Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 489 c.p.c. – Notificazioni e comunicazioni
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
.
Le notificazioni e le comunicazioni ai creditori pignoranti e ai creditori intervenuti si fanno, ai sensi dell’articolo 170, presso il procuratore costituito.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 488 - Articolo 488 Codice di Procedura Civile: Fascicolo dell’esecuzion…→Cod. proc. civ. art. 490 - Articolo 490 Codice di Procedura Civile: Pubblicità degli avvisi→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 487 c.p.c.: Forma dei provvedimenti del giudice→Articolo 491 Codice di Procedura Civile: Inizio dell’espropriazione→Art. 486 c.p.c.: Forma delle domande e delle istanze→Articolo 492 Codice di Procedura Civile: Forma del pignoramento→Articolo 485 Codice di Procedura Civile: Audizione degli interessati→Art. 493 c.p.c.: Pignoramenti su istanza di piu’ creditori→Articolo 484 Codice di Procedura Civile: Giudice dell’esecuzione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Le notificazioni ai creditori pignoranti e intervenuti avvengono presso indirizzi dichiarati o domicili eletti negli atti processuali.
Ratio
L'articolo 489 stabilisce le regole relative al luogo dove devono essere effettuate le notificazioni e comunicazioni nel procedimento esecutivo. La necessità di comunicare con i creditori (principale e quelli che intervengono successivamente) è centrale nel rito esecutivo, dove più soggetti creditizi possono concorrere alla medesima esecuzione. Concentrando i compiti di notificazione presso indirizzi dichiarati volontariamente dalle parti stesse (anziché richiedere ricerche complesse), la norma persegue efficienza procedurale e riduzioni di costi.
Analisi
L'articolo si articola in due commi. Il primo individua due categorie di creditori con diversi regimi di notificazione: i creditori pignoranti (creditore principale che promuove l'esecuzione) ricevono notificazioni e comunicazioni presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto nell'atto di precetto, mentre i creditori intervenuti (che si uniscono alla procedura esecutiva per soddisfare loro crediti concorrenti) ricevono le stesse presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto nella domanda d'intervento. Il secondo comma prevede una riserva: qualora manchi dichiarazione di residenza o elezione di domicilio, le notificazioni e comunicazioni possono farsi presso la cancelleria del giudice competente per l'esecuzione, quale luogo di ultima risorsa garantito.
Quando si applica
L'articolo si applica a tutte le notificazioni e comunicazioni che l'ufficiale giudiziario o il cancelliere devono effettuare nei confronti dei creditori durante il procedimento d'espropriazione. Esempi: notificazione dell'ordinanza di riduzione del pignoramento, comunicazione dei dati catastali in caso di espropriazione immobiliare, comunicazione degli esiti della vendita. È anche applicabile quando intervengono creditori concorrenti, ciascuno con i propri indirizzi dichiarati.
Connessioni
L'articolo si collega all'articolo 487 (forma dei provvedimenti, che devono poi essere notificati), all'articolo 492 (pignoramento, dove il creditore dichiara la propria residenza), all'articolo 500 (intervento di altri creditori). Rimanda indirettamente agli articoli 176-186 c.p.c. per la disciplina generale delle notificazioni e comunicazioni. È complementare al sistema degli articoli 555 e seguenti sulla notificazione ad interessati in caso di espropriazione immobiliare.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio, creditore, promuove esecuzione e nel precetto notificato dall'ufficiale giudiziario al debitore Caio, dichiara di risiedere a Milano, via Roma 10. Successivamente, il giudice emette un'ordinanza di riduzione del pignoramento. L'ufficiale giudiziario notificherà questa ordinanza a Tizio presso l'indirizzo dichiarato (Milano, via Roma 10) e non altrove. Se Tizio nel frattempo si fosse trasferito a Genova senza comunicare il cambio al giudice, la notificazione a Milano rimane valida perché è basata sulla dichiarazione fatta nel precetto.
Caso 2: Caio creditore trae esecuzione contro il debitore Sempronio
Mesi dopo, interviene Mevio, un altro creditore di Sempronio, nel procedimento esecutivo dichiarando nella sua domanda di intervento di risiedere a Torino, corso Castello 5. Quando il giudice autorizza l'intervento di Mevio, tutte le successive comunicazioni a Mevio (ordinanze, comunicazioni relative alla vendita dei beni) avverranno presso l'indirizzo dichiarato nella domanda d'intervento (Torino). La comunicazione non avviene presso l'indirizzo di Caio, perché Mevio è una parte diversa.
Domande frequenti
Dove viene notificata un'ordinanza del giudice dell'esecuzione al creditore pignorante?
L'ordinanza viene notificata presso l'indirizzo di residenza o il domicilio che il creditore ha dichiarato nell'atto di precetto iniziale. Se il creditore ha dichiarato un indirizzo presso un avvocato, la notificazione avviene a quell'indirizzo.
Se sono creditore intervenuto, dove mi verranno notificate le comunicazioni?
La notificazioni avverranno presso la residenza o il domicilio che hai dichiarato nella tua domanda d'intervento. È importante dichiarare un indirizzo corretto perché da esso dipende la ricezione di tutte le comunicazioni successive.
Cosa succede se non dichiaro residenza o domicilio al momento della richiesta di esecuzione?
Se non dichiari un indirizzo, la legge prevede che le notificazioni possono farsi presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione. Questa opzione è meno pratica, perché dovrai tu stesso controllare periodicamente presso la cancelleria. È consigliabile dichiarare sempre un indirizzo preciso, preferibilmente presso il tuo avvocato.
Posso cambiare il mio indirizzo di notificazione durante il procedimento?
Sì, puoi comunque notificare un cambio di indirizzo al giudice durante il procedimento. Tuttavia, finché il cambio non sia stato notificato e risulti negli atti, le notificazioni rimangono valide all'indirizzo originariamente dichiarato.
Se la notificazione mi arriva presso la cancelleria anziché al mio domicilio, è comunque valida?
Sì, la notificazione presso la cancelleria è valida ed efficace, specialmente se hai omesso di dichiarare un indirizzo. Però è meno pratica, perché devi tu controllare periodicamente in cancelleria per ricevere i documenti.