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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 561 c.p.c. – Pignoramento successivo

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Il conservatore dei registri immobiliari, se nel trascrivere un atto di pignoramento trova che sugli stessi beni e’ stato eseguito un altro pignoramento, ne fa menzione nella nota di trascrizione che restituisce.

L’atto di pignoramento con gli altri documenti indicati nell’articolo 557 e’ depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento, se quello successivo e’ compiuto anteriormente all’udienza prevista nell’articolo 563 secondo comma. In tal caso l’esecuzione si svolge in unico processo.

Se il pignoramento successivo e’ compiuto dopo l’udienza di cui sopra, si applica l’articolo 524 ultimo comma.

In sintesi

  • Il conservatore dei registri immobiliari segnala nella nota di trascrizione l'esistenza di un precedente pignoramento sullo stesso bene.
  • Se il secondo pignoramento è anteriore alla prima udienza fissata ex art. 563, gli atti confluiscono nel fascicolo del primo pignoramento.
  • L'esecuzione si svolge in un unico processo, evitando duplicazioni procedurali.
  • Se il secondo pignoramento è successivo alla predetta udienza, si applica l'art. 524, ultimo comma, c.p.c.

Se sullo stesso immobile viene eseguito un secondo pignoramento, i due procedimenti si unificano in un unico processo esecutivo.

Ratio

L'art. 561 c.p.c. disciplina l'ipotesi in cui più creditori aggrediscano lo stesso immobile con pignoramenti successivi. La norma persegue l'obiettivo dell'economia processuale: unificare le procedure evita duplicazioni, riduce i costi e garantisce una trattazione coordinata dei diritti di tutti i creditori interessati al medesimo bene.

Il meccanismo di segnalazione affidato al conservatore dei registri immobiliari costituisce un presidio di trasparenza: chiunque voglia pignorare un immobile viene informato dell'esistenza di procedure già in corso, consentendo una decisione consapevole sull'opportunità di intervenire o avviare un nuovo pignoramento.

Analisi

Il primo comma attribuisce al conservatore dei registri immobiliari un ruolo attivo: nel trascrivere il nuovo pignoramento, deve fare menzione dell'esistenza di uno precedente sugli stessi beni. Questa annotazione è poi restituita al richiedente e confluisce negli atti della procedura.

Il secondo comma stabilisce la regola dell'unificazione: se il secondo pignoramento è compiuto prima dell'udienza prevista dall'art. 563 (oggi abrogato ma storicamente corrispondente alla prima udienza di comparizione delle parti), gli atti sono depositati nel fascicolo del primo pignoramento e l'esecuzione prosegue in unico processo. Il terzo comma prevede la soluzione alternativa per i pignoramenti tardivi: si applica l'art. 524, ultimo comma, c.p.c., che consente al secondo creditore di intervenire nella procedura già pendente.

Quando si applica

La norma si applica ogni volta che più creditori intendono aggredire lo stesso immobile con pignoramenti distinti. È frequente nelle situazioni di debitore multi-indebitato, dove diversi creditori procedono autonomamente all'esecuzione forzata sullo stesso patrimonio immobiliare.

La distinzione temporale rispetto alla prima udienza è fondamentale: i creditori che pignorino prima di tale udienza ottengono la piena unificazione processuale; quelli che intervengono successivamente devono seguire le regole dell'intervento nel processo esecutivo già avviato.

Connessioni

L'art. 561 si coordina con l'art. 524 c.p.c. (pignoramenti successivi di beni mobili, applicato per analogia), l'art. 557 c.p.c. (deposito dell'atto di pignoramento), l'art. 499 c.p.c. (intervento dei creditori) e l'art. 563 c.p.c. (abrogato, ma richiamato come punto di riferimento temporale).

Sul piano dei registri immobiliari, la norma si collega agli artt. 2650 e ss. c.c. in materia di continuità delle trascrizioni e di effetti della pubblicità immobiliare.

Domande frequenti

Cosa succede se due creditori pignorino lo stesso immobile?

Se il secondo pignoramento avviene prima della prima udienza della procedura già aperta, i due processi si unificano: gli atti del secondo pignoramento confluiscono nel fascicolo del primo e la procedura si svolge in modo unitario. Se invece avviene dopo, il secondo creditore deve intervenire nella procedura già pendente.

Come fa un creditore a sapere se su un immobile c'è già un pignoramento?

Il conservatore dei registri immobiliari, nel trascrivere il nuovo atto di pignoramento, è obbligato per legge a segnalare nella nota di trascrizione l'esistenza di un precedente pignoramento sullo stesso immobile. Questa annotazione viene restituita al richiedente.

Un creditore che ha già pignorato può essere danneggiato da un pignoramento successivo?

No, il creditore che ha eseguito il primo pignoramento non vede pregiudicata la propria posizione. Il secondo creditore si aggiunge alla procedura e concorre alla distribuzione del ricavato secondo le regole del concorso dei creditori, rispettando i privilegi e le prelazioni di ciascuno.

L'unificazione dei pignoramenti vale anche per beni mobili?

Una disciplina analoga è prevista per i pignoramenti mobiliari dall'art. 524 c.p.c., al cui ultimo comma rimanda l'art. 561 per i casi di pignoramento immobiliare successivo alla prima udienza.

Cosa significa che l'esecuzione si svolge in unico processo?

Significa che vi è un solo giudice dell'esecuzione, un unico fascicolo, un'unica perizia, un'unica asta e un'unica distribuzione del ricavato tra tutti i creditori che hanno pignorato o sono intervenuti. Si evitano così duplicazioni costose e potenziali conflitti tra procedure parallele.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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