Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1726 c.c. – Revoca del mandato collettivo
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se il mandato è stato conferito da più persone con unico atto e per un affare d’interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1725 - Articolo 1725 Codice Civile: Revoca del mandato oneroso→Cod. civ. art. 1727 - Articolo 1727 Codice Civile: Rinunzia del mandatario→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1724 Codice Civile: Revoca tacita→Art. 1728 c.c.: Morte o incapacità del mandante o del mandatario→Articolo 1723 Codice Civile: Revocabilità del mandato→Art. 1729 c.c.: Mancata conoscenza della causa di estinzione→Articolo 1722 Codice Civile: Cause di estinzione→Art. 1730 c.c.: Estinzione del mandato conferito a più mandatari→Articolo 1721 Codice Civile: Diritto del mandatario sui crediti
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Inquadramento della norma
L'art. 1726 c.c. disciplina la revoca del mandato collettivo, cioè del mandato conferito da più persone congiuntamente con un unico atto per un affare di interesse comune. La disposizione deroga alla regola generale della libera revocabilita' del mandato (art. 1723 c.c.), richiedendo che la revoca provenga da tutti i mandanti.
Presupposti della fattispecie
Per l'applicazione dell'art. 1726 c.c. devono ricorrere tre condizioni cumulative: (i) pluralità di mandanti; (ii) conferimento del mandato con unico atto; (iii) interesse comune all'affare oggetto del mandato. Se manca anche uno solo di questi requisiti, la revoca soggiace alla disciplina ordinaria dell'art. 1723 c.c.
Il requisito dell'interesse comune e' quello più delicato: non basta che i mandanti abbiano interessi paralleli o anche solo convergenti; occorre che l'affare riguardi una sfera giuridica condivisa, come avviene tipicamente nella gestione di un bene in compropieta' o nell'amministrazione di un ente di fatto.
Il principio di unanimita' e la sua ratio
La regola dell'unanimita' risponde a un'esigenza di tutela del mandatario e, indirettamente, dei terzi. Tizio, Caio e Sempronia conferiscono a Mevio il mandato per vendere un immobile in compropieta'. Se Caio potesse revocare unilateralmente il mandato, Mevio si troverebbe in una posizione di incertezza: dovrebbe continuare a eseguire l'incarico su istruzione degli altri due mandanti, ma rischierebbe di vedere i propri atti contestati. La norma evita questo cortocircuito imponendo la revoca unanime.
La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che il principio di unanimita' e' inderogabile dai singoli mandanti in senso sfavorevole al mandatario, mentre nulla impedisce che il contratto di mandato stesso preveda modalità di revoca ancora più restrittive (ad esempio richiedendo la forma scritta).
L'eccezione della giusta causa
La giusta causa costituisce la valvola di sicurezza del sistema: consente a un singolo mandante di revocare l'incarico quando continuare il mandato sarebbe per lui intollerabile alla luce di circostanze sopravvenute. La giusta causa deve essere valutata obiettivamente: non basta il mero disaccordo sulla strategia gestoria, ma occorre un fatto grave che rompa irrimediabilmente il rapporto fiduciario con il mandatario (es. violazione degli obblighi di rendiconto, conflitto d'interessi, inadempimento grave).
Quando la revoca individuale avviene senza giusta causa, essa e' inefficace nei confronti degli altri mandanti: il mandato rimane valido e il mandatario e' tenuto a proseguire l'esecuzione. Il mandante che ha revocato unilateralmente senza giusta causa potra' rispondere nei confronti degli altri per i danni cagionati dalla turbativa del rapporto.
Coordinamento con altre norme
L'art. 1726 c.c. deve essere letto in combinato con l'art. 1730 c.c. (estinzione del mandato conferito a più mandatari), che disciplina la fattispecie speculare della pluralità dal lato dei mandatari. Diversa e' anche la figura del mandato in rem propriam (art. 1723, co. 2, c.c.), che e' irrevocabile salvo giusta causa per sua natura, indipendentemente dalla pluralità dei mandanti.
Sul piano processuale, la legittimazione a revocare il mandato spetta congiuntamente a tutti i mandanti: un'eventuale domanda giudiziale di accertamento dell'efficacia della revoca richiedera' quindi il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti.
Domande frequenti
Può un solo comproprietario revocare il mandato conferito insieme agli altri per vendere il bene comune?
No. Ai sensi dell'art. 1726 c.c. la revoca del mandato collettivo richiede il consenso di tutti i mandanti, salvo che sussista una giusta causa che legittimi la revoca individuale.
Cosa si intende per 'interesse comune' richiesto dall'art. 1726 c.c.?
Non basta che i mandanti abbiano interessi paralleli: occorre che l'affare riguardi una sfera giuridica condivisa, come la gestione di un bene in compropieta' o di un patrimonio comune.
Cosa succede se un mandante revoca il mandato collettivo senza giusta causa?
La revoca e' inefficace: il mandato prosegue tra il mandatario e gli altri mandanti. Il revocante può essere tenuto al risarcimento dei danni causati agli altri mandanti.
La giusta causa può essere rappresentata da un semplice disaccordo sulla gestione dell'affare?
No. La giusta causa richiede un fatto oggettivamente grave, come un inadempimento del mandatario o un conflitto d'interessi, non una semplice divergenza di opinioni.
Il mandato collettivo può essere revocato con modalità diverse dall'unanimita' se lo prevede il contratto?
Il contratto può prevedere modalità più restrittive (es. forma scritta), ma non può consentire la revoca unilaterale senza giusta causa in deroga alla norma a danno del mandatario.