Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1940 c.c. – Fideiussore del fideiussore
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La fideiussione può essere prestata così per il debitore principale, come per il suo fideiussore.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1939 - Articolo 1939 Codice Civile: Validità della fideiussione→Cod. civ. art. 1941 - Articolo 1941 Codice Civile: Limiti della fideiussione→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 1938 c.c.: Fideiussione per obbligazioni future o condizion→Articolo 1942 Codice Civile: Estensione della fideiussione→Articolo 1937 Codice Civile: Manifestazione della volontà→Articolo 1943 Codice Civile: Obbligazione di prestare fideiussione→Art. 1936 Codice Civile: Nozione→Articolo 1944 Codice Civile: Obbligazione del fideiussore→Articolo 1935 Codice Civile: Lotterie autorizzate
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 1940 c.c. riconosce espressamente la figura del fideiussore del fideiussore, stabilendo che la fideiussione può essere prestata così per il debitore principale come per il suo fideiussore. La disposizione, pur sintetica, è di notevole interesse perché illustra la duttilità della fideiussione e la possibilità di costruire catene di garanzie personali che rafforzano la posizione del creditore. Comprendere questa norma significa cogliere come l'ordinamento consenta di garantire non solo l'obbligazione principale, ma anche l'obbligazione, a sua volta di garanzia, assunta da chi si è già reso fideiussore.
La fideiussione come garanzia personale accessoria
La fideiussione è la garanzia personale per eccellenza: con essa un soggetto, il fideiussore, si obbliga personalmente verso il creditore garantendo l'adempimento di un'obbligazione altrui. Il suo tratto distintivo è l'accessorietà rispetto all'obbligazione principale: la fideiussione segue le sorti del debito garantito e non può eccedere quanto è dovuto dal debitore principale. È in questo quadro che si inserisce la previsione dell'art. 1940 c.c., la quale consente di applicare lo schema della fideiussione anche all'obbligazione assunta dal fideiussore, dando vita a una garanzia di secondo grado.
Il fideiussore del fideiussore: una garanzia di secondo grado
La norma ammette che la garanzia possa essere prestata per il fideiussore. Ciò significa che un terzo soggetto può obbligarsi verso il creditore garantendo l'adempimento dell'obbligazione che grava sul primo fideiussore. Si configura così una garanzia di secondo grado: il fideiussore del fideiussore non garantisce direttamente il debito principale, ma l'obbligazione di garanzia assunta dal fideiussore di primo grado. La sua prestazione diviene attuale quando il primo fideiussore, chiamato a rispondere in luogo del debitore inadempiente, non adempia a sua volta. In tal modo il creditore vede ulteriormente rafforzata la tutela del proprio credito attraverso una pluralità di patrimoni su cui poter contare.
Distinzione dalla confideiussione
È importante distinguere la figura del fideiussore del fideiussore da quella della confideiussione, nella quale più soggetti garantiscono congiuntamente la medesima obbligazione principale, ponendosi sullo stesso piano. Nel caso dell'art. 1940 c.c., invece, le garanzie sono strutturate su livelli diversi: il primo fideiussore garantisce il debitore principale, mentre il fideiussore del fideiussore garantisce il primo fideiussore. Non vi è quindi parità di posizione, ma una successione di gradi di garanzia, ciascuno con il proprio oggetto specifico.
Il regime delle eccezioni e dell'accessorietà
Trattandosi pur sempre di fideiussione, anche la garanzia di secondo grado è retta dal principio di accessorietà. Il fideiussore del fideiussore può opporre al creditore le eccezioni che competono al fideiussore garantito, nei limiti previsti dalla disciplina generale, e la sua obbligazione non può essere più gravosa di quella garantita. L'estinzione dell'obbligazione del primo fideiussore si riflette di regola anche sulla garanzia di secondo grado, in coerenza con il vincolo di dipendenza che caratterizza la fideiussione. Il sistema mantiene così una struttura coerente, in cui ogni garanzia segue le sorti dell'obbligazione cui accede.
Il regresso e i rapporti interni
Quando il fideiussore del fideiussore adempie, si pongono questioni di regresso analoghe a quelle proprie della fideiussione. In linea generale, chi paga in luogo di altri può rivolgersi verso il soggetto la cui obbligazione ha soddisfatto, secondo i meccanismi di surrogazione e regresso previsti dall'ordinamento per il fideiussore che ha pagato. Il fideiussore del fideiussore che adempie potrà quindi agire verso il primo fideiussore, il quale a sua volta dispone delle azioni di regresso verso il debitore principale. Si crea così una catena di rivalse che ricompone, a ritroso, l'imputazione del peso economico in capo al debitore originario.
Utilità pratica della figura
Nella prassi dei rapporti commerciali e creditizi, la possibilità di prestare fideiussione per il fideiussore risponde all'esigenza di rafforzare ulteriormente le garanzie a presidio di un'operazione. Il creditore, non pienamente rassicurato dalla sola fideiussione di primo grado, può ottenere una garanzia aggiuntiva che si appunta sull'obbligazione del fideiussore. La norma offre dunque uno strumento flessibile per modulare il livello di sicurezza del credito, nel rispetto dei limiti propri dell'accessorietà e della corrispondenza tra garanzia e obbligazione garantita.
L'autonomia delle posizioni di garanzia
Un profilo da sottolineare è che, nella struttura delineata dall'art. 1940 c.c., ciascuna posizione di garanzia conserva una propria autonomia pur nel quadro del collegamento accessorio. Il primo fideiussore garantisce l'obbligazione del debitore principale; il fideiussore del fideiussore garantisce l'obbligazione del primo fideiussore. Ogni garanzia ha quindi un proprio oggetto specifico e un proprio debitore di riferimento. Questa articolazione consente di costruire assetti di garanzia complessi, calibrati sulle esigenze concrete dell'operazione, in cui la solvibilità del creditore è presidiata da più soggetti collocati su livelli distinti. La duttilità della fideiussione emerge proprio dalla possibilità di sovrapporre più gradi di garanzia personale.
Coordinamento con la disciplina generale della fideiussione
La figura del fideiussore del fideiussore non costituisce un istituto a sé, ma una particolare applicazione della fideiussione, alla quale si applicano, in quanto compatibili, le regole generali dettate dal codice civile in materia. Valgono pertanto i principi sull'accessorietà, sui limiti dell'obbligazione del fideiussore, sulle eccezioni opponibili, sull'estinzione e sul regresso. La specificità della fattispecie si riflette unicamente sull'individuazione dell'obbligazione garantita, che qui è l'obbligazione di garanzia del primo fideiussore. Per il resto, l'interprete deve fare riferimento al complessivo statuto della fideiussione, leggendolo in coerenza con la struttura a gradi che caratterizza la garanzia di secondo livello.
Casi pratici
Caso 1: la garanzia di secondo grado
Tizio è debitore verso una banca e Caio si rende fideiussore per lui. La banca, per maggiore sicurezza, ottiene che Sempronio si renda fideiussore di Caio. Se Tizio non paga e Caio, chiamato a rispondere, non adempie, la banca può rivolgersi a Sempronio, fideiussore del fideiussore, in linea con l'art. 1940 c.c.
Caso 2: la catena di regresso
Sempronio, fideiussore del fideiussore, paga al creditore l'importo dovuto in luogo di Caio inadempiente. Sempronio può quindi rivalersi su Caio, primo fideiussore, il quale a sua volta dispone dell'azione di regresso verso Tizio, debitore principale, così ricomponendo a ritroso l'imputazione finale del debito.
Domande frequenti
Cos'è il fideiussore del fideiussore?
È il soggetto che, ai sensi dell'art. 1940 c.c., garantisce l'adempimento dell'obbligazione assunta da un fideiussore, dando vita a una garanzia personale di secondo grado.
Il fideiussore del fideiussore garantisce il debito principale?
No: garantisce l'obbligazione di garanzia del primo fideiussore. La sua prestazione diviene attuale se il primo fideiussore, tenuto a rispondere, non adempie a sua volta.
Che differenza c'è con la confideiussione?
Nella confideiussione più garanti rispondono congiuntamente della stessa obbligazione principale sullo stesso piano; qui, invece, le garanzie sono strutturate su gradi diversi.
La garanzia di secondo grado è accessoria?
Sì: come ogni fideiussione segue le sorti dell'obbligazione garantita, non può essere più gravosa di essa e consente di opporre le eccezioni nei limiti previsti.
Il fideiussore del fideiussore che paga può rivalersi?
In linea generale sì, secondo i meccanismi di surrogazione e regresso, agendo verso il primo fideiussore, che a sua volta può rivalersi sul debitore principale.