Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 562 c.p.c. – Inefficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Se il pignoramento diviene inefficace per il decorso del termine previsto nell’articolo 497, il giudice dell’esecuzione con l’ordinanza di cui all’articolo 630 dispone che sia cancellata la trascrizione.
Il conservatore dei registri immobiliari provvede alla cancellazione su presentazione dell’ordinanza.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 561 - Articolo 561 Codice di Procedura Civile: Pignoramento successivo→Cod. proc. civ. art. 563 - Articolo 563 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 560 c.p.c.: Modalità di nomina e revoca del custode. Modo d→Art. 564 c.p.c.: Facoltà dei creditori intervenuti→Articolo 559 Codice di Procedura Civile: Custodia dei beni pignorati→Articolo 565 Codice di Procedura Civile: Intervento tardivo→Art. 558 c.p.c.: Limitazione dell’espropriazione→Art. 566 c.p.c.: Intervento dei creditori iscritti e privilegiati→Art. 557 c.p.c.: Deposito dell’atto di pignoramento
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Se il pignoramento immobiliare diviene inefficace per decorso dei termini, il giudice ordina la cancellazione della trascrizione dai registri.
Ratio
L'art. 562 c.p.c. tutela il debitore e i terzi dagli effetti permanenti di un pignoramento che non abbia avuto seguito nei tempi prescritti. La trascrizione del pignoramento nei registri immobiliari crea un vincolo che, se non seguito da una regolare procedura esecutiva, potrebbe gravare indefinitamente sull'immobile, pregiudicando la libera circolazione del bene e i diritti dei terzi.
La norma assicura che l'inefficacia sostanziale del pignoramento (per decorso del termine ex art. 497) produca anche i suoi effetti formali, attraverso la cancellazione del vincolo pubblicitario.
Analisi
Il primo comma collega l'inefficacia del pignoramento alla fattispecie dell'art. 497 c.p.c. (mancato deposito del titolo esecutivo e del precetto entro il termine di legge) e individua nel provvedimento di cui all'art. 630 c.p.c. (ordinanza di estinzione del processo esecutivo) il titolo necessario per la cancellazione della trascrizione.
Il secondo comma disciplina il procedimento di cancellazione dal punto di vista pubblicitario: il conservatore dei registri immobiliari non esercita alcun potere di controllo sostanziale, ma provvede alla cancellazione su mera presentazione dell'ordinanza giudiziale. Si tratta di una procedura semplificata che garantisce la rapidità del ripristino della situazione giuridica.
Quando si applica
La norma si applica quando il processo esecutivo si estingue per inattività del creditore, in particolare per il mancato deposito del titolo esecutivo e del precetto entro dieci giorni dal pignoramento (art. 557, secondo comma, c.p.c.). Si applica anche in tutti gli altri casi di estinzione del processo esecutivo che rendano il pignoramento inefficace.
Dal punto di vista pratico, la cancellazione è rilevante per il debitore che voglia tornare a disporre liberamente dell'immobile, e per i terzi (acquirenti, creditori ipotecari) che vogliano verificare l'effettiva libertà del bene da vincoli esecutivi.
Connessioni
L'art. 562 si collega all'art. 497 c.p.c. (termine per il deposito degli atti), all'art. 557 c.p.c. (deposito dell'atto di pignoramento), all'art. 630 c.p.c. (estinzione del processo esecutivo) e alle norme sulla cancellazione delle trascrizioni (artt. 2668 e ss. c.c.).
La cancellazione della trascrizione del pignoramento opera analogamente alla cancellazione dell'ipoteca (art. 2882 c.c.): ripristina la piena disponibilità giuridica del bene e libera i terzi dall'effetto prenotativo della trascrizione.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio pignora un appartamento di Caio il 1° marzo, ma dimentica di depositare il titolo esecutivo e il precetto entro il 10 marzo, come richiesto dall'art. 557 c.p.c. Caio presenta istanza di estinzione al giudice dell'esecuzione, che con ordinanza ex art. 630 c.p.c. dichiara l'estinzione del processo esecutivo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Caio presenta l'ordinanza al conservatore dei registri immobiliari, che provvede alla cancellazione, ripristinando la piena disponibilità dell'immobile. Tizio dovrà ricominciare l'intera procedura da capo.
Caso 2: Caso 2
Sempronio ha pignorato un capannone di Mevio, ma la procedura si estingue per inattività prolungata ai sensi dell'art. 630 c.p.c. Mevio, che nel frattempo ha trovato un acquirente per il capannone, ha urgenza di liberare il bene dal vincolo pubblicitario. Il giudice emette l'ordinanza di estinzione con l'ordine di cancellazione della trascrizione. Mevio la deposita al conservatore, che cancella il pignoramento entro pochi giorni, consentendo la stipula del rogito con l'acquirente senza il vincolo esecutivo.
Domande frequenti
Quando diventa inefficace un pignoramento immobiliare?
Il pignoramento diventa inefficace principalmente quando il creditore non deposita il titolo esecutivo e il precetto entro dieci giorni dal pignoramento (art. 557 c.p.c.), oppure quando il processo esecutivo si estingue per inattività delle parti ai sensi dell'art. 630 c.p.c.
Come si cancella la trascrizione di un pignoramento inefficace?
Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza di estinzione del processo, ordina contestualmente la cancellazione della trascrizione. Il debitore (o chi vi abbia interesse) presenta l'ordinanza al conservatore dei registri immobiliari, che provvede alla cancellazione senza ulteriori formalità.
Il debitore deve fare qualcosa per ottenere la cancellazione?
Il debitore deve presentare istanza al giudice dell'esecuzione per far dichiarare l'inefficacia del pignoramento e ottenere l'ordinanza di cancellazione. L'iniziativa spetta a chi ha interesse alla cancellazione, poiché il giudice non provvede automaticamente d'ufficio.
La cancellazione del pignoramento consente di vendere liberamente l'immobile?
Sì, una volta cancellata la trascrizione del pignoramento, l'immobile è di nuovo libero da vincoli esecutivi e può essere trasferito a terzi. I potenziali acquirenti possono verificare la libertà del bene mediante visura catastale e ipotecaria.
Il creditore può riproporre il pignoramento dopo la cancellazione?
Sì, la cancellazione del pignoramento inefficace non estingue il credito. Il creditore, se ancora munito di titolo esecutivo valido, può notificare un nuovo precetto e riproporre il pignoramento, ricominciando la procedura dall'inizio.