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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Più creditori possono eseguire pignoramento simultaneo sul medesimo bene
  • Il bene pignorato può essere successivamente pignorato da altri creditori
  • Ogni pignoramento ha effetto autonomo e indipendente
  • Non c'è prelazione tra creditori concorrenti, ma concorso proporzionale al credito

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 493 c.p.c. – Pignoramenti su istanza di più creditori

Testo vigente — R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Più creditori possono con unico pignoramento colpire il medesimo bene.

Il bene sul quale è stato compiuto un pignoramento può essere pignorato successivamente su istanza di uno o più creditori.

Ogni pignoramento ha effetto indipendente, anche se è unito ad altri in unico processo.

In sintesi

  • Più creditori possono eseguire pignoramento simultaneo sul medesimo bene
  • Il bene pignorato può essere successivamente pignorato da altri creditori
  • Ogni pignoramento ha effetto autonomo e indipendente
  • Non c'è prelazione tra creditori concorrenti, ma concorso proporzionale al credito

Più creditori possono colpire il medesimo bene con unico pignoramento; pignoramenti successivi hanno effetto indipendente.

Ratio

L'articolo 493 disciplina una situazione pratica frequente: uno stesso debitore ha più creditori, i quali promuovono esecuzione anche in periodi diversi. La norma consente che più creditori pignorino il medesimo bene senza conflitto procedimentale, e stabilisce che ogni pignoramento produce effetti autonomi. Questo principio razionalizza la procedura (non occorre aspettare che un creditor completi la propria esecuzione) e garantisce parità di trattamento attraverso il meccanismo del concorso proporzionale.

Analisi

L'articolo si articola in tre brevi commi. Il primo comma autorizza più creditori a colpire con unico pignoramento il medesimo bene: ciò significa che si può procedere a pignoramento collettivo dove più creditori partecipano a una unica procedura di espropriazione dei medesimi beni. Il secondo comma prevede che anche se il bene è già stato pignorato, uno o più creditori successivi possono pignoramento ulteriormente il medesimo bene. Il terzo comma chiarisce il principio cardine: ogni pignoramento ha effetto indipendente, anche se unito ad altri in un'unico processo esecutivo. Questo significa che il creditore successivo non è subordinato al creditore precedente, ma concorre al riparto dei proventi.

Quando si applica

L'articolo si applica ogni volta che due o più creditori promuovono esecuzione contro il medesimo debitore e gli stessi beni. È frequente che un debitore sia esposto a più creditori (banchieri, fornitori, fisco); ciascuno può agire indipendentemente e le loro esecuzioni si concentrano nel medesimo procedimento presso il giudice dell'esecuzione. L'articolo si applica anche al caso di intervento tardivo di nuovi creditori durante la procedura (articoli 500-501).

Connessioni

L'articolo rimanda agli articoli 500-501 (intervento di altri creditori), agli articoli 530-541 (riparto dei proventi della vendita di beni mobili), agli articoli 590-598 (riparto per beni immobili). È connesso anche all'articolo 474 c.p.c. (precetto) che ciascun creditore notifica indipendentemente. Rimanda al sistema complessivo del riparto proporzionale ai crediti (articoli 597-598).

Casi pratici

Caso 1: Il debitore Caio deve 100.000 euro a Tizio e 50.000 euro a Sempronio

Tizio promuove esecuzione e ottiene il pignoramento dei beni di Caio (un immobile, un conto corrente). Simultaneamente, Sempronio (informato che Caio è già assoggettato a pignoramento) promuove la propria esecuzione sui medesimi beni. La legge consente entrambi i pignoramenti; i due creditori procedono concorrentemente. Quando i beni sono liquidati e ricavati 150.000 euro, il riparto avviene proporzionalmente: Tizio riceve 100.000 euro (2/3) e Sempronio 50.000 euro (1/3).

Caso 2: Il debitore Mevio ha un credito verso il suo fornitore Filano di 40.000 euro

Contemporaneamente, l'Agenzia delle Entrate promuove esecuzione per credito tributario di 30.000 euro. Sia Filano che l'Agenzia pignorando il credito che Mevio vanta verso terzi (articolo 580 espropriazione presso terzi). Entrambi i pignoramenti vengono notificati al terzo debitore (es. Banca X), e il credito è assoggettato a doppio pignoramento. I due creditori concorrono al pagamento proporzionalmente ai loro crediti.

Domande frequenti

Se il mio creditore ha già pignorato i miei beni, un altro mio creditore può pignoramento gli stessi beni?

Sì. La legge consente che più creditori pignorino il medesimo bene, anche se successivamente nel tempo. Non esiste priorità automatica per il primo creditore. Tutti i creditori concorrono al riparto dei proventi della vendita in proporzione ai loro crediti.

Se i miei beni non bastano a pagare tutti i creditori, come avviene il riparto?

Il riparto avviene proporzionalmente ai crediti. Ad esempio, se il ricavato della vendita è 100.000 euro e i creditori sono tre con debiti rispettivamente di 100.000, 50.000 e 50.000 euro, il primo riceve 50.000, il secondo 25.000, il terzo 25.000.

I creditori possono fare un unico pignoramento insieme, o ognuno deve pignoramento separatamente?

La legge consente sia pignoramenti separati che un pignoramento unico dove più creditori partecipano. L'unico pignoramento è più economico e veloce, ed è particolarmente diffuso quando i creditori si coordinano.

Se interviene un creditor durante il procedimento esecutivo in corso, ha gli stessi diritti del creditore che ha avviato l'esecuzione?

Sì. Il creditore che interviene durante il procedimento concorre al riparto dei proventi secondo le medesime regole di quello che ha avviato l'esecuzione. L'intervento è disciplinato dagli articoli 500-501 c.p.c. e non crea subordinazioni.

Come si evita che troppi creditori pignorino gli stessi beni e il procedimento diventi caotico?

La procedura è controllata dal giudice dell'esecuzione e dal cancelliere, che raccolgono tutti i pignoramenti nel fascicolo unico dell'esecuzione (articolo 488). Il fascicolo consente coordin ordine e trasparenza. Inoltre, i creditori possono monitorare l'andamento presso la cancelleria.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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