Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 563 c.p.c. – [Abrogato]
Articolo abrogato.
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 562 - Art. 562 c.p.c.: Inefficacia del pignoramento e cancellazione de→Cod. proc. civ. art. 564 - Art. 564 c.p.c.: Facoltà dei creditori intervenuti→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 561 Codice di Procedura Civile: Pignoramento successivo→Articolo 565 Codice di Procedura Civile: Intervento tardivo→Art. 560 c.p.c.: Modalità di nomina e revoca del custode. Modo d→Art. 566 c.p.c.: Intervento dei creditori iscritti e privilegiati→Articolo 559 Codice di Procedura Civile: Custodia dei beni pignorati→Articolo 567 Codice di Procedura Civile: Istanza di vendita→Art. 558 c.p.c.: Limitazione dell’espropriazione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 563 del Codice di Procedura Civile è stato abrogato e non produce più effetti nell'ordinamento vigente.
Ratio
L'art. 563 c.p.c. è stato abrogato nell'ambito delle riforme che hanno investito il processo esecutivo civile. L'abrogazione riflette la scelta del legislatore di semplificare e razionalizzare la procedura di espropriazione immobiliare, eliminando fasi o adempimenti ritenuti superflui o sostituiti da meccanismi più efficienti.
La disposizione originaria prevedeva un'udienza di comparizione delle parti successiva al pignoramento, che costituiva uno snodo procedurale fondamentale nella vecchia disciplina. La riforma ha ridisegnato il percorso della procedura esecutiva, rendendo tale udienza non più necessaria nella sua forma originaria.
Analisi
In quanto abrogato, l'art. 563 c.p.c. non ha un contenuto normativo attualmente applicabile. Tuttavia, il riferimento all'«udienza prevista nell'articolo 563 secondo comma» compare ancora nell'art. 561 c.p.c. (pignoramento successivo) come termine temporale per distinguere le sorti dei pignoramenti plurimi sullo stesso bene. Questo richiamo, pur tecnico, deve essere interpretato alla luce della disciplina processuale vigente.
L'interprete che incontri il richiamo all'art. 563 in altri articoli del codice deve considerarlo come riferimento storico al momento procedurale che, nella disciplina riformata, corrisponde alla prima udienza rilevante nel procedimento esecutivo immobiliare.
Quando si applica
Non si applica, in quanto abrogato. Per la disciplina dell'espropriazione immobiliare vigente occorre riferirsi alle disposizioni ancora in vigore del Libro III, Titolo II, Capo IV del codice di procedura civile (artt. 555-598 c.p.c.), integrate dalle norme speciali sulle vendite delegate e sugli istituti autorizzati.
Eventuali questioni interpretative legate al richiamo dell'art. 563 in norme ancora vigenti (come l'art. 561) devono essere risolte in via interpretativa, individuando nell'ordinamento attuale il momento procedurale corrispondente a quello originariamente disciplinato dall'articolo abrogato.
Connessioni
L'art. 563 è richiamato dall'art. 561 c.p.c. (pignoramento successivo) come punto di riferimento temporale. La sua abrogazione si inserisce nel contesto delle riforme del processo esecutivo (d.l. 35/2005, l. 80/2005, d.l. 83/2015 conv. in l. 132/2015) che hanno profondamente modificato la procedura di espropriazione immobiliare, introducendo la delega delle operazioni di vendita e semplificando il procedimento.
Per la disciplina attualmente vigente dell'espropriazione immobiliare si vedano in particolare gli artt. 564, 567, 569, 570, 571 e ss. c.p.c.
Casi pratici
Caso 1: L'avvocato di Tizio, creditore pignorante, si trova a leggere l'art
561 c.p.c. che fa riferimento all'«udienza prevista nell'articolo 563 secondo comma». Non trovando l'articolo in vigore, si interroga su quale udienza debba intendersi come termine di riferimento per la riunione dei pignoramenti. Il professionista deve interpretare il richiamo sistematicamente, identificando nella prima udienza rilevante dell'attuale procedura esecutiva immobiliare il momento corrispondente a quello originariamente disciplinato dall'art. 563, tenendo conto della disciplina riformata della delega delle vendite.
Caso 2: Caso 2
Caio, debitore esecutato, consulta il testo del codice di procedura civile on-line e trova l'art. 563 indicato come abrogato. Si chiede se questo significhi che la sua procedura esecutiva sia irregolare o priva di base legale. Il suo avvocato gli spiega che l'abrogazione riguarda solo quella specifica norma procedurale, la cui materia è stata assorbita o riformata da altre disposizioni, e che la procedura esecutiva a suo carico si svolge regolarmente sulla base delle norme vigenti.
Domande frequenti
L'art. 563 c.p.c. è ancora in vigore?
No, l'art. 563 c.p.c. è stato abrogato. Non produce più effetti giuridici nell'ordinamento vigente. Per la disciplina dell'espropriazione immobiliare occorre fare riferimento agli altri articoli del codice di procedura civile non abrogati.
Perché alcuni articoli del c.p.c. citano ancora l'art. 563?
Alcune disposizioni ancora vigenti, come l'art. 561 c.p.c., contengono ancora riferimenti all'art. 563. Si tratta di un coordinamento legislativo non completato: tali richiami devono essere interpretati individuando nell'ordinamento attuale il momento procedurale corrispondente a quello disciplinato dall'articolo abrogato.
Cosa disciplinava originariamente l'art. 563 c.p.c.?
L'art. 563 c.p.c. disciplinava un'udienza di comparizione delle parti successiva al pignoramento immobiliare, che rappresentava uno snodo procedurale rilevante nella vecchia disciplina. Tale fase è stata modificata o assorbita dalle riforme che hanno ridisegnato la procedura esecutiva immobiliare.
L'abrogazione dell'art. 563 rende irregolari le procedure esecutive in corso?
No, l'abrogazione non incide sulla regolarità delle procedure esecutive pendenti o future. Le procedure si svolgono sulla base delle norme vigenti al momento del loro avvio, e l'abrogazione riguarda solo la specifica disposizione, non l'intero sistema dell'espropriazione immobiliare.
Dove trovo la disciplina aggiornata dell'espropriazione immobiliare?
La disciplina vigente è contenuta negli artt. 555-598 c.p.c. non abrogati, nelle norme speciali sulle vendite delegate (artt. 591-bis e ss. c.p.c.) e nelle disposizioni attuative del codice. È consigliabile consultare un testo aggiornato del codice o rivolgersi a un professionista legale.