Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

La norma (art. 6, DPR 633/1972)

«Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. […] Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo. […] Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.»

Operazione Momento di effettuazione
Cessione di beni immobili Stipulazione dell’atto
Cessione di beni mobili Consegna o spedizione
Prestazione di servizi Pagamento del corrispettivo
Fattura o pagamento anticipato Data della fattura o del pagamento (per l’importo)

Tre casi pratici

Acconto su una fornitura futura

Un cliente versa un acconto prima della consegna della merce.

Cosa fare: Emettere fattura sull’acconto al momento dell’incasso: l’operazione è effettuata, per quell’importo, alla data del pagamento e l’IVA diventa esigibile.

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Servizio reso ma non ancora pagato

Un professionista ha completato la prestazione ma non ha ricevuto il compenso.

Cosa fare: Per i servizi l’IVA è dovuta al pagamento: se però si emette fattura prima, l’operazione si considera effettuata alla data della fattura e l’IVA va versata.

Vendita di immobile con effetti differiti

Un contratto prevede il trasferimento della proprietà a una data successiva.

Cosa fare: Il momento di effettuazione segue il prodursi dell’effetto traslativo; per i beni mobili comunque non oltre un anno dalla consegna.

Spunti pratici

Norme collegate

Fonti affidabili

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Domande frequenti

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-14
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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