Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- L’art. 6 del DPR 633/1972 individua il momento di effettuazione dell’operazione, da cui dipendono esigibilità dell’IVA e termini di fatturazione.
- Cessioni di beni: alla stipulazione per gli immobili, alla consegna o spedizione per i beni mobili.
- Prestazioni di servizi: all’atto del pagamento del corrispettivo.
- Se prima si emette fattura o si paga (anche in parte), l’operazione si considera effettuata, per l’importo fatturato o pagato, a quella data.
La norma (art. 6, DPR 633/1972)
«Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. […] Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo. […] Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.»
| Operazione | Momento di effettuazione |
|---|---|
| Cessione di beni immobili | Stipulazione dell’atto |
| Cessione di beni mobili | Consegna o spedizione |
| Prestazione di servizi | Pagamento del corrispettivo |
| Fattura o pagamento anticipato | Data della fattura o del pagamento (per l’importo) |
Tre casi pratici
Acconto su una fornitura futura
Un cliente versa un acconto prima della consegna della merce.
Cosa fare: Emettere fattura sull’acconto al momento dell’incasso: l’operazione è effettuata, per quell’importo, alla data del pagamento e l’IVA diventa esigibile.
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Servizio reso ma non ancora pagato
Un professionista ha completato la prestazione ma non ha ricevuto il compenso.
Cosa fare: Per i servizi l’IVA è dovuta al pagamento: se però si emette fattura prima, l’operazione si considera effettuata alla data della fattura e l’IVA va versata.
Vendita di immobile con effetti differiti
Un contratto prevede il trasferimento della proprietà a una data successiva.
Cosa fare: Il momento di effettuazione segue il prodursi dell’effetto traslativo; per i beni mobili comunque non oltre un anno dalla consegna.
Spunti pratici
- Dal momento di effettuazione decorre il termine per emettere la fattura elettronica (di norma 12 giorni per la fattura immediata).
- L’esigibilità coincide di regola con l’effettuazione, salvo i casi di IVA per cassa o a esigibilità differita.
- Per le cessioni periodiche in contratti di somministrazione l’operazione si effettua all’atto del pagamento.
Norme collegate
- Fattura e fattura elettronica (art. 21)
- Territorialità dei servizi (art. 7-ter)
- Note di variazione IVA (art. 26)
Fonti affidabili
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 6 (testo vigente)
- D.Lgs. 127/2015 (fatturazione elettronica)
- Agenzia delle Entrate, guida alla fatturazione elettronica
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Domande frequenti