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Art. 494 c.p.c. – Pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Il debitore puo’ evitare il pignoramento versando nelle mani dell’ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l’importo delle spese, con l’incarico di consegnarli al creditore.
All’atto del versamento si puo’ fare riserva di ripetere la somma versata.
Puo’ altresi’ evitare il pignoramento di cose, depositando nelle mani dell’ufficiale giudiziario, in luogo di esse, come oggetto di pignoramento, una somma di denaro eguale all’importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi.
Articolo cosi’ sostituito dalla Legge 14 luglio 1950, n. 581.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Il debitore può evitare il pignoramento versando in mano all'ufficiale giudiziario la somma dovuta e le spese, depositandola come oggetto di pignoramento in denaro.
Ratio
L'articolo 494 disciplina una pratica alternativa al pignoramento di beni: il debitore può optare per il pagamento in denaro tramite l'ufficiale giudiziario, oppure depositare somme in lieu di beni pignorati. Questa norma persegue due finalità: offre al debitore una chance per evitare l'espropriazione dei propri beni (favorendo l'efficienza della procedura) e protegge il creditore garantendogli la ricezione del dovuto tramite un soggetto neutrale (l'ufficiale giudiziario). Il valore del denaro da depositare è aumentato di due decimi (20%) rispetto al credito, compensando il rischio di insolvenza dell'ufficiale giudiziario.
Analisi
L'articolo si compone di tre commi. Il primo comma autorizza il debitore a versare nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l'importo delle spese, con incarico di consegnarli al creditore. È implicita una riserva: il debitore può dichiarare riserva di ripetere (riprendere) la somma versata se successivamente avesse motivo di ritenerla indebitamente pagata (es. credito già estinto). Il secondo comma (come sostituito dalla Legge 1950, n. 581) prevede un'alternativa: il debitore può evitare il pignoramento di cose depositando presso l'ufficiale giudiziario una somma di denaro eguale al credito aumentato di due decimi (il 20%) come oggetto di pignoramento. Il denaro sostituisce i beni reali.
Quando si applica
L'articolo si applica durante il procedimento esecutivo, prima che il pignoramento sia effettivamente realizzato sui beni. Se il debitore agisce tempestivamente, può versare il denaro e evitare il pignoramento. Se il pignoramento è già stato perfezionato, la disciplina dell'articolo 494 non può più applicarsi (ma eventualmente altri rimedi come l'articolo 495 sulla conversione). L'articolo è applicabile indipendentemente dal tipo di beni espropriabili (mobili, immobili, crediti).
Connessioni
L'articolo si collega all'articolo 474 c.p.c. (precetto, che precede il pignoramento), agli articoli 492-493 (forme e multiplicità del pignoramento), all'articolo 495 (conversione del pignoramento post-pignoramento). È connesso all'articolo 388 codice penale (reati di sottrazione di cose pignorate). Rimanda indirettamente a una serie di articoli sulla liquidazione del credito nel procedimento esecutivo (articoli 530-598).
Domande frequenti
Se il debitore versa il denaro all'ufficiale giudiziario, il credito è estinto?
Sì, il pagamento tramite l'ufficiale giudiziario estingue il credito una volta che l'ufficiale consegna il denaro al creditore. Prima della consegna, il denaro rimane in custodial dell'ufficiale. Se il debitore ha dichiarato riserva di ripetere, può successivamente agire per recuperare il denaro se ritiene il credito indebitamente pagato.
Quanto denaro devo depositare se voglio evitare il pignoramento di beni concreti?
Devi depositare una somma pari al credito aumentata del 20% (due decimi). Ad esempio, se il credito è 50.000 euro, devi depositare 60.000 euro. L'aumento del 20% compensa il rischio di custodìa dell'ufficiale.
Se il debitore paga solo una parte della somma, si evita comunque il pignoramento?
No. L'articolo 494 richiede il pagamento completo della somma dovuta (credito + spese). Se il debitore versa solo una parte, il pignoramento procede sui beni per l'importo residuo. Però il debitore non è nuovamente sottoposto a pignoramento per la parte versata.
Posso versare il denaro direttamente al creditore, anziché all'ufficiale giudiziario?
La legge richiede che il versamento avvenga nelle mani dell'ufficiale giudiziario, non direttamente al creditore. Questo garantisce trasparenza e neutralità. Se versi direttamente al creditore senza intermediazione dell'ufficiale, il pignoramento procede comunque, perché non hai seguito la procedura legale.
Se dichiaro riserva di ripetere la somma versata, quali sono i miei diritti?
Dichiarando riserva, ti riservi il diritto di agire successivamente in giudizio per reperitere (recuperare) il denaro se accurti che il credito era indebitamente pagato. Però questa riserva non sospende l'effetto del pagamento; per escludere da subito il pagamento, devi impugnare il credito prima di versare.