Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 542 c.c. – Concorso di coniuge e figli
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Concorso di coniuge e figli.
Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, …
a quest’ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge.
Quando i figli …
, sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, legittimi e naturali, è effettuata in parti uguali.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154 .
Vedi anche
→Cod. civ. art. 540 - Articolo 540 Codice Civile: Riserva a favore del coniuge→Cod. civ. art. 544 - Articolo 544 Codice Civile: Concorso di ascendenti legittimi e co…→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 538 Codice Civile: Riserva a favore degli ascendenti→Articolo 537 Codice Civile: Riserva a favore dei figli→Art. 536 Codice Civile: Legittimari→Articolo 548 Codice Civile: Diritti del coniuge separato→Articolo 535 Codice Civile: Possessore di beni ereditari→Art. 549 c.c.: Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legi→Articolo 534 Codice Civile: Diritti dei terzi
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'incrocio tra coniuge e figli: una soluzione bilanciata
L'art. 542 c.c. regola l'ipotesi più frequente nella prassi successoria: il de cuius lascia il coniuge e uno o più figli. La norma, riformata nel 1975 con l'introduzione del coniuge tra i legittimari, opera un bilanciamento tra le due grandi linee di tutela, quella verticale (figli) e quella coniugale, riducendo proporzionalmente entrambe le quote rispetto al regime «puro» degli artt. 537 e 540 c.c.
Un figlio e coniuge: terzo e terzo
Nella prima ipotesi (un solo figlio in concorso con il coniuge), al figlio è riservato un terzo del patrimonio e al coniuge un terzo. Resta disponibile l'ultimo terzo. Si noti la differenza rispetto al regime «non concorrente»: senza coniuge, il figlio unico raccoglierebbe la metà (art. 537 c.c.); senza figli, il coniuge raccoglierebbe la metà (art. 540 c.c.). La compresenza riduce entrambe le quote.
Più figli e coniuge: metà e quarto
Nella seconda ipotesi (più figli in concorso con il coniuge), ai figli è complessivamente riservata la metà del patrimonio, ripartita in parti uguali tra di loro; al coniuge è riservato un quarto. La disponibile residua è di un quarto. La quota del coniuge si riduce ulteriormente per fare spazio a quella collettiva dei figli, ma la sua presenza resta comunque significativa.
La divisione tra figli è in parti uguali, senza distinzione di status filiationis: con due figli, ciascuno raccoglie un quarto; con tre, un sesto a testa; con quattro, un ottavo; e così via.
I diritti di abitazione e uso restano fermi
Il coniuge, anche in concorso con i figli, conserva i diritti di abitazione sulla casa familiare e di uso sui mobili che la corredano (art. 540, comma 2, c.c.). Questi diritti gravano in primo luogo sulla disponibile, poi sulla quota del coniuge stesso e infine, ove necessario, sulla quota dei figli. La loro presenza è di particolare importanza pratica perché può incidere sensibilmente sulla concreta possibilità di chiedere la divisione del cespite.
Calcolo concreto e azione di riduzione
Il calcolo della quota di riserva si effettua sul relictum al netto dei debiti, sommando le donazioni in vita (art. 556 c.c.). Sul totale così ottenuto si applicano le frazioni indicate dall'art. 542 c.c. Se il testatore o le donazioni hanno superato la disponibile e leso i legittimari, ciascuno di essi può esperire l'azione di riduzione (artt. 553 ss. c.c.), che si prescrive in dieci anni dall'apertura della successione.
Caso pratico
Tizio muore lasciando il coniuge Caia e due figli (Sempronia e Mevio). Patrimonio: 800.000 euro. Per testamento ha attribuito 400.000 euro a un amico. Quote di riserva: a Caia un quarto (200.000 euro), a Sempronia e Mevio la metà collettiva (400.000 euro totali, 200.000 ciascuno). Disponibile: un quarto (200.000 euro). Il legato di 400.000 euro all'amico eccede la disponibile di 200.000 euro: i legittimari possono esperire l'azione di riduzione per riportare l'attribuzione entro i limiti consentiti.
Domande frequenti
Quanto spetta a coniuge e figlio unico in caso di concorso?
Quando il defunto lascia il coniuge e un solo figlio, a ciascuno è riservato un terzo del patrimonio. Il terzo residuo è la quota disponibile, di cui il testatore può liberamente disporre.
Quanto spetta al coniuge in presenza di più figli?
Quando i figli sono più di uno, al coniuge è riservato un quarto del patrimonio. Ai figli spetta complessivamente la metà, ripartita in parti uguali tra di loro. La disponibile residua è di un quarto.
I figli adottivi concorrono come quelli naturali nella quota?
Sì, dopo la riforma della filiazione (L. 219/2012 e D.Lgs. 154/2013) tutti i figli, qualunque sia il loro status, sono parificati e concorrono alla quota di riserva in parti uguali con gli altri figli.
Il coniuge mantiene i diritti di abitazione anche in concorso con i figli?
Sì. L'art. 540, comma 2, c.c. riconosce al coniuge i diritti di abitazione e uso sulla casa familiare anche quando concorre con altri legittimari, inclusi i figli. Tali diritti gravano prima sulla disponibile, poi sulle quote di riserva.
Cosa fare se il testamento attribuisce meno della quota di riserva?
Il legittimario leso può esperire l'azione di riduzione (artt. 553 ss. c.c.) per ottenere la reintegrazione della propria quota. L'azione si prescrive in dieci anni dall'apertura della successione.