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Art. 544 c.c. Concorso di ascendenti legittimi e coniuge
In vigore
Quando chi muore non lascia figli (2), ma ascendenti […] (3) e il coniuge, a quest’ultimo è riservata la metà del patrimonio, ed agli ascendenti un quarto. In caso di pluralità di ascendenti, la quota di riserva ad essi attribuita ai sensi del precedente comma è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall’articolo 569.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Il concorso tra ascendenti e coniuge
L'art. 544 c.c. disciplina un'ipotesi peculiare ma non infrequente: il de cuius non lascia discendenti, ma sopravvivono i genitori (o altri ascendenti) e il coniuge. La norma fissa quote di riserva che riflettono la preminenza accordata al rapporto coniugale rispetto al legame ascendente, in linea con la riforma del diritto di famiglia del 1975 (L. 19 maggio 1975, n. 151).
Le quote: metà al coniuge, quarto agli ascendenti
Al coniuge è riservata la metà del patrimonio del defunto, la stessa quota che otterrebbe se non concorressero altri legittimari (art. 540 c.c.), mentre agli ascendenti è riservato un quarto. La disponibile residua è di un quarto. Il legislatore ha deliberatamente lasciato invariata la quota coniugale, riducendo proporzionalmente quella degli ascendenti rispetto al regime «puro» dell'art. 538 c.c. (un terzo se ascendenti soli): segno della centralità del coniuge nel sistema dei legittimari.
Chi sono gli ascendenti chiamati alla riserva
Si tratta di tutti gli ascendenti del defunto: in primis i genitori, in loro assenza i nonni, i bisnonni e oltre. Sono esclusi i collaterali (fratelli, zii, cugini), che non hanno mai qualità di legittimari. Dopo la riforma della filiazione (L. 219/2012 e D.Lgs. 154/2013), non esistono più distinzioni tra ascendenti «legittimi» e «naturali»: lo status filiationis è unico.
Ripartizione tra più ascendenti
L'art. 544 c.c. rinvia espressamente all'art. 569 c.c. per la ripartizione interna: la quota degli ascendenti si divide per linee, metà alla paterna e metà alla materna. Indipendentemente dal numero di ascendenti per ciascuna linea, ciascuna linea raccoglie metà della quota complessiva. Se una linea è del tutto estinta, l'altra raccoglie l'intera quota di un quarto.
All'interno di ciascuna linea, in caso di pluralità di ascendenti dello stesso grado, la quota si divide in parti uguali tra di loro. In assenza dell'ascendente più prossimo, subentrano per rappresentazione gli ascendenti più remoti.
I diritti di abitazione e uso del coniuge
Anche in questo scenario, restano fermi i diritti di abitazione sulla casa familiare e di uso sui mobili che la corredano riconosciuti al coniuge dall'art. 540, comma 2, c.c. Tali diritti gravano in primo luogo sulla disponibile, poi sulla quota di riserva del coniuge e, da ultimo, sulla quota degli ascendenti. Si tratta di una previsione di rilievo pratico significativo, perché può incidere sostanzialmente sulla possibilità di divisione della casa familiare in presenza di ascendenti coeredi.
Tutela e azione di riduzione
Se il testatore ha disposto in misura superiore alla disponibile, sia il coniuge sia gli ascendenti possono esperire l'azione di riduzione (artt. 553 ss. c.c.) per la reintegrazione delle rispettive quote. L'azione si prescrive in dieci anni dall'apertura della successione e richiede l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario quando rivolta contro non coeredi (art. 564 c.c.).
Caso pratico
Tizio muore senza figli, lasciando la moglie Caia, il padre Sempronio e la madre Mevia. Patrimonio: 400.000 euro. Quote di riserva: a Caia metà (200.000 euro), a Sempronio e Mevia complessivamente un quarto (100.000 euro), pari a 50.000 euro ciascuno per la divisione per linee (metà paterna, metà materna). Disponibile: un quarto (100.000 euro), liberamente attribuibile per testamento.
Domande frequenti
Quali sono le quote di riserva in caso di concorso tra coniuge e ascendenti?
Al coniuge è riservata la metà del patrimonio del defunto e agli ascendenti complessivamente un quarto. La disponibile residua è di un quarto, di cui il testatore può liberamente disporre.
Perché la quota degli ascendenti si riduce a un quarto?
Quando concorre il coniuge, gli ascendenti vedono ridotta la propria quota dal terzo previsto dall'art. 538 c.c. a un quarto. La riduzione riflette la priorità accordata dal legislatore al rapporto coniugale nel sistema dei legittimari.
Come si divide la quota tra padre e madre?
L'art. 544 c.c. rinvia all'art. 569 c.c.: la quota degli ascendenti si divide per linee, metà alla paterna e metà alla materna. Se una linea è estinta, l'altra raccoglie l'intera quota di un quarto.
Il coniuge mantiene anche in questo caso i diritti di abitazione?
Sì. L'art. 540, comma 2, c.c. si applica anche nel concorso con gli ascendenti: il coniuge conserva i diritti di abitazione sulla casa familiare e di uso sui mobili, che gravano prima sulla disponibile, poi sulla sua quota e infine su quella degli ascendenti.
Cosa accade se il defunto era senza figli e gli unici parenti sono i fratelli?
I fratelli non sono legittimari: in mancanza di figli, ascendenti e coniuge, possono essere chiamati alla successione legittima (artt. 570 ss. c.c.), ma non hanno diritto a una quota di riserva e quindi non possono esperire l'azione di riduzione.