- Il progetto di distribuzione viene formato quando non è possibile provvedere al pagamento diretto ai sensi dell'art. 510, primo comma, c.p.c.
- La formazione spetta al giudice dell'esecuzione o al professionista delegato ex art. 591-bis c.p.c.
- Il progetto deve essere formato entro trenta giorni dal versamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario.
- Il progetto contiene la graduazione dei creditori partecipanti alla distribuzione e viene depositato in cancelleria.
- Il giudice fissa un'udienza per l'audizione dei creditori e del debitore, con preavviso di almeno dieci giorni.
Testo dell'articoloVigente
Art. 596 c.p.c. – Formazione del progetto di distribuzione
Testo vigente — R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Se non si può provvedere a norma dell’articolo 510, primo comma, il professionista delegato a norma dell’articolo 591-bis, entro trenta giorni dal versamento del prezzo, provvede, secondo le direttive impartite dal giudice dell’esecuzione, alla formazione di un progetto di distribuzione, anche parziale, contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, e alla sua trasmissione al giudice dell’esecuzione. Il progetto di distribuzione parziale non può superare il novanta per cento delle somme da ripartire.
Entro dieci giorni dal deposito del progetto, il giudice dell’esecuzione esamina il progetto di distribuzione e, apportate le eventuali variazioni, lo deposita nel fascicolo della procedura perché possa essere consultato dai creditori e dal debitore e ne dispone la comunicazione al professionista delegato. Il professionista delegato fissa innanzi a sé entro trenta giorni l’audizione delle parti per la discussione sul progetto di distribuzione. Tra la comunicazione dell’invito e la data della comparizione innanzi al delegato debbono intercorrere almeno dieci giorni.
Il giudice dell’esecuzione può disporre la distribuzione, anche parziale, delle somme ricavate, in favore di creditori aventi diritto all’accantonamento a norma dell’articolo 510, terzo comma, ovvero di creditori i cui crediti costituiscano oggetto di controversia a norma dell’articolo 512, qualora sia presentata una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da uno dei soggetti di cui all’articolo 574, primo comma, secondo periodo, idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi sopravvenuti, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e sino all’effettiva restituzione. La fideiussione è escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice.
Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla distribuzione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito del soggetto avente diritto all’accantonamento ovvero oggetto di controversia a norma del primo periodo del presente comma.
Nell’ipotesi di cui all’articolo 591-bis, secondo comma, il giudice dell’esecuzione provvede alla formazione del progetto di distribuzione, al suo deposito in cancelleria e alla fissazione dell’udienza di audizione delle parti nel rispetto del termine di cui al secondo comma.
In sintesi
Il giudice o il professionista delegato forma il progetto di distribuzione con la graduazione dei creditori entro trenta giorni dal versamento del prezzo di vendita.
Ratio
L'articolo 596 c.p.c. disciplina la fase di distribuzione del ricavato nell'espropriazione immobiliare, quando la pluralità o la complessità dei creditori rende impossibile il pagamento immediato ai sensi dell'art. 510, primo comma (pagamento diretto al creditore pignorante se è l'unico). La norma introduce un procedimento formalizzato, il progetto di distribuzione, che garantisce la trasparenza della graduazione e offre a tutti gli interessati (creditori e debitore) la possibilità di controllarne il contenuto e di sollevare contestazioni prima che avvenga il pagamento.
Il termine di trenta giorni dal versamento del prezzo è un termine ordinatorio volto ad accelerare la chiusura della procedura esecutiva; il suo mancato rispetto non determina decadenza, ma può fondare un'istanza di sollecito al giudice.
Analisi
Il primo comma prevede due condizioni cumulative: che non sia possibile provvedere ai sensi dell'art. 510, primo comma (pagamento diretto) e che siano trascorsi non più di trenta giorni dal versamento del prezzo. Il soggetto competente è il giudice dell'esecuzione, ma la norma prevede espressamente la possibilità di delega al professionista delegato ex art. 591-bis c.p.c. Il progetto deve contenere la «graduazione dei creditori che vi partecipano»: si tratta della gerarchia tra creditori basata sui rispettivi titoli (ipoteca, privilegio, chirografo) e sul rango degli stessi. Il progetto viene depositato in cancelleria affinché possa essere consultato liberamente dai creditori e dal debitore. Il secondo comma fissa il termine minimo di preavviso per l'udienza: tra la comunicazione dell'invito e l'udienza devono intercorrere almeno dieci giorni, garantendo il contraddittorio.
Quando si applica
L'art. 596 trova applicazione in tutte le procedure esecutive immobiliari in cui vi sia una pluralità di creditori o in cui il ricavato non sia sufficiente per soddisfare tutti i crediti in modo diretto (art. 510, comma 1). La formazione del progetto è obbligatoria in questi casi e non discrezionale. L'udienza fissata dal giudice costituisce il momento del contraddittorio: i creditori e il debitore possono formulare osservazioni e contestazioni, che vengono risolte ai sensi dell'art. 512 c.p.c. se non si raggiunge l'accordo.
Connessioni
La norma si collega all'art. 510 c.p.c. (distribuzione diretta) e agli artt. 597-598 c.p.c. (mancata comparizione e approvazione del progetto). Per le contestazioni si applica l'art. 512 c.p.c. Il professionista delegato è disciplinato dall'art. 591-bis c.p.c. Sul piano sostanziale, la graduazione dei creditori segue le norme degli artt. 2740 ss. e 2777 ss. c.c. (prelazioni e privilegi). L'art. 596 si applica anche nell'espropriazione mobiliare per rinvio dell'art. 541 c.p.c.
Casi pratici
Caso 1: L'immobile di Caio viene aggiudicato all'asta per 200.000 euro
Vi sono tre creditori: Tizio (ipoteca di primo grado per 120.000 euro), Sempronio (ipoteca di secondo grado per 60.000 euro) e Mevio (creditore chirografario per 40.000 euro). Non è possibile il pagamento diretto ex art. 510, comma 1. Il professionista delegato, entro trenta giorni dal versamento del prezzo, forma il progetto di distribuzione, collocando Tizio in primo grado, Sempronio in secondo e Mevio per il residuo. Il progetto viene depositato in cancelleria; i creditori e Caio vengono invitati all'udienza con preavviso di dodici giorni.
Caso 2: L'appartamento di Filano viene venduto per 150.000 euro
Il giudice dell'esecuzione forma personalmente il progetto di distribuzione, rilevando che le spese di procedura assorbono 15.000 euro, Tizio (ipotecario di primo grado) ha diritto a 110.000 euro e Sempronio (chirografario) può essere soddisfatto solo parzialmente per i residui 25.000 euro. Il progetto viene depositato in cancelleria; tra la comunicazione dell'invito all'udienza e l'udienza stessa intercorrono undici giorni, rispettando il termine minimo di dieci giorni previsto dall'art. 596 c.p.c.
Domande frequenti
Cos'è il progetto di distribuzione nell'espropriazione immobiliare?
È il documento, formato dal giudice dell'esecuzione o dal professionista delegato, che indica come verrà ripartito il ricavato della vendita forzata tra i creditori, elencati secondo la loro graduazione (ipotecari, privilegiati, chirografari). Viene depositato in cancelleria affinché tutti possano consultarlo e contestarlo.
Entro quanto tempo deve essere formato il progetto di distribuzione dopo la vendita?
Il progetto deve essere formato entro trenta giorni dal versamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario. Si tratta di un termine ordinatorio: il suo mancato rispetto non determina la nullità del progetto, ma può fondare un sollecito al giudice da parte dei creditori.
Come faccio a consultare il progetto di distribuzione?
Il progetto viene depositato in cancelleria del tribunale che gestisce la procedura esecutiva e può essere consultato liberamente da tutti i creditori e dal debitore. Dopo il deposito, il giudice invia a tutti gli interessati l'invito a comparire all'udienza fissata per la discussione.
Con quanto anticipo vengo avvisato dell'udienza sul progetto di distribuzione?
La legge prevede un preavviso minimo di dieci giorni: tra la comunicazione dell'invito all'udienza e la data dell'udienza stessa devono intercorrere almeno dieci giorni, a garanzia del diritto al contraddittorio di tutti gli interessati.
Cosa succede se il ricavato della vendita non basta a pagare tutti i creditori?
Il progetto di distribuzione rispecchia la graduazione legale (ipotecari di primo grado, secondo grado, poi privilegiati e infine chirografari). I creditori di grado inferiore vengono soddisfatti solo per il residuo; se le somme sono insufficienti, il credito non soddisfatto rimane in capo al debitore come credito chirografario ordinario.