, anche prima della scadenza del termine fissato dal giudice. Il limite triennale opera come tetto assoluto: anche se tutte le parti concordano, non è possibile prorogare ulteriormente l'amministrazione oltre tre anni dall'inizio. La cessazione dell'amministrazione non estingue la procedura esecutiva, che prosegue con le forme ordinarie della vendita forzata.

In pratica, quando i creditori valutano che le rendite prodotte siano insufficienti rispetto al valore del credito da soddisfare, o che il mercato immobiliare consenta una buona valorizzazione del bene, è conveniente chiedere la cessazione anticipata dell'amministrazione e il nuovo incanto.

Connessioni

La norma è strettamente collegata all'art. 592 (ordinanza di nomina dell'amministratore e fissazione del termine) e agli artt. 576 ss. c.p.c. (nuovo incanto). Per le offerte di acquisto durante l'amministrazione si rinvia agli artt. 571 ss. c.p.c. L'assegnazione è disciplinata dagli artt. 589 ss. c.p.c. Le rendite prodotte durante l'amministrazione sono regolate dagli artt. 593-594 c.p.c.

Domande frequenti

Quanto può durare al massimo l'amministrazione giudiziaria di un immobile pignorato?

L'amministrazione giudiziaria non può durare complessivamente più di tre anni. Il giudice fissa un termine nell'ordinanza di nomina e può concedere proroghe solo se richieste da tutte le parti, ma il limite invalicabile di tre anni non può essere superato in nessun caso.

Un creditore può chiedere la vendita dell'immobile anche durante l'amministrazione giudiziaria?

Sì. Il creditore pignorante o uno dei creditori intervenuti può chiedere in qualsiasi momento al giudice dell'esecuzione di procedere a nuovo incanto o all'assegnazione dell'immobile, senza dover attendere la scadenza del termine fissato nell'ordinanza di nomina dell'amministratore.

Un terzo estraneo alla procedura può acquistare l'immobile durante l'amministrazione?

Sì. Durante l'amministrazione giudiziaria chiunque può fare offerta di acquisto dell'immobile secondo le norme degli artt. 571 e seguenti c.p.c. Il giudice dell'esecuzione valuterà l'offerta e potrà procedere alla vendita se le condizioni sono favorevoli per i creditori.

Cosa succede quando scade il termine dell'amministrazione giudiziaria?

Alla scadenza del termine fissato nell'ordinanza di nomina (art. 592 c.p.c.), l'amministrazione cessa automaticamente e il giudice ordina un nuovo incanto. Non è possibile prorogare automaticamente; la proroga richiede una formale istanza di tutte le parti e non può superare il limite triennale complessivo.

Le proroghe dell'amministrazione giudiziaria richiedono il consenso di tutti?

Sì. Il giudice può concedere una o più proroghe solo su richiesta di tutte le parti della procedura esecutiva. Non è sufficiente la richiesta del solo creditore pignorante o di alcuni creditori intervenuti; è necessario il consenso di tutti gli interessati, incluso il debitore.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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