Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1214 c.c. – Offerta secondo gli usi e deposito
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se il debitore ha offerto la cosa dovuta nelle forme d’uso anziché in quelle prescritte dagli articoli 1208 e 1209, gli effetti della mora si verificano dal giorno in cui egli esegue il deposito a norma dell’art. 1212, se questo è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1213 - Articolo 1213 Codice Civile: Ritiro del deposito→Cod. civ. art. 1215 - Art. 1215 Codice Civile: Spese→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1212 Codice Civile: Requisiti del deposito→Art. 1216 c.c.: Intimazione di ricevere la consegna di un immobi→Articolo 1211 Codice Civile: Cose deperibili o di dispendiosa custodia→Articolo 1217 Codice Civile: Obbligazioni di fare→Art. 1210 c.c.: Facoltà di deposito e suoi effetti liberatori→Articolo 1218 Codice Civile: Responsabilità del debitore→Articolo 1209 Codice Civile: Offerta reale e offerta per intimazione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Commento all'art. 1214 c.c. - L'offerta secondo gli usi e il successivo deposito
L'art. 1214 c.c. introduce nella disciplina della mora del creditore una significativa apertura alle prassi commerciali: accanto alle forme rigorose dell'offerta reale per le obbligazioni pecuniarie (art. 1208 c.c.) e dell'offerta per intimazione per le cose da consegnare (art. 1209 c.c.), il legislatore ammette che il debitore possa offrire la prestazione anche nelle forme d'uso. Tuttavia, perché gli effetti della mora si producano, e' indispensabile che a tale offerta segua un deposito formale ai sensi dell'art. 1212 c.c.
La norma realizza un equilibrio tra esigenze diverse: da un lato il rispetto delle prassi commerciali, che spesso non si conformano ai formalismi dell'offerta reale; dall'altro la necessità di garantire certezza giuridica al momento del decorso degli effetti della mora del creditore.
Le forme d'uso dell'offerta
Le forme d'uso a cui rinvia la norma sono quelle praticate nei rapporti commerciali e civili: si pensi alla consegna materiale tentata in azienda, alla messa a disposizione presso un magazzino, alla comunicazione di disponibilita' tramite raccomandata. Tali modalità sono spesso preferite nella prassi perché più agili e meno costose rispetto all'offerta reale tramite ufficiale giudiziario.
Il legislatore riconosce dunque la legittimita' di tali forme, ma ne subordina l'efficacia ai fini della mora del creditore al successivo deposito formale. L'offerta secondo gli usi, da sola, non produce gli effetti della mora: serve a manifestare la volontà adempiente del debitore e a provocare un'eventuale accettazione, ma non determina di per se' il decorso degli effetti tipici degli artt. 1207 e seguenti c.c.
Il decorso degli effetti della mora
Il dato più rilevante dell'art. 1214 c.c. e' il momento dal quale si producono gli effetti della mora del creditore: non già dal giorno dell'offerta, ma dal giorno in cui il debitore esegue il deposito secondo l'art. 1212 c.c. La norma differisce dunque il decorso degli effetti tipici (passaggio del rischio al creditore, cessazione degli interessi corrispettivi, rimborso delle spese di custodia) al momento del compimento dell'atto formale del deposito.
La ratio di questa scelta si comprende considerando che l'offerta secondo gli usi, pur valida, non offre le stesse garanzie di certezza dell'offerta reale: manca la presenza dell'ufficiale giudiziario o del pubblico ufficiale, manca un verbale che attesti la conformità della prestazione offerta. Solo il deposito formale recupera tali garanzie, e dunque solo da quel momento il legislatore consente il decorso degli effetti che pregiudicano la posizione del creditore.
La condizione del deposito accettato o dichiarato valido
Come per il regime generale del deposito (art. 1213 c.c.), anche nell'art. 1214 c.c. gli effetti della mora si producono solo se il deposito e' accettato dal creditore o dichiarato valido con sentenza passata in giudicato. Si tratta di una condizione necessaria che subordina la produzione degli effetti al consolidamento del deposito.
Fino al consolidamento, dunque, la mora del creditore non si verifica: il debitore non beneficia ancora del passaggio del rischio, ne' della cessazione degli interessi. Una volta intervenuta l'accettazione o il giudicato, invece, gli effetti retroagiscono al giorno del deposito (e non a quello dell'offerta secondo gli usi).
Differenze con l'offerta reale formale
Il confronto tra il regime dell'art. 1214 c.c. e quello dell'offerta reale ex artt. 1208-1209 c.c. evidenzia una significativa differenza temporale. Nell'offerta reale formale, gli effetti della mora si producono dal giorno dell'offerta stessa (art. 1207 c.c.), purche' essa sia validamente effettuata e seguita da deposito. Nell'offerta secondo gli usi, invece, gli effetti decorrono solo dal giorno del deposito.
Si pensi a Tizio, debitore di una somma nei confronti di Caio. Tizio effettua un'offerta tramite raccomandata (forma d'uso) il 10 gennaio. Caio rifiuta. Tizio esegue il deposito formale il 25 gennaio. Caio lo accetta il 5 febbraio. Gli effetti della mora decorrono dal 25 gennaio (giorno del deposito), non dal 10 gennaio (giorno dell'offerta secondo gli usi). Se Tizio avesse invece eseguito un'offerta reale formale tramite ufficiale giudiziario il 10 gennaio, gli effetti sarebbero decorsi da quella data.
Applicazioni pratiche
Si consideri il caso di Sempronio, imprenditore agricolo, che deve consegnare a Mevia una partita di grano in base a un contratto di fornitura. Sempronio invia a Mevia una raccomandata informandola della disponibilita' della merce presso il proprio magazzino e indicando un appuntamento per il ritiro. Mevia non si presenta. Sempronio esegue allora il deposito formale presso un magazzino autorizzato ai sensi dell'art. 1212 c.c.
L'offerta tramite raccomandata costituisce offerta secondo gli usi nei rapporti commerciali; il deposito presso il magazzino autorizzato e' valido se rispetta i requisiti dell'art. 1212. Una volta che il deposito sia accettato da Mevia o dichiarato valido dal giudice, gli effetti della mora decorreranno dal giorno del deposito, non dal giorno dell'offerta secondo gli usi.
L'art. 1214 c.c. si raccorda funzionalmente all'art. 1213 c.c. (limiti al ritiro del deposito) e all'art. 1212 c.c. (requisiti formali del deposito), completando il quadro normativo della mora del creditore previsto dagli artt. 1206-1217 c.c.
Domande frequenti
Cosa sono le 'forme d'uso' dell'offerta ex art. 1214 c.c.?
Sono le modalità di offerta praticate nei rapporti commerciali e civili (raccomandate, comunicazioni di disponibilita', consegne in azienda), meno formali rispetto all'offerta reale tramite ufficiale giudiziario degli artt. 1208-1209 c.c.
Da quando decorrono gli effetti della mora con l'offerta secondo gli usi?
Dal giorno in cui il debitore esegue il deposito ex art. 1212 c.c., non dal giorno dell'offerta informale. La norma differisce gli effetti al momento dell'atto formale che offre garanzie di certezza.
Quale condizione e' necessaria perché gli effetti si producano?
Il deposito deve essere accettato dal creditore o dichiarato valido con sentenza passata in giudicato. Fino al consolidamento, gli effetti della mora restano sospesi.
Quale differenza con l'offerta reale formale ex artt. 1208-1209 c.c.?
Nell'offerta reale formale gli effetti decorrono dal giorno dell'offerta, mentre nell'offerta secondo gli usi decorrono solo dal giorno del deposito ex art. 1212 c.c. La forma più rigorosa offre maggiore protezione temporale al debitore.
L'offerta secondo gli usi da sola e' sufficiente?
No: ai fini della mora del creditore deve essere seguita dal deposito formale. L'offerta informale serve a manifestare la volontà adempiente, ma non produce di per se' gli effetti tipici della mora.