Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 487 c.p.c. – Forma dei provvedimenti del giudice
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti del giudice dell’esecuzione sono dati con ordinanza, che può essere dal giudice stesso modificata o revocata finchè non abbia avuto esecuzione.
Per le ordinanze del giudice dell’esecuzione si osservano le disposizioni degli articoli 176 e seguenti in quanto applicabili e quella dell’articolo 186.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 486 - Art. 486 c.p.c.: Forma delle domande e delle istanze→Cod. proc. civ. art. 488 - Articolo 488 Codice di Procedura Civile: Fascicolo dell’esecuzion…→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 485 Codice di Procedura Civile: Audizione degli interessati→Art. 489 c.p.c.: Luogo delle notificazioni e delle comunicazioni→Articolo 484 Codice di Procedura Civile: Giudice dell’esecuzione→Articolo 490 Codice di Procedura Civile: Pubblicità degli avvisi→Art. 483 c.p.c.: Cumulo dei mezzi di espropriazione→Articolo 491 Codice di Procedura Civile: Inizio dell’espropriazione→Articolo 482 Codice di Procedura Civile: Termine ad adempiere
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
I provvedimenti del giudice dell'esecuzione si danno con ordinanza, modificabile o revocabile prima dell'esecuzione.
Ratio
L'articolo 487 stabilisce il principio fondamentale della forma dei provvedimenti nel rito esecutivo: a differenza della cognizione ordinaria (dove il giudice emette sentenze), il giudice dell'esecuzione opera mediante ordinanze. Questa scelta normativa risponde all'esigenza di celerità e flessibilità propria del processo esecutivo, dove il procedimento deve adattarsi alle concrete necessità di realizzazione della garanzia creditoria.
Analisi
L'articolo si compone di due commi. Il primo stabilisce che i provvedimenti del giudice dell'esecuzione sono dati con ordinanza, che può essere modificata o revocata dal giudice stesso finché non abbia avuto esecuzione. Questa modificabilità caratterizza profondamente il rito esecutivo rispetto al rito ordinario. Il secondo comma rimanda alle disposizioni degli articoli 176 e seguenti (forme delle ordinanze, motivi della decisione, sottoscrizione) e all'articolo 186 (comunicazione e notificazione), applicabili in quanto compatibili con le specificità del procedimento esecutivo.
Quando si applica
L'articolo si applica a tutti i provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione durante il procedimento esecutivo, che riguardi espropriazione mobiliare, immobiliare, presso terzi o liquidazione di crediti. Ogni provvedimento del giudice (ordinanza di archiviazione, ordinanza di riduzione del pignoramento, ordinanza che determina il valore di beni immobili, ordinanza su istanze di conversione) segue questa disciplina formale.
Connessioni
L'articolo rimanda direttamente agli articoli 176, 177, 178 e 186 c.p.c. per le forme esteriori. Correlato agli articoli 595 e seguenti per le modalità di impugnazione dei provvedimenti dell'esecuzione. Si collega anche all'articolo 488, che regola la raccolta e conservazione degli atti nel fascicolo dell'esecuzione.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio creditore richiede al giudice dell'esecuzione la riduzione del pignoramento, ritenendo i beni assoggettati eccessivi rispetto al credito. Il giudice emette ordinanza di riduzione. Successivamente Tizio chiede al giudice di revocare l'ordinanza, avendo raggiunto un accordo con il debitore per il pagamento. Prima che l'ordinanza abbia iniziato la sua esecuzione materiale (cioè prima che si proceda a liberare alcuni beni), il giudice può revocarla per consentire l'estinzione del procedimento.
Caso 2: Caso 2
Caio riceve notificazione di ordinanza del giudice dell'esecuzione che dispone una consultazione tecnica su beni immobili al fine di determinarne il valore per la successiva vendita. Nel corso dei preparativi per la consultazione, il giudice decide di modificare l'ordinanza allungando il termine. Finché la visita tecnica non è stata eseguita, la modificazione è sempre possibile, salvo il diritto di Caio di impugnare il provvedimento modificato se ritiene lesi i suoi diritti.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra ordinanza e sentenza nel processo esecutivo?
Nel processo esecutivo il giudice non emette sentenze bensì ordinanze. A differenza della sentenza (definitiva e irrevocabile se non impugnata nel termine), l'ordinanza è per natura modificabile e revocabile dal giudice prima dell'esecuzione, conferendo maggiore flessibilità al procedimento esecutivo.
Fino a quando il giudice dell'esecuzione può modificare la sua ordinanza?
Il giudice può modificare o revocare l'ordinanza finché essa non abbia avuto esecuzione. Una volta che l'ordinanza inizia a dispiegare i suoi effetti concreti (ad esempio, il sequestro è stato fisicamente realizzato), le modifiche non sono più possibili salvo ricorso a impugnazioni.
Se non mi piace un'ordinanza del giudice dell'esecuzione, come posso impugnarla?
Le ordinanze del giudice dell'esecuzione possono essere impugnate mediante ricorso per cassazione (per vizi di legittimità) oppure, in certi casi, attraverso opposizione. La disciplina specifica è contenuta negli articoli 595 e seguenti c.p.c.
L'articolo 487 si applica anche a ordinanze molto semplici o solo a quelle complesse?
L'articolo 487 si applica a tutti i provvedimenti del giudice dell'esecuzione, indipendentemente dalla loro complessità o rilevanza. Anche un'ordinanza che riguarda un aspetto procedurale minore deve rispettare questa forma ed è teoricamente modificabile prima dell'esecuzione.
Se un'ordinanza è stata già eseguita, il giudice può comunque revocarla a causa di errori?
No. Una volta che l'ordinanza ha avuto esecuzione (la sua attuazione materiale), non può essere revocata in base all'articolo 487. Però il soggetto colpito da ordinanza errata può impugnarla secondo i rimedi previsti dalla legge, come il ricorso per cassazione.