← Torna a Codice di Procedura Civile
Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 598 c.p.c. – Approvazione del progetto

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Se il progetto e’ approvato o si raggiunge l’accordo tra tutte le parti, se ne da’ atto nel processo verbale e il

giudice dell’esecuzione o il professionista delegato a norma dell’art. 591 bis ordina il pagamento delle

singole quote, altrimenti si applica la disposizione dell’articolo 512.

In sintesi

  • Se il progetto di distribuzione è approvato o le parti raggiungono un accordo, se ne dà atto nel verbale d'udienza.
  • Il giudice o il professionista delegato ordina il pagamento delle singole quote ai creditori aventi diritto.
  • In caso di contestazione non risolta, si applica l'art. 512 c.p.c. che prevede la risoluzione delle controversie distributive.
  • L'approvazione può essere espressa (accordo in udienza) o tacita (mancata comparizione ex art. 597).
  • Il provvedimento che ordina il pagamento è un'ordinanza del giudice dell'esecuzione o del professionista delegato.

Se il progetto di distribuzione è approvato o le parti concordano, il giudice ordina il pagamento delle quote; in caso di contestazione si applica l'art. 512 c.p.c.

Ratio

L'articolo 598 c.p.c. chiude il procedimento di formazione e approvazione del progetto di distribuzione, distinguendo due scenari: il caso fisiologico (approvazione o accordo) e quello patologico (contestazione). La norma riflette il principio dispositivo del processo esecutivo: se le parti, informate del progetto e sentite in udienza, non hanno obiezioni, il giudice può ordinare rapidamente il pagamento, chiudendo la procedura. Solo quando sorge una controversia si apre la via contenziosa dell'art. 512 c.p.c., che comporta tempi più lunghi.

Analisi

Il primo periodo disciplina il caso di approvazione: se il progetto è approvato (tacitamente, per mancata comparizione ex art. 597, o espressamente) oppure si raggiunge l'accordo tra tutte le parti in udienza, il giudice o il professionista delegato ex art. 591-bis «ordina il pagamento delle singole quote». Questa ordinanza è il titolo in base al quale i creditori ricevono concretamente le somme depositate. Il secondo periodo prevede il rimedio per la contestazione: si applica l'art. 512 c.p.c., che attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di risolvere con ordinanza le controversie distributive, sospendendo la distribuzione della somma contestata se la contestazione non appare manifestamente infondata.

Quando si applica

La norma si applica al termine dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 596, quando il giudice deve decidere se ordinare il pagamento o attivare la procedura di risoluzione delle contestazioni ex art. 512. In pratica, è la norma «cerniera» del procedimento distributivo: risolve il caso semplice (approvazione/accordo) e rinvia la legge speciale (art. 512) per i casi controversi. Il professionista delegato può provvedere all'ordine di pagamento in autonomia, nei casi di delega ex art. 591-bis.

Connessioni

La norma si collega all'art. 596 (formazione del progetto), all'art. 597 (mancata comparizione e approvazione tacita) e all'art. 512 c.p.c. (risoluzione delle controversie distributive). L'art. 591-bis disciplina i poteri del professionista delegato. Per i rimedi avverso l'ordinanza che risolve le contestazioni, si vedono gli artt. 617 ss. c.p.c. (opposizione agli atti esecutivi) e l'art. 512, comma 2 c.p.c. (applicazione in quanto compatibile delle norme sul procedimento sommario di cognizione).

Domande frequenti

Cosa significa 'approvazione del progetto di distribuzione'?

L'approvazione significa che creditori e debitore accettano la graduazione e i relativi importi indicati nel progetto. Può essere espressa (accordo in udienza) o tacita (mancata comparizione ex art. 597 c.p.c.). Una volta approvato, il giudice ordina il pagamento delle quote senza ulteriori passaggi.

Come vengo pagato dopo l'approvazione del progetto di distribuzione?

Dopo l'approvazione o il raggiungimento dell'accordo, il giudice emette un'ordinanza che ordina il pagamento delle singole quote. Le somme, depositate presso la cancelleria o un istituto bancario, vengono erogate ai creditori secondo l'ordine e gli importi indicati nell'ordinanza.

Cosa succede se contesto la quota assegnatami nel progetto di distribuzione?

Se sorge una contestazione che non viene risolta in udienza, si applica l'art. 512 c.p.c.: il giudice risolve la controversia con ordinanza, sospendendo la distribuzione della somma contestata. Le quote non contestate possono essere pagate immediatamente; solo la parte in disputa rimane bloccata fino alla risoluzione.

Il professionista delegato può ordinare il pagamento delle quote?

Sì. L'art. 598 c.p.c. prevede espressamente che il pagamento possa essere ordinato anche dal professionista delegato a norma dell'art. 591-bis c.p.c., nell'ambito della delega conferita dal giudice. In questo caso agisce con gli stessi poteri del giudice per la fase distributiva.

Se raggiungo un accordo con gli altri creditori in udienza, devo comunque aspettare il giudice?

L'accordo raggiunto in udienza tra tutte le parti viene verbalizzato e sostituisce l'approvazione formale del progetto. Il giudice o il professionista delegato dà atto dell'accordo nel verbale e ordina il pagamento. Non occorre un ulteriore provvedimento separato: l'ordinanza di pagamento segue immediatamente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.