Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1221 c.c. Effetti della mora sul rischio
In vigore
Il debitore che è in mora non è liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, se non prova che l’oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore. In qualunque modo sia perita o smarrita una cosa illecitamente sottratta, la perdita di essa non libera chi l’ha sottratta dall’obbligo di restituirne il valore.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1220 - Articolo 1220 Codice Civile: Offerta non formale→Cod. civ. art. 1222 - Articolo 1222 Codice Civile: Inadempimento di obbligazioni negati…→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1219 Codice Civile: Costituzione in mora→Articolo 1223 Codice Civile: Risarcimento del danno→Articolo 1218 Codice Civile: Responsabilità del debitore→Articolo 1224 Codice Civile: Danni nelle obbligazioni pecuniarie→Articolo 1217 Codice Civile: Obbligazioni di fare→Articolo 1225 Codice Civile: Prevedibilità del danno→Art. 1216 c.c.: Intimazione di ricevere la consegna di un immobi
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La perpetuatio obligationis nella mora debitoris
L'art. 1221 c.c. consacra il principio della perpetuatio obligationis, per cui il debitore in mora non può invocare l'impossibilita' sopravvenuta della prestazione come causa di liberazione, salvo che dimostri che l'evento di perimento avrebbe colpito la cosa anche se questa si fosse trovata presso il creditore. La norma e' espressione di una logica sanzionatoria: chi e' già inadempiente non può giovarsi della fortuna che l'oggetto della sua obbligazione vada distrutto prima che egli lo consegni.
Il meccanismo della prova liberatoria
La struttura normativa dell'art. 1221 comma 1 c.c. e' quella di una presunzione relativa di responsabilità: una volta provata la mora, si presume che l'impossibilita' sopravvenuta sia imputabile al debitore. Questi può rovesciare la presunzione dimostrando che la cosa sarebbe ugualmente perita presso il creditore, ossia che l'evento (alluvione, terremoto, guerra) avrebbe colpito il bene indipendentemente da chi lo deteneva. Pensiamo a Tizio, obbligato a consegnare un'autovettura a Caio, che sia in mora al momento in cui un'esondazione distrugge l'area dove la vettura era custodita: Tizio sarà liberato solo se prova che l'esondazione avrebbe raggiunto anche il luogo di domicilio di Caio.
La deroga all'art. 1256 c.c.
In condizioni ordinarie, l'impossibilita' sopravvenuta per causa non imputabile estingue l'obbligazione ai sensi dell'art. 1256 c.c. La mora muta radicalmente il quadro: il rischio del caso fortuito si trasferisce sul debitore moroso. Questa deroga e' coerente con il disvalore dell'inadempimento: non sarebbe equo che il debitore inadempiente si trovasse in una posizione migliore rispetto a quella in cui si troverebbe se avesse adempiuto tempestivamente.
Le cose illecitamente sottratte
Il comma 2 dell'art. 1221 c.c. introduce una regola ancora più severa per chi ha illecitamente sottratto una cosa: il ladro o chi si trovi in analoga situazione di detentore illecito e' tenuto a restituirne il valore indipendentemente dal modo in cui la cosa sia andata perduta, anche se il perimento dipende da causa a lui non imputabile. Si tratta di una responsabilità assoluta, insensibile a qualsiasi prova contraria, che sanziona la provenienza illecita del possesso.
Applicazioni pratiche e rapporto con la risoluzione
In un contratto di compravendita con consegna differita, se il venditore Tizio e' in mora nella consegna del bene e questo perisce a causa di un incendio scoppiato nel suo magazzino, il compratore Caio potra' chiedere il risarcimento del valore del bene, a meno che Tizio non provi che l'incendio avrebbe distrutto il bene anche se fosse stato nel deposito di Caio. Parallelamente, Caio conserva il diritto di risolvere il contratto ex art. 1453 c.c. e di chiedere la restituzione dell'eventuale acconto versato.
Distinzione con la clausola di esonero da responsabilità
Le parti possono concordare clausole di limitazione o esclusione della responsabilità (art. 1229 c.c.), ma tali clausole non operano per dolo o colpa grave del debitore. Nella prassi contrattuale internazionale, le clausole di force majeure possono sovrapporsi alla disciplina della perpetuatio obligationis, richiedendo un'attenta redazione per chiarire se la mora debitoris comporti o meno l'esclusione dell'esonero.
Domande frequenti
Se la merce che dovevo consegnare e' distrutta da un incendio mentre ero in mora, devo comunque risarcire il compratore?
Si', in linea di principio. La perpetuatio obligationis di cui all'art. 1221 c.c. fa ricadere su di te il rischio anche di eventi fortuiti. Potresti liberarti solo provando che l'incendio avrebbe distrutto la merce anche se fosse stata già presso il compratore.
Chi ha l'onere della prova nella perpetuatio obligationis?
Il debitore in mora. È lui a dover dimostrare che la cosa sarebbe ugualmente perita presso il creditore; in mancanza di tale prova, resta obbligato a risarcire il valore della prestazione divenuta impossibile.
La regola si applica anche all'obbligazione di fare?
Si', in via analogica il principio vale per qualsiasi obbligazione divenuta impossibile durante la mora del debitore, non solo per quelle di dare una cosa specifica.
Il ladro che ha sottratto un oggetto risponde anche se l'oggetto e' distrutto da un evento naturale?
Si'. L'art. 1221 comma 2 c.c. stabilisce una responsabilità assoluta per chi ha illecitamente sottratto la cosa: deve restituirne il valore comunque sia perita o smarrita.
Come cambia la situazione se il debitore non e' ancora in mora?
Se la mora non si e' ancora verificata, si applica la regola ordinaria dell'art. 1256 c.c.: l'impossibilita' sopravvenuta per causa non imputabile estingue l'obbligazione e il debitore e' liberato senza dover risarcire.