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Art. 1726 c.c. Revoca del mandato collettivo
In vigore
Se il mandato è stato conferito da più persone con unico atto e per un affare d’interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Inquadramento della norma
L'art. 1726 c.c. disciplina la revoca del mandato collettivo, cioe' del mandato conferito da piu' persone congiuntamente con un unico atto per un affare di interesse comune. La disposizione deroga alla regola generale della libera revocabilita' del mandato (art. 1723 c.c.), richiedendo che la revoca provenga da tutti i mandanti.
Presupposti della fattispecie
Per l'applicazione dell'art. 1726 c.c. devono ricorrere tre condizioni cumulative: (i) pluralita' di mandanti; (ii) conferimento del mandato con unico atto; (iii) interesse comune all'affare oggetto del mandato. Se manca anche uno solo di questi requisiti, la revoca soggiace alla disciplina ordinaria dell'art. 1723 c.c.
Il requisito dell'interesse comune e' quello piu' delicato: non basta che i mandanti abbiano interessi paralleli o anche solo convergenti; occorre che l'affare riguardi una sfera giuridica condivisa, come avviene tipicamente nella gestione di un bene in compropieta' o nell'amministrazione di un ente di fatto.
Il principio di unanimita' e la sua ratio
La regola dell'unanimita' risponde a un'esigenza di tutela del mandatario e, indirettamente, dei terzi. Tizio, Caio e Sempronia conferiscono a Mevio il mandato per vendere un immobile in compropieta'. Se Caio potesse revocare unilateralmente il mandato, Mevio si troverebbe in una posizione di incertezza: dovrebbe continuare a eseguire l'incarico su istruzione degli altri due mandanti, ma rischierebbe di vedere i propri atti contestati. La norma evita questo cortocircuito imponendo la revoca unanime.
La Corte di Cassazione ha piu' volte ribadito che il principio di unanimita' e' inderogabile dai singoli mandanti in senso sfavorevole al mandatario, mentre nulla impedisce che il contratto di mandato stesso preveda modalita' di revoca ancora piu' restrittive (ad esempio richiedendo la forma scritta).
L'eccezione della giusta causa
La giusta causa costituisce la valvola di sicurezza del sistema: consente a un singolo mandante di revocare l'incarico quando continuare il mandato sarebbe per lui intollerabile alla luce di circostanze sopravvenute. La giusta causa deve essere valutata obiettivamente: non basta il mero disaccordo sulla strategia gestoria, ma occorre un fatto grave che rompa irrimediabilmente il rapporto fiduciario con il mandatario (es. violazione degli obblighi di rendiconto, conflitto d'interessi, inadempimento grave).
Quando la revoca individuale avviene senza giusta causa, essa e' inefficace nei confronti degli altri mandanti: il mandato rimane valido e il mandatario e' tenuto a proseguire l'esecuzione. Il mandante che ha revocato unilateralmente senza giusta causa potra' rispondere nei confronti degli altri per i danni cagionati dalla turbativa del rapporto.
Coordinamento con altre norme
L'art. 1726 c.c. deve essere letto in combinato con l'art. 1730 c.c. (estinzione del mandato conferito a piu' mandatari), che disciplina la fattispecie speculare della pluralita' dal lato dei mandatari. Diversa e' anche la figura del mandato in rem propriam (art. 1723, co. 2, c.c.), che e' irrevocabile salvo giusta causa per sua natura, indipendentemente dalla pluralita' dei mandanti.
Sul piano processuale, la legittimazione a revocare il mandato spetta congiuntamente a tutti i mandanti: un'eventuale domanda giudiziale di accertamento dell'efficacia della revoca richiedera' quindi il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti.
Domande frequenti
Puo' un solo comproprietario revocare il mandato conferito insieme agli altri per vendere il bene comune?
No. Ai sensi dell'art. 1726 c.c. la revoca del mandato collettivo richiede il consenso di tutti i mandanti, salvo che sussista una giusta causa che legittimi la revoca individuale.
Cosa si intende per 'interesse comune' richiesto dall'art. 1726 c.c.?
Non basta che i mandanti abbiano interessi paralleli: occorre che l'affare riguardi una sfera giuridica condivisa, come la gestione di un bene in compropieta' o di un patrimonio comune.
Cosa succede se un mandante revoca il mandato collettivo senza giusta causa?
La revoca e' inefficace: il mandato prosegue tra il mandatario e gli altri mandanti. Il revocante puo' essere tenuto al risarcimento dei danni causati agli altri mandanti.
La giusta causa puo' essere rappresentata da un semplice disaccordo sulla gestione dell'affare?
No. La giusta causa richiede un fatto oggettivamente grave, come un inadempimento del mandatario o un conflitto d'interessi, non una semplice divergenza di opinioni.
Il mandato collettivo puo' essere revocato con modalita' diverse dall'unanimita' se lo prevede il contratto?
Il contratto puo' prevedere modalita' piu' restrittive (es. forma scritta), ma non puo' consentire la revoca unilaterale senza giusta causa in deroga alla norma a danno del mandatario.