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Art. 1213 c.c. Ritiro del deposito
In vigore
Il deposito non produce effetto se il debitore lo ritira prima che sia stato accettato dal creditore o prima che sia stato riconosciuto valido con sentenza passata in giudicato. Se, dopo l’accettazione del deposito o il passaggio in giudicato della sentenza che lo dichiara valido, il creditore consente che il debitore ritiri il deposito, egli non può più rivolgersi contro i condebitori e i fideiussori, né valersi dei privilegi, del pegno e delle ipoteche che garantivano il credito.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Commento all'art. 1213 c.c. - Il ritiro del deposito e i suoi limiti
L'art. 1213 c.c. disciplina la revocabilita' del deposito da parte del debitore, individuando due fasi temporali con regimi profondamente diversi. Prima del consolidamento (accettazione del creditore o sentenza passata in giudicato) il debitore puo' ritirare liberamente il deposito, che resta in una sorta di limbo giuridico. Dopo il consolidamento, invece, il deposito acquista efficacia stabile e il ritiro e' possibile solo con il consenso del creditore, ma comporta conseguenze rilevanti sulle garanzie del credito originario.
La norma si comprende solo in relazione alla funzione del deposito ex artt. 1206 ss. c.c.: il deposito non e' un atto solutorio definitivo al momento della sua esecuzione, ma diventa tale solo quando il creditore lo accetta o quando un giudice ne accerta la validita'. Fino a quel momento il debitore conserva la disponibilita' della cosa depositata.
La revoca prima del consolidamento
Il primo comma dell'art. 1213 c.c. stabilisce che il deposito non produce effetto se il debitore lo ritira prima dell'accettazione del creditore o del passaggio in giudicato della sentenza che lo dichiara valido. La formulazione e' significativa: il legislatore non parla di nullita' o annullamento del deposito, ma di mancata produzione degli effetti.
Questa scelta si giustifica con la natura del deposito come atto a effetti differiti. Fino al consolidamento il deposito non ha ancora prodotto la liberazione del debitore; quest'ultimo, retraendolo, semplicemente impedisce che essa si verifichi. Il rapporto obbligatorio prosegue come se il deposito non fosse mai stato eseguito.
Si pensi a Tizio, che ha eseguito offerta reale e deposito di una somma in favore di Caio. Prima che Caio accetti o che il giudice si pronunci, Tizio si accorge di un errore di calcolo a proprio svantaggio. Egli puo' ritirare il deposito senza pregiudizio: il rapporto obbligatorio originario continua, e potra' eseguire una nuova offerta corretta nell'importo.
Il ritiro dopo il consolidamento
Il secondo comma disciplina l'ipotesi del ritiro consensuale: dopo l'accettazione del deposito da parte del creditore o il passaggio in giudicato della sentenza che lo ha dichiarato valido, il debitore puo' ancora ritirare il deposito, ma solo con il consenso del creditore. La norma non prevede dunque un divieto assoluto, ma subordina la possibilita' di ritiro all'accordo tra le parti.
Tale consenso, peraltro, produce conseguenze rilevanti sul versante delle garanzie del credito: il creditore che consente al ritiro non puo' piu' rivolgersi contro i condebitori e i fideiussori, ne' valersi dei privilegi, del pegno e delle ipoteche che garantivano il credito.
La perdita delle garanzie: una sanzione legale
La perdita delle garanzie costituisce una vera e propria sanzione legale a carico del creditore che accetti la restituzione del deposito gia' consolidato. La ratio della disposizione si rinviene nella tutela dei terzi che, in virtu' dell'accettazione del deposito o della sentenza di validita', avevano fatto affidamento sull'estinzione del rapporto obbligatorio garantito.
I fideiussori, ad esempio, avevano confidato nel fatto che la loro responsabilita' sussidiaria si fosse estinta per effetto della liberazione del debitore principale. Se il creditore, attraverso un accordo successivo con il debitore, potesse far rivivere il proprio credito originario rivolgendosi ai garanti, il principio di affidamento ne risulterebbe gravemente compromesso. La norma sanziona dunque il comportamento del creditore con la perdita delle garanzie reali e personali.
Il consolidamento del deposito: accettazione e giudicato
Il consolidamento del deposito puo' avvenire in due modi alternativi. La accettazione del creditore e' un atto unilaterale ricettizio che produce immediatamente la liberazione del debitore: essa puo' essere espressa (dichiarazione formale di accettazione) o tacita (comportamento concludente, come il ritiro materiale della cosa depositata).
In alternativa, il consolidamento si produce con la sentenza passata in giudicato che dichiara valido il deposito. Trattandosi di sentenza accertativa, essa retroagisce al momento del deposito ai sensi dell'art. 2909 c.c., consolidando la situazione giuridica con efficacia tipica del giudicato sostanziale.
Profili pratici e applicazioni
Si consideri il caso di Sempronio, debitore di Mevia per una somma garantita da fideiussione prestata da un terzo. Sempronio esegue il deposito, che Mevia accetta espressamente. Successivamente, per ragioni di liquidita', Sempronio chiede a Mevia di consentire il ritiro del deposito impegnandosi a pagare in tempi piu' brevi. Mevia acconsente.
L'effetto e' duplice. Da un lato il deposito non produce piu' effetto liberatorio e il rapporto obbligatorio originario rivive. Dall'altro, pero', Mevia ha perso la possibilita' di escutere la fideiussione: se Sempronio non paghera', Mevia potra' agire solo contro di lui e non contro il fideiussore. L'accordo, vantaggioso a prima vista per entrambi, comporta un sacrificio significativo per il creditore in termini di garanzie.
L'art. 1213 c.c. si raccorda all'art. 1214 c.c., che disciplina l'analoga ipotesi dell'offerta secondo gli usi seguita da deposito, e si inserisce nel sistema delle norme dedicate alla mora del creditore (artt. 1206-1217 c.c.), che mira a garantire al debitore strumenti effettivi di liberazione dall'obbligazione anche in presenza di un creditore inerte o renitente.
Domande frequenti
Quando il debitore puo' ritirare liberamente il deposito?
Finche' non sia stato accettato dal creditore o non sia passata in giudicato la sentenza che lo dichiara valido. Prima del consolidamento il deposito non produce effetti se il debitore lo ritira.
Cosa accade se il debitore ritira il deposito gia' consolidato?
Il ritiro e' possibile solo con il consenso del creditore. Tale consenso produce la perdita delle garanzie (fideiussioni, privilegi, pegno, ipoteche) che assistevano il credito originario.
Perche' il creditore perde le garanzie se consente il ritiro?
Per tutelare i terzi (condebitori, fideiussori) che avevano confidato nella liberazione del debitore principale conseguente all'accettazione o al giudicato. La norma sanziona la rinuncia del creditore agli effetti liberatori.
Come si verifica il consolidamento del deposito?
Alternativamente con l'accettazione del creditore (espressa o tacita, ad es. mediante ritiro materiale del bene) o con il passaggio in giudicato della sentenza che dichiara valido il deposito.
Il ritiro consensuale dopo il consolidamento estingue tutte le garanzie?
Si': si estinguono sia le garanzie personali (fideiussione, responsabilita' dei condebitori) sia quelle reali (privilegi, pegno, ipoteca). Il creditore puo' agire solo verso il debitore principale per il rinato rapporto obbligatorio.