Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 492 c.p.c. – Forma del pignoramento

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi.

Il pignoramento deve altresì contenere l’invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale, con l’avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notificazioni o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice, salvo quanto previsto dall’articolo 149-bis.

Il pignoramento deve anche contenere l’avvertimento che il debitore, ai sensi dell’articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata …

, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore a un sesto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. Il pignoramento deve contenere l’avvertimento che, a norma dell’articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.

Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l’ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l’omessa o falsa dichiarazione.

Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell’articolo 388, terzo comma, del codice penale e l’ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all’articolo 520 oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale all’ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell’articolo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l’atto di cui all’articolo 543, effettua il pagamento o restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti.

Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all’ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell’esercizio delle facoltà di cui all’articolo 499, quarto comma.

COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 132, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 10 NOVEMBRE 2014. N. 162.

Se il debitore è un imprenditore commerciale l’ufficiale giudiziario, previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto nell’elenco di cui all’articolo 179-ter delle disposizioni per l’attuazione del presente codice per il loro esame al fine dell’individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonché sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l’assistenza dell’ufficiale giudiziario territorialmente competente. Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all’ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso.

Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell’accesso alle scritture contabili e della relazione sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore.

Nell’ipotesi di sospensione ai sensi dell’articolo 492-bis, terzo comma, il pignoramento deve contenere l’indicazione della data di deposito dell’istanza di ricerca telematica dei beni, l’autorizzazione del presidente del tribunale quando è prevista, l’indicazione della data di comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma dell’articolo 492-bis, ovvero della data di comunicazione dell’ufficiale giudiziario di cui al terzo comma dello stesso articolo, o del provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell’istanza.

In sintesi

  • Pignoramento consiste in ingiunzione dell'ufficiale giudiziario al debitore
  • Deve indicare il creditore e il credito esattamente ed i beni assoggettati
  • Contiene invito a dichiarare residenza/domicilio in cancelleria
  • Contiene avvertimento sulla facoltà di conversione o riduzione del pignoramento
Indice dei contenuti

Il pignoramento è un'ingiunzione dell'ufficiale giudiziario al debitore di non sottrarre i beni assoggettati a espropriazione alla garanzia del credito.

Ratio

L'articolo 492 fornisce la disciplina tecnica del pignoramento, l'atto mediante il quale l'ufficiale giudiziario concretizza la garanzia del credito espropriando i beni del debitore. La struttura del pignoramento non è una sentenza giudiziale bensì un atto amministrativo-esecutivo, con requisiti formali specifici e contenuti informativi che garantiscono al debitore trasparenza, chiarezza e conoscenza dei propri diritti (conversione, riduzione, sostituzione in denaro).

Analisi

L'articolo si compone di più commi che disciplinano progressivamente i requisiti formali e sostanziali del pignoramento. Il primo comma definisce la struttura generale: un'ingiunzione dell'ufficiale giudiziario che vieta al debitore di compiere atti diretti a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati e i loro frutti. Il credito deve essere esattamente indicato (importo, natura, titolo). I commi successivi prescrivono l'inclusione di invito a dichiarare residenza/domicilio, avvertimento sulla facoltà di conversione (articolo 495), invito a indicare ulteriori beni utilmente pignorabili. I commi finali prevedono il procedimento verbale e gli effetti della dichiarazione del debitore (sia per mobili che immobili).

Quando si applica

L'articolo si applica a ogni pignoramento di beni mobili, immobili, o crediti presso terzi. I requisiti del pignoramento sono imprescindibili: un pignoramento che non contiene tutti gli elementi previsti è viziato e può essere impugnato dal debitore. L'articolo si applica anche quando intervengono più creditori simultaneamente, ognuno con il proprio pignoramento.

Connessioni

L'articolo è centrale nel sistema esecutivo. Rimanda all'articolo 474 c.p.c. (precetto, che deve precedere), agli articoli 487-491, agli articoli 495-496 (facoltà di conversione e riduzione), agli articoli 518-523 (effetti e conservazione del pignoramento), agli articoli 543 (notificazione a terzi debitori), 555 (espropriazione immobiliare). È connesso anche all'articolo 388 codice penale per i reati di sottrazione di cose pignorate.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio creditore, dopo aver notificato il precetto al debitore Caio senza ricevere pagamento, ordina il pignoramento. L'ufficiale giudiziario si reca presso Caio e gli notifica il pignoramento, un documento che contiene: l'ordine di non sottrarre i beni sottoposti a espropriazione, l'importo esatto del credito, il nome del creditore, l'indicazione dei beni pignorati (es. autovettura targata AB-123-CD, risparmi presso Banca X), l'invito a dichiarare residenza presso cancelleria, l'avvertimento sulla facoltà di conversione in denaro. Caio riceve copia del pignoramento e comprende chiaramente i suoi diritti.

Caso 2: Caso 2

Sempronio creditore promuove pignoramento contro il debitore Mevio su beni immobili (un appartamento). L'ufficiale giudiziario redige il verbale del pignoramento, che contiene oltre ai dati ordinari anche l'invito a Mevio di indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, con avvertenza sulla falsità di dichiarazione. Mevio, tramite il suo avvocato, firma il verbale indicando un conto corrente bancario come bene ulteriormente pignorato. L'ufficiale verbalizza questa dichiarazione, e il conto corrente è considerato pignorato dal momento della dichiarazione stessa.

Domande frequenti

Quali informazioni deve contenere obbligatoriamente il pignoramento?

Il pignoramento deve contenere: l'ordine di non sottrarre i beni, l'importo esatto del credito, il nome del creditore, la descrizione precisa dei beni pignorati, l'invito a dichiarare residenza/domicilio in cancelleria, l'avvertimento sulla facoltà di conversione del pignoramento in denaro, e in certi casi l'invito a indicare ulteriori beni pignorabili.

Se il pignoramento non contiene tutti questi elementi, è nullo?

Un pignoramento che manca di elementi essenziali (es. non specifica il credito, non descrive i beni) è viziato e può essere impugnato dal debitore come oppositivo all'esecuzione. Però non è automaticamente nullo; è il giudice che valuta la gravità dell'omissione.

Dopo il pignoramento, posso ancora vendere i beni pignorati?

No. Il pignoramento vieta al debitore di sottrarre i beni alla garanzia del credito. Se tenti di vendere comunque i beni pignorati, la vendita è invalida, e inoltre commetti un reato di sottrazione di cose pignorate (articolo 388 codice penale).

Cosa significa 'conversione del pignoramento' di cui parla il pignoramento stesso?

La conversione del pignoramento (disciplinata dall'articolo 495) è il diritto del debitore di chiedere al giudice di sostituire ai beni pignorati una somma di denaro da versare in cancelleria. Serve a evitare che la lunga procedura di vendita dei beni immobilizzi inutilmente il patrimonio del debitore.

Se il debitore non dichiara residenza/domicilio come invitato, cosa succede?

Se il debitore non dichiara un indirizzo preciso, la legge prevede che le successive notificazioni e comunicazioni avverranno presso la cancelleria del giudice. Diventa così onere del debitore controllare periodicamente in cancelleria per ricevere gli atti.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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