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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1257 c.c. – Smarrimento di cosa determinata

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

La prestazione che ha per oggetto una cosa determinata si considera divenuta impossibile anche quando la cosa è smarrita senza che possa esserne provato il perimento.

In caso di successivo ritrovamento della cosa, si applicano le disposizioni del secondo comma dell’articolo precedente.

In sintesi

  • Lo smarrimento di una cosa determinata e equiparato all'impossibilita sopravvenuta anche se non si prova il perimento fisico del bene.
  • La presunzione di impossibilita opera quando la cosa non si riesce a rintracciare e il debitore non e in grado di provarla scomparsa definitivamente.
  • Se la cosa viene ritrovata, si applica il secondo comma dell'art. 1256 c.c.: l'obbligazione rivive se il creditore conserva ancora interesse alla prestazione.
  • Rilevante per beni unici e infungibili: opere d'arte, documenti originali, gioielli di famiglia, beni storici.
  • La norma tutela il debitore dalla difficolta probatoria di dimostrare il perimento di un bene di cui ha perso traccia.
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Il problema probatorio dello smarrimento

L'art. 1257 c.c. risolve un problema pratico di non poco conto: cosa accade quando il debitore non e in grado di consegnare una cosa determinata perche l'ha smarrita, senza pero poter dimostrare che la cosa sia perita fisicamente? In assenza di questa norma, il debitore sarebbe in una posizione difficilissima: non potrebbe provare l'impossibilita della prestazione (perche non sa se la cosa esiste ancora) e rischierebbe di rispondere del danno come se fosse inadempiente colpevole. L'art. 1257 c.c. risolve il problema equiparando lo smarrimento al perimento, con una presunzione di impossibilita che protegge il debitore.

Presupposti applicativi

La norma si applica quando: (a) la prestazione ha per oggetto una cosa determinata, cioe individuata nella sua specifica identita (non una cosa generica sostituibile con altra dello stesso tipo); (b) la cosa e smarrita, cioe non si riesce a rintracciare; (c) il debitore non e in grado di provarne il perimento fisico. Si pensi a Tizio che aveva acquistato da Caio un quadro del Settecento, obbligandosi a consegnarlo a un collezionista, e che a un certo punto non riesce piu a trovare il quadro tra i propri beni: se non puo provare che il quadro sia stato distrutto o rubato con certezza, si applica l'art. 1257 c.c.

L'equiparazione allo smarrimento: effetti pratici

L'equiparazione dello smarrimento al perimento produce come effetto che la prestazione si considera divenuta impossibile. Il debitore e quindi liberato dall'obbligazione di consegna senza dover risarcire il danno, sempre che lo smarrimento non sia a lui imputabile. Se invece il debitore ha perso la cosa per propria negligenza o dolo, non puo invocare la norma: il rapporto tra smarrimento e comportamento del debitore e determinante per stabilire se l'impossibilita sia o meno imputabile.

Il ritrovamento della cosa: 'riviviscenza' dell'obbligazione

La parte piu peculiare della norma e la seconda: se la cosa viene ritrovata, si applica il secondo comma dell'art. 1256 c.c., relativo all'impossibilita temporanea. In sostanza, il ritrovamento fa rivivere l'obbligazione, a condizione che il creditore abbia ancora interesse alla prestazione. Se il creditore nel frattempo ha perso interesse (es. ha trovato un altro fornitore, il termine era essenziale), l'obbligazione si considera definitivamente estinta nonostante il ritrovamento. Questa soluzione e coerente con la tutela del creditore: non e tenuto ad accettare una prestazione che non e piu utile ai suoi fini.

Beni unici e infungibili: la rilevanza pratica

La norma acquista particolare rilievo per i beni unici e infungibili: opere d'arte, manoscritti originali, gioielli di valore storico, documenti pubblici, reperti archeologici. Per questi beni, la distinzione tra smarrimento e perimento e spesso impossibile da accertare: l'art. 1257 c.c. consente al debitore di essere liberato anche in assenza di certezza assoluta sulla sorte del bene. In ambito commerciale, la norma rileva anche per i titoli di credito al portatore e per i documenti contrattuali originali, la cui perdita puo rendere impossibile l'esecuzione di determinate prestazioni.

Coordinamento con le norme sullo smarrimento dei titoli di credito

Per i titoli di credito esiste una disciplina speciale (artt. 90-96 l. camb. per cambiali, d.lgs. 170/2004 per strumenti finanziari dematerializzati) che regola le procedure di ammortamento e rilascio di duplicati. In questi casi, l'impossibilita derivante dallo smarrimento puo essere superata attraverso le procedure di ammortamento, con conseguente esclusione dell'applicabilita dell'art. 1257 c.c. Il debitore deve quindi verificare se esistano rimedi alternativi prima di invocare l'impossibilita per smarrimento.

Domande frequenti

Il debitore deve provare che la cosa smarrita sia perita per essere liberato?

No. L'art. 1257 c.c. prevede espressamente che la prestazione si considera impossibile anche quando la cosa e smarrita senza che possa esserne provato il perimento. Lo smarrimento, di per se, e equiparato all'impossibilita sopravvenuta, sollevando il debitore dall'onere di dimostrare la distruzione fisica del bene.

Se la cosa smarrita viene ritrovata, il debitore deve ancora consegnarla?

Dipende. Se il creditore conserva ancora interesse alla prestazione, l'obbligazione rivive e il debitore deve consegnare la cosa. Se invece il creditore ha perso interesse nel frattempo (es. il termine era essenziale, ha trovato una soluzione alternativa), l'obbligazione e definitivamente estinta nonostante il ritrovamento.

L'art. 1257 c.c. si applica anche ai beni fungibili?

No. La norma si applica solo alle cose determinate, cioe ai beni individuati nella loro specifica identita (cosa specifica). Per le cose generiche o fungibili, il debitore puo sempre procurarsi un bene equivalente sul mercato e quindi non e configurabile l'impossibilita della prestazione per smarrimento.

Se il debitore ha smarrito la cosa per propria colpa, puo invocare l'art. 1257 c.c.?

No. L'impossibilita deve essere non imputabile al debitore per produrre l'effetto liberatorio. Se lo smarrimento e conseguenza di negligenza, imperizia o dolo del debitore, questi rimane responsabile del danno ai sensi dell'art. 1218 c.c. e non puo invocare la liberazione per impossibilita.

Come si coordinano l'art. 1257 c.c. e le norme sullo smarrimento dei titoli di credito?

Per i titoli di credito esiste una disciplina speciale (procedure di ammortamento) che consente di ottenere un duplicato e quindi di superare l'impossibilita derivante dallo smarrimento. In questi casi l'art. 1257 c.c. non si applica, perche il debitore ha a disposizione un rimedio alternativo che rende la prestazione nuovamente possibile.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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