Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 485 c.p.c. – Audizione degli interessati
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Quando la legge richiede o il giudice ritiene necessario che le parti ed eventualmente altri interessati siano sentiti, il giudice stesso fissa con decreto l’udienza alla quale il creditore pignorante, i creditori intervenuti, il debitore ed eventualmente gli altri interessati debbono comparire davanti a lui.
Il decreto è comunicato dal cancelliere.
Se risulta o appare probabile che alcuna delle parti non sia comparsa per cause indipendenti dalla sua volontà, il giudice dell’esecuzione fissa una nuova udienza della quale il cancelliere dà comunicazione alla parte non comparsa.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 484 - Articolo 484 Codice di Procedura Civile: Giudice dell’esecuzione→Cod. proc. civ. art. 486 - Art. 486 c.p.c.: Forma delle domande e delle istanze→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 483 c.p.c.: Cumulo dei mezzi di espropriazione→Art. 487 c.p.c.: Forma dei provvedimenti del giudice→Articolo 482 Codice di Procedura Civile: Termine ad adempiere→Articolo 488 Codice di Procedura Civile: Fascicolo dell’esecuzione→Art. 481 c.p.c.: Cessazione dell’efficacia del precetto→Art. 489 c.p.c.: Luogo delle notificazioni e delle comunicazioni→Articolo 480 Codice di Procedura Civile: Forma del precetto
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il giudice fissa udienza per sentire le parti interessate quando richiesto dalla legge o ritenuto necessario dal giudice medesimo.
Ratio
La norma intende preservare il diritto di contraddittorio anche nella fase esecutiva, generalmente caratterizzata da maggiore rapidità rispetto al processo ordinario. L'udienza consente alle parti di esporre le proprie ragioni, produrre istanze, sollevare eccezioni. Il giudice, ascoltate le parti, decide con piena consapevolezza dei fatti e dei loro interessi.
Analisi
L'articolo si articola in quattro momenti procedurali. Il primo prevede che quando la legge lo richieda, oppure il giudice ritenga necessario, il giudice fissa con decreto l'udienza. Le parti che devono comparire sono specificate: creditore pignorante, creditori intervenuti nel procedimento, debitore ed eventuali altri interessati (ad es. coniuge, proprietario di beni pignorati, terzi creditori). Il secondo momento riguarda la comunicazione: il cancelliere comunica il decreto alle parti. Il terzo momento disciplina la non comparsa: se risulta o appare probabile che alcuna delle parti non sia comparsa per cause indipendenti dalla sua volontà, il giudice fissa una nuova udienza. Il quarto momento è la comunicazione della nuova udienza da parte del cancelliere.
Quando si applica
Si applica frequentemente in esecuzioni complesse: quando vi siano più creditori intervenuti, quando il debitore sollevì questioni di fatto, quando vi sia necessità di sentire terzi proprietari di beni. Esempio: esecuzione immobiliare dove più creditori chiedono di intervenire; il giudice convoca tutti in udienza per coordinare i pignoramenti e le priorità di soddisfacimento.
Connessioni
Collegata agli artt. 623-635 (procedimento di esecuzione immobiliare), artt. 600-607 (intervento di creditori), art. 486 (forma delle istanze al giudice dell'esecuzione). Rimanda alle norme di comunicazione (artt. 166 ss.) e alle regole di notificazione (artt. 137 ss.). Importante il riferimento al principio del contraddittorio, cardine del sistema processuale italiano (Costituzione, art. 24).
Casi pratici
Caso 1: Tizio ha sentenza di condanna contro Caio di 100.000 euro
Tizio avvia esecuzione immobiliare su casa di Caio. Due altri creditori (Sempronia e Mevio) chiedono di intervenire. Il giudice dell'esecuzione, reputando necessario coordinare i diritti, fissa udienza con decreto. Il cancelliere comunica il decreto a Tizio, Caio, Sempronia, Mevio e a ogni altro interessato. All'udienza, il giudice sente le parti su priorità, modalità di liquidazione, riparto del prezzo. Se Mevio non si presenta, il giudice fissa nuova udienza comunicandola a Mevio medesimo.
Caso 2: Caso 2
Filano è creditore e avvia esecuzione mobiliare (sequestro conto corrente) contro Tizio. Tizio oppone il precetto sostenendo difetto di notificazione. Il giudice convoca le parti in udienza per sentirle sulla questione. Caio (coniuge di Tizio) richiede di intervenire per tutelare gli interessi coniugali sui beni. Il giudice lo ammette in udienza. Sentite tutte le parti, il giudice decide sulla validità del precetto e sulla procedibilità dell'esecuzione.
Domande frequenti
Quando il giudice dell'esecuzione convoca le parti in udienza?
Quando la legge lo richiede (ad esempio, in esecuzioni immobiliari con più creditori) oppure quando il giudice ritenga opportuno sentire le parti per decisioni importanti. È un diritto di contraddittorio anche nella fase esecutiva.
Chi riceve la comunicazione della convocazione?
Il cancelliere comunica il decreto di convocazione a tutte le parti interessate: creditore pignorante, debitore, creditori intervenuti ed eventuali altri interessati (coniugi, proprietari di beni pignorati, terzi creditori).
Se non riesco a comparire all'udienza, cosa devo fare?
Se l'assenza è dovuta a cause indipendenti dalla tua volontà (malattia, imprevisto legittimo), comunica subito al giudice. Il giudice fisserà una nuova udienza e il cancelliere te la comunicherà. Se non comunichi, il giudice potrà decidere senza di te.
Posso partecipare all'udienza tramite avvocato invece che personalmente?
Sì, nella maggior parte dei casi puoi farti rappresentare dall'avvocato. Per questioni di fatto complesse o quando il giudice richieda esplicitamente la tua comparsa personale, potresti essere obbligato a presente.
Se il giudice non convoca le parti, posso chiedere un'udienza?
Sì, puoi chiedere al giudice tramite istanza (art. 486 c.p.c.) la fissazione di udienza. Il giudice valuterà se ricorrono i presupposti necessità. Se la richiesta è ragionevole, il giudice fisserà l'udienza.