Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 542 c.p.c. – Distribuzione giudiziale
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Se i creditori non raggiungono l’accordo di cui all’articolo precedente o il giudice dell’esecuzione non l’approva, ognuno di essi può chiedere che si proceda alla distribuzione della somma ricavata.
Il giudice dell’esecuzione, sentite le parti, distribuisce la somma ricavata a norma degli articoli 510 e seguenti e ordina il pagamento delle singole quote.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 541 - Articolo 541 Codice di Procedura Civile: Distribuzione amichevole→Cod. proc. civ. art. 543 - Articolo 543 Codice di Procedura Civile: Forma del pignoramento→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 540 c.p.c.: Pagamento del prezzo e rivendita→Art. 544 c.p.c.: Pegno o ipoteca a garanzia del credito pignorato→Art. 539 c.p.c.: Vendita o assegnazione degli oggetti d’oro e d’→Articolo 545 Codice di Procedura Civile: Crediti impignorabili→Articolo 538 Codice di Procedura Civile: Nuovo incanto→Articolo 546 Codice di Procedura Civile: Obblighi del terzo→Articolo 537 Codice di Procedura Civile: Modo dell’incanto
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
In mancanza di accordo tra i creditori, ciascuno può chiedere la distribuzione giudiziale del ricavato; il pretore distribuisce sentite le parti.
Ratio
L'articolo 542 c.p.c. costituisce il rimedio giudiziale subsidiario alla distribuzione consensuale: quando l'accordo tra creditori non è raggiunto o il piano concordato non è approvabile, non può bloccarsi la procedura in attesa di un'intesa che potrebbe non arrivare mai. La norma assegna al pretore il potere-dovere di subentrare nell'accordo mancante, applicando le regole legali di distribuzione che garantiscono parità di trattamento e rispetto delle cause di prelazione.
Analisi
Il primo comma individua le due condizioni alternative che aprono la via alla distribuzione giudiziale: il mancato accordo tra i creditori oppure la non approvazione del pretore del piano concordato. In entrambi i casi, ogni creditore, anche uno solo, può chiedere al pretore di procedere. Il secondo comma descrive il procedimento: audizione delle parti in contraddittorio, distribuzione secondo i criteri degli artt. 510 e ss. (che regolano la graduazione dei crediti privilegiati e chirografari), e ordinanza di pagamento delle singole quote. La distribuzione giudiziale si conclude con un provvedimento del pretore che ha natura di titolo esecutivo per ciascun creditore.
Quando si applica
La distribuzione giudiziale scatta in tutti i casi in cui manchi l'accordo unanime dei creditori o il piano proposto sia giuridicamente inapprovabile (ad es. perché lede un privilegio legale). È la modalità ordinaria quando i creditori hanno interessi contrapposti, tipicamente quando le somme non bastano a soddisfare tutti integralmente e ciascuno mira a massimizzare la propria quota.
Connessioni
L'art. 542 si pone in sequenza con l'art. 541 (distribuzione amichevole, condizione pregiudiziale) e rinvia espressamente agli artt. 510 e seguenti per i criteri di distribuzione. Questi articoli disciplinano l'ordine dei privilegi (generale e speciale), la graduazione dei crediti ipotecari e la distribuzione tra creditori chirografari. Per la distribuzione nell'espropriazione immobiliare si veda l'art. 596 c.p.c.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio è creditore privilegiato di Mevio per 15.000 euro; Caio è creditore chirografario per 20.000 euro. Il ricavato dell'esecuzione è di 18.000 euro. I due non riescono ad accordarsi: Tizio vuole essere soddisfatto integralmente per via del privilegio, Caio contesta l'entità del privilegio. Caio chiede la distribuzione giudiziale. Il pretore, sentite entrambe le parti, applica gli artt. 510 e ss.: assegna 15.000 euro a Tizio in ragione del privilegio e i restanti 3.000 euro a Caio a soddisfazione parziale del credito chirografario.
Caso 2: Sempronio, Filano e un terzo creditore propongono al pretore un piano amichevole
Il pretore verifica che il piano penalizza un privilegio legale di Filano e non lo approva. Filano chiede immediatamente la distribuzione giudiziale. Il pretore convoca le parti, ricostruisce l'ordine dei crediti secondo le cause di prelazione applicabili e ordina il pagamento delle singole quote: Filano viene soddisfatto per intero sulla propria quota privilegiata, Sempronio e il terzo creditore si ripartono il residuo proporzionalmente ai rispettivi crediti chirografari.
Domande frequenti
Quando si ha diritto alla distribuzione giudiziale?
Quando i creditori non raggiungono l'accordo su un piano amichevole oppure quando il pretore non approva il piano concordato. In entrambi i casi qualsiasi creditore può chiedere al pretore di procedere.
Come decide il pretore la distribuzione giudiziale?
Applica le regole degli articoli 510 e seguenti del c.p.c., che stabiliscono l'ordine di soddisfazione dei crediti in base ai privilegi (generali e speciali) e, per il residuo, proporzionalmente ai crediti chirografari.
I creditori possono ancora accordarsi dopo che è stata chiesta la distribuzione giudiziale?
In linea di principio sì, fino a quando il pretore non ha emesso il provvedimento di distribuzione. Tuttavia, una volta avviata la fase giudiziale, è necessario il consenso di tutte le parti e l'approvazione del giudice.
Il debitore può partecipare alla distribuzione giudiziale?
Sì, il debitore è sentito nell'udienza. Ha interesse a controllare che i crediti siano effettivamente esistenti e nelle misure dichiarate, potendo far valere eventuali eccezioni (pagamenti già eseguiti, crediti contestati).
L'ordinanza di distribuzione del pretore è impugnabile?
Sì. Contro il provvedimento distributivo sono esperibili i rimedi ordinari previsti dal codice di procedura civile, tra cui l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., se si contesta la legittimità del procedimento.