Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 597 c.p.c. – Mancata comparizione
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
La mancata comparizione per la discussione sul progetto di distribuzione innanzi al professionista delegato o all’udienza innanzi al giudice dell’esecuzione nell’ipotesi di cui all’articolo 596, quarto comma, importa approvazione del progetto per gli effetti di cui all’articolo 598.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 596 - Art. 596 c.p.c.: Formazione del progetto di distribuzione→Cod. proc. civ. art. 598 - Articolo 598 Codice di Procedura Civile: Approvazione del progett…→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 595 c.p.c.: Cessazione dell’amministrazione giudiziaria→Articolo 599 Codice di Procedura Civile: Pignoramento→Articolo 594 Codice di Procedura Civile: Assegnazione delle rendite→Art. 600 c.p.c.: Convocazione dei comproprietari→Articolo 593 Codice di Procedura Civile: Rendiconto→Articolo 601 Codice di Procedura Civile: Divisione→Art. 592 c.p.c.: Nomina dell’amministratore giudiziario
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La mancata comparizione all'udienza sul progetto di distribuzione equivale ad approvazione tacita del progetto stesso.
Ratio
L'articolo 597 c.p.c. introduce una finzione legale di approvazione del progetto di distribuzione: chi non compare all'udienza fissata dal giudice è considerato tacitamente d'accordo con il progetto stesso. La norma ha una chiara funzione acceleratoria del procedimento esecutivo: evita che l'assenza ingiustificata di uno o più creditori blocchi la distribuzione del ricavato, costringendo il giudice a rinviare l'udienza o ad attendere manifestazioni di volontà che tardano ad arrivare. Si tratta di un meccanismo di semplificazione processuale coerente con il principio di economia dei giudizi.
Analisi
La norma ha struttura semplice ma effetti rilevanti. La mancata comparizione alla «prima udienza», quella fissata ai sensi dell'art. 596, e a quella eventualmente fissata ai sensi dell'art. 485, ultimo comma c.p.c. (udienza di rinvio quando le parti non raggiungono l'accordo) produce il medesimo effetto: l'approvazione del progetto «per gli effetti di cui all'articolo seguente» (art. 598). L'art. 598 prevede che, in caso di approvazione del progetto, il giudice ordini il pagamento delle singole quote. La mancata comparizione è quindi equiparata all'accordo positivo di tutte le parti, accelerando la chiusura della procedura. Non rileva la causa dell'assenza (malattia, dimenticanza, ecc.): la legge prevede una presunzione assoluta di approvazione.
Quando si applica
La norma si applica ogni volta che il giudice abbia fissato un'udienza per la discussione del progetto di distribuzione ai sensi dell'art. 596 c.p.c. e un creditore o il debitore non compaia alla prima udienza (o alla successiva udienza ex art. 485, ultimo comma). Il creditore assente non può successivamente contestare il progetto approvato, salvo i rimedi straordinari (opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. entro 20 giorni, se l'assenza è dovuta a vizi di notifica). La mancata comparizione del debitore, che è parte del procedimento esecutivo, produce il medesimo effetto di approvazione tacita.
Connessioni
La norma si collega all'art. 596 (formazione del progetto di distribuzione) e all'art. 598 (approvazione del progetto e ordine di pagamento). Il richiamo all'art. 485, ultimo comma, c.p.c. riguarda l'udienza di rinvio prevista nella distribuzione del ricavato mobiliare, applicabile per analogia. Per i rimedi avverso l'approvazione tacita si vedono gli artt. 617 ss. c.p.c. (opposizione agli atti esecutivi).
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Il giudice dell'esecuzione deposita il progetto di distribuzione relativo alla vendita dell'immobile di Caio e fissa l'udienza per il giorno X, comunicando l'invito a Tizio (creditore ipotecario), Sempronio (chirografario) e a Caio stesso. Sempronio, pur ricevendo la comunicazione, non compare all'udienza per errore di agenda. Tizio compare e non solleva contestazioni. Il giudice, constatata l'assenza di Sempronio, ritiene il progetto approvato da tutti ai sensi dell'art. 597 c.p.c. e ordina il pagamento delle quote secondo il progetto, senza ulteriori rinvii.
Caso 2: Caso 2
Nel procedimento di distribuzione immobiliare, il progetto depositato dal professionista delegato assegna a Mevio (secondo creditore ipotecario) una somma inferiore a quella da lui attesa. Mevio riceve regolarmente l'invito all'udienza ma non compare, ritenendo erroneamente che la propria assenza non pregiudichi il suo diritto a contestare in seguito. Il giudice applica l'art. 597 c.p.c. e considera il progetto approvato anche da Mevio, ordinando il pagamento. Mevio, per recuperare la situazione, dovrà valutare se proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. entro i termini previsti.
Domande frequenti
Se non mi presento all'udienza sul progetto di distribuzione, cosa succede?
La legge considera automaticamente approvato il progetto di distribuzione da parte di chi non compare all'udienza fissata. Questa approvazione tacita ha lo stesso effetto dell'accordo espresso: il giudice ordinerà il pagamento delle quote secondo il progetto, senza che la parte assente possa contestarlo in seguito.
Posso contestare il progetto di distribuzione dopo aver mancato all'udienza?
In linea generale no, perché la mancata comparizione equivale ad approvazione. Tuttavia, se l'assenza è dipesa da vizi nella notifica dell'invito all'udienza, è possibile proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. entro venti giorni dalla conoscenza dell'atto. È quindi fondamentale presentarsi all'udienza per tutelare i propri interessi.
Il debitore che non compare all'udienza perde il diritto di contestare la distribuzione?
Sì. Anche il debitore, se non compare alla prima udienza fissata per la discussione del progetto, è considerato tacitamente approvante ai sensi dell'art. 597 c.p.c. Il debitore ha interesse a presentarsi per verificare che le spese di procedura e i crediti siano stati correttamente calcolati.
La mancata comparizione alla seconda udienza produce gli stessi effetti?
Sì. L'art. 597 c.p.c. prevede che la mancata comparizione produca l'approvazione tacita anche all'udienza fissata ai sensi dell'art. 485, ultimo comma c.p.c. (udienza di rinvio quando alla prima udienza le parti non hanno raggiunto l'accordo). In entrambi i casi, l'effetto è l'approvazione del progetto.
Se tutti i creditori si presentano ma uno non parla, il progetto è approvato?
L'art. 597 si riferisce alla mancata comparizione, non al silenzio in udienza. Chi compare ma non solleva contestazioni può essere considerato approvante in base all'art. 598 c.p.c. (che equipara l'accordo tra tutte le parti all'approvazione). La contestazione deve essere espressa e specifica per bloccare l'approvazione del progetto.