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Art. 1216 c.c. Intimazione di ricevere la consegna di un immobile
In vigore
immobile Se deve essere consegnato un immobile, l’offerta consiste nella intimazione al creditore di prenderne possesso. L’intimazione deve essere fatta nella forma prescritta dal secondo comma dell’articolo 1209. Il debitore, dopo l’intimazione al creditore, può ottenere dal giudice la nomina di un sequestratario. In questo caso egli è liberato dal momento in cui ha consegnato al sequestratario la cosa dovuta.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Commento all'art. 1216 c.c. - L'intimazione di ricevere e la consegna dell'immobile
L'art. 1216 c.c. risolve un problema pratico significativo nella disciplina della mora del creditore: come si configura l'offerta quando la prestazione consiste nella consegna di un bene immobile? L'inapplicabilita' delle regole dell'offerta reale ex artt. 1208-1209 c.c., pensate per le cose mobili che possono essere materialmente trasferite, ha imposto al legislatore la previsione di una disciplina ad hoc che tenesse conto della peculiare natura dei beni immobili.
La norma si articola in tre momenti logici: l'intimazione al creditore di prendere possesso, il rispetto della forma prescritta dal secondo comma dell'art. 1209 c.c., e l'eventuale nomina di un sequestratario per la consegna materiale che libera il debitore.
L'intimazione di prendere possesso
Per gli immobili, l'offerta non puo' tradursi in un materiale spostamento del bene presso il creditore: l'offerta consiste dunque nell'intimazione al creditore di prenderne possesso. Si tratta di un atto formale con il quale il debitore manifesta la propria volonta' di adempiere e invita il creditore a ricevere la consegna recandosi sul luogo in cui l'immobile si trova.
L'intimazione svolge una duplice funzione. Da un lato costituisce un atto di costituzione in mora del creditore, idoneo a far decorrere - se segue il successivo iter previsto - gli effetti tipici della mora del creditore (art. 1207 c.c.: passaggio del rischio, cessazione degli interessi, rimborso delle spese di conservazione). Dall'altro lato essa serve a documentare la disponibilita' all'adempimento del debitore, che potra' poi farla valere in giudizio in caso di contestazioni.
La forma dell'intimazione
L'art. 1216 c.c., comma 2, rinvia espressamente alla forma prescritta dal secondo comma dell'art. 1209 c.c.: l'intimazione deve essere fatta a mezzo di atto notificato dall'ufficiale giudiziario. La rigorosita' della forma e' coerente con la rilevanza degli effetti che l'atto e' destinato a produrre, in primis il passaggio del rischio dal debitore al creditore.
Si pensi a Tizio, venditore di un appartamento a Caio. Tizio, dopo aver ricevuto il prezzo, deve consegnare le chiavi e mettere a disposizione l'immobile. Caio si rende irreperibile. Tizio si rivolge all'ufficiale giudiziario, che notifica a Caio un atto formale con il quale lo si invita a recarsi presso l'appartamento in giorno e ora determinati per prenderne possesso. La notificazione integra l'intimazione richiesta dall'art. 1216 c.c.
La nomina del sequestratario
Il terzo comma dell'art. 1216 c.c. prevede uno strumento ulteriore per il debitore: dopo l'intimazione al creditore, egli puo' ottenere dal giudice la nomina di un sequestratario. Il sequestratario e' un soggetto terzo, nominato dall'autorita' giudiziaria, al quale il debitore consegna l'immobile in custodia in vece del creditore inerte.
La nomina del sequestratario produce un effetto giuridico rilevante: dal momento in cui il debitore consegna al sequestratario la cosa dovuta, egli e' liberato dall'obbligazione. La consegna al sequestratario svolge dunque per gli immobili una funzione analoga a quella del deposito per le cose mobili: trasferisce a un soggetto neutro la materiale disponibilita' del bene, consentendo al debitore di sciogliersi dal vincolo obbligatorio nonostante la resistenza o l'inerzia del creditore.
Gli effetti liberatori
L'art. 1216 c.c. produce una liberazione effettiva del debitore, non semplicemente il decorso degli effetti della mora del creditore. Si tratta di una differenza significativa rispetto al regime ordinario: per le cose mobili, il deposito accettato o dichiarato valido libera il debitore (art. 1210 c.c.); per gli immobili, la liberazione si produce con la consegna al sequestratario, senza necessita' di un'accettazione esplicita del creditore.
Si pensi al caso di Sempronio, proprietario di un fondo agricolo da consegnare a Mevia, sua erede testamentaria, in adempimento di un legato. Mevia, per ragioni di disinteresse, non si presenta a ricevere il fondo. Sempronio, dopo aver fatto notificare l'intimazione ai sensi dell'art. 1209 c.c. comma 2, chiede al giudice la nomina di un sequestratario. Il giudice nomina un avvocato come sequestratario. Sempronio consegna al sequestratario le chiavi e l'accesso al fondo: da quel momento e' liberato dall'obbligazione di consegna.
Rapporti con altre disposizioni
L'art. 1216 c.c. si raccorda con la disciplina generale della mora del creditore (artt. 1206-1217 c.c.). In particolare, gli effetti dell'art. 1207 c.c. (passaggio del rischio, cessazione degli interessi, rimborso delle spese) decorrono dal giorno dell'intimazione formalmente notificata, anche prima della consegna al sequestratario.
Resta ferma la possibilita' per il creditore di accettare la consegna dell'immobile in qualsiasi momento successivo all'intimazione, evitando cosi' la procedura di nomina del sequestratario. In tal caso il debitore consegna direttamente all'avente diritto e si libera dell'obbligazione secondo le regole generali. La procedura di sequestro rappresenta dunque un rimedio sussidiario, attivato solo in caso di persistente inerzia del creditore.
Le spese del sequestratario sono a carico del creditore, in coerenza con il principio dell'art. 1207, comma 2, c.c., secondo cui le spese di custodia dovute alla mora del creditore gravano su quest'ultimo. Tale regola incentiva ulteriormente il creditore a ricevere tempestivamente la prestazione, evitando di vedere lievitare i costi a proprio carico.
Domande frequenti
Come si effettua l'offerta per la consegna di un immobile?
Mediante intimazione formale al creditore di prendere possesso dell'immobile, da farsi nelle forme dell'art. 1209, comma 2, c.c. (atto notificato dall'ufficiale giudiziario). L'intimazione costituisce in mora il creditore.
Che ruolo ha il sequestratario nell'art. 1216 c.c.?
E' un soggetto terzo, nominato dal giudice su richiesta del debitore dopo l'intimazione, al quale il debitore consegna l'immobile in luogo del creditore inerte. Svolge per gli immobili la funzione che il deposito svolge per le cose mobili.
Quando il debitore si libera dall'obbligazione di consegna immobiliare?
Dal momento in cui consegna al sequestratario la cosa dovuta. La consegna al sequestratario produce immediatamente l'effetto liberatorio, senza bisogno di accettazione o sentenza.
Chi sopporta le spese del sequestratario?
Il creditore, in coerenza con l'art. 1207, comma 2, c.c. che pone a carico del creditore in mora le spese di custodia. La regola incentiva il creditore a ricevere tempestivamente la prestazione.
Quando decorrono gli effetti della mora del creditore?
Dal giorno dell'intimazione formalmente notificata ai sensi dell'art. 1209, comma 2, c.c., anche prima dell'eventuale consegna al sequestratario. Da quel momento si verificano passaggio del rischio, cessazione degli interessi e rimborso delle spese.