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Ultimo aggiornamento: 19 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La determinazione della base imponibile delle imposte ipotecaria e catastale rappresenta uno snodo decisivo in ogni trasferimento immobiliare: dal valore dichiarato dipendono non solo gli importi proporzionali delle due imposte indirette, ma anche la coerenza con il valore assunto ai fini del registro o della successione. L’art. 2 D.Lgs. 347/1990 non costruisce una base imponibile autonoma: rinvia integralmente alla disciplina del registro o delle successioni e donazioni. Capire questo rinvio significa evitare i due errori più frequenti: dichiarare un valore diverso tra atto e nota di trascrizione, oppure dimenticare il regime fisso da 50 euro previsto per la prima casa.

Il quadro normativo: un rinvio, non una base autonoma

Il sistema delle imposte ipotecaria e catastale, per i trasferimenti soggetti a imposta proporzionale, non possiede una base imponibile propria. L’art. 2 stabilisce che la base coincide con quella valida ai fini dell’imposta di registro o, in alternativa, di quella di successione e donazione. La logica è di economia normativa: il valore dichiarato nell’atto vale per tutti i prelievi indiretti collegati al trasferimento, senza duplicazioni di accertamento. Se l’atto è esente da registro o sconta solo l’imposta fissa, la base ad valorem si applica comunque alle imposte ipotecaria e catastale proporzionali, salvo i casi in cui anch’esse siano dovute in misura fissa.

L’effetto pratico è duplice. Da un lato chi predispone l’atto deve scegliere una sola base imponibile, coerente in tutte le sezioni del rogito e della nota. Dall’altro l’eventuale rettifica dell’Agenzia delle Entrate sul valore dichiarato ai fini del registro si propaga automaticamente all’ipotecaria e alla catastale, con avvisi di liquidazione collegati. Per questo conviene ragionare a monte sul criterio di valutazione corretto, prima ancora di firmare la proposta o l’atto.

Prezzo-valore e base catastale: il meccanismo per le abitazioni

Quando l’acquirente è una persona fisica che non agisce nell’esercizio di un’attività di impresa, arte o professione, e l’immobile è abitativo (più pertinenze), può chiedere al notaio l’applicazione del regime cosiddetto «prezzo-valore». In questo regime l’imposta di registro, e di riflesso le imposte ipotecaria e catastale proporzionali, si calcola sul valore catastale dell’immobile anche se il prezzo pattuito e dichiarato in atto è più alto. Il valore catastale si ottiene moltiplicando la rendita catastale rivalutata del 5% per i coefficienti previsti (110 per la prima casa, 120 per le altre abitazioni di soggetti privati).

Per gli immobili non abitativi (uffici, negozi, capannoni, terreni edificabili), o quando l’acquirente è un soggetto imprenditore, il prezzo-valore non si applica: la base imponibile coincide con il corrispettivo pattuito o, se superiore, con il valore venale in comune commercio. Lo stesso vale per le donazioni e le successioni, dove la base si determina sul valore catastale per i fabbricati censiti e sul valore di mercato per gli altri beni, salvo regole specifiche per aziende e partecipazioni.

Esiste poi una deroga importante: per i trasferimenti che godono dell’agevolazione «prima casa» le imposte ipotecaria e catastale non sono proporzionali, ma fisse di 50 euro ciascuna se l’atto è soggetto a registro, e di 200 euro ciascuna se è soggetto a IVA. In questi casi il problema della base imponibile è marginale, perché l’importo è predeterminato dalla legge.

Cinque casi pratici per orientarsi

Caso 1 — Prima casa con rendita catastale di 800 euro

Tizio acquista da Caio l’appartamento in cui andrà ad abitare. Rendita catastale 800 euro, prezzo pattuito 220.000 euro. Tizio dichiara nell’atto i requisiti per la prima casa, chiede il regime prezzo-valore al notaio e l’agevolazione fiscale di prima casa. Il valore catastale è 800 × 1,05 × 110 = 92.400 euro, base imponibile per il registro al 2%. Le imposte ipotecaria e catastale, però, non si calcolano sul valore catastale: trattandosi di prima casa agevolata, sono dovute in misura fissa di 50 euro ciascuna. In totale: 92.400 × 2% = 1.848 euro di registro, più 100 euro di ipotecaria-catastale fisse.

Caso 2 — Immobile commerciale rivenduto a valore di mercato

Una società di persone vende un negozio ad altro privato. Prezzo concordato 180.000 euro, valore catastale 95.000 euro. Il prezzo-valore non si applica perché l’immobile non è abitativo. La base imponibile per il registro è il prezzo dichiarato (180.000 euro), e su quella stessa base si calcolano le imposte ipotecaria (2%) e catastale (1%) proporzionali. Risultato: 3.600 euro di ipotecaria più 1.800 euro di catastale, oltre al registro. Se l’Agenzia delle Entrate dovesse contestare il valore venale superiore al dichiarato, la rettifica si rifletterebbe su tutti e tre i tributi simultaneamente.

Caso 3 — Donazione genitore-figlio del valore di 200.000 euro

Mevia dona alla figlia un appartamento abitativo. Valore catastale 120.000 euro, valore di mercato dichiarato 200.000 euro. La donazione tra genitore e figlio rientra nella franchigia di 1 milione di euro, quindi l’imposta sulle donazioni non è dovuta. Le imposte ipotecaria e catastale, invece, restano dovute in misura proporzionale (2% e 1%), perché non rientrano nella franchigia. La base imponibile, per rinvio, è quella prevista per le successioni e donazioni: nel caso di fabbricati abitativi privati, il valore catastale. Imposte dovute: 120.000 × 2% = 2.400 euro ipotecaria; 120.000 × 1% = 1.200 euro catastale.

Caso 4 — Trasferimento d’azienda con avviamento

Sempronio cede un’azienda commerciale che comprende anche un immobile strumentale di proprietà. Prezzo complessivo 500.000 euro, di cui 250.000 euro attribuiti all’immobile e 100.000 euro all’avviamento; il resto a magazzino, attrezzature e crediti. Le imposte ipotecaria e catastale si calcolano sul solo valore attribuito all’immobile (250.000 euro), perché il rinvio normativo opera sulla quota della base imponibile del registro riferibile ai beni immobili. Avviamento e altri beni mobili non concorrono. Ipotecaria 2% = 5.000 euro; catastale 1% = 2.500 euro. È utile esplicitare in atto l’attribuzione del prezzo alle singole categorie di beni, per evitare contestazioni di ricalcolo da parte dell’ufficio.

Caso 5 — Nuda proprietà con riserva di usufrutto

Caia, 65 anni, vende la nuda proprietà del proprio appartamento al nipote Tizio, riservandosene l’usufrutto vitalizio. Valore catastale pieno dell’immobile 100.000 euro. Per quantificare la nuda proprietà si applica il coefficiente legato all’età dell’usufruttuario: a 65 anni l’usufrutto vale il 50% e la nuda proprietà il 50%. La base imponibile per registro e, di riflesso, per ipotecaria e catastale è quindi 50.000 euro. Se Tizio è acquirente privato e l’immobile è abitativo, può chiedere il prezzo-valore: il valore catastale 50.000 euro vale come base imponibile anche se il prezzo dichiarato fosse superiore. Ipotecaria 2% = 1.000 euro; catastale 1% = 500 euro, salvo agevolazione prima casa in misura fissa.

Quando e come orientarsi

Il primo passaggio operativo è chiarire la natura dell’atto: vendita, donazione, successione, conferimento o cessione d’azienda. Ognuno richiama una disciplina di base differente (registro o successione-donazione), e il rinvio dell’art. 2 si attiva di conseguenza. Il secondo passaggio è verificare i presupposti del prezzo-valore: solo persona fisica privata, solo immobile abitativo e pertinenze, richiesta espressa al notaio. Il terzo è capire se ricorre la misura fissa: prima casa, atti societari con conferimento di soli beni mobili, atti gratuiti per onlus o enti del terzo settore.

Per stimare in autonomia il valore catastale è sufficiente reperire la rendita catastale dalla visura, moltiplicarla per 1,05 (rivalutazione del 5%) e per il coefficiente di categoria. La visura si ottiene gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate, area servizi consultazione, accedendo con SPID. In caso di dubbio sulla base imponibile da indicare in atto, oppure su una rettifica di valore ricevuta, ci si rivolge all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate competente sul Comune dell’immobile, presentando istanza scritta o utilizzando i canali telematici di assistenza. Il contribuente può chiedere chiarimenti, attivare l’accertamento con adesione o, nei termini, proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado.

Per i casi più articolati — trasferimenti d’azienda, immobili strumentali, riserva di usufrutto a favore di più soggetti, donazioni con onere — il riferimento documentale resta l’atto pubblico, e la valutazione preliminare delle imposte va condotta a tavolino prima di portare la pratica davanti al pubblico ufficiale rogante.

Norme e fonti

Domande frequenti

Se richiedo il prezzo-valore, l’agevolazione si estende anche alle imposte ipotecaria e catastale?

Sì, in modo automatico. La base imponibile catastale ridotta vale per il registro e, per rinvio dell’art. 2, anche per le imposte ipotecaria e catastale proporzionali, quando queste sono dovute in misura ad valorem. Se invece l’acquisto rientra nell’agevolazione prima casa, le imposte ipotecaria e catastale diventano fisse (50 euro ciascuna se registro, 200 se IVA) e la base imponibile diventa irrilevante per il loro calcolo.

Cosa succede se l’Agenzia delle Entrate rettifica il valore dichiarato nell’atto?

La rettifica del valore ai fini del registro si propaga automaticamente alle imposte ipotecaria e catastale, perché la base è la stessa. L’ufficio notifica avvisi di liquidazione o accertamento collegati per ciascun tributo. Resta ferma la possibilità di attivare l’accertamento con adesione, definire le sanzioni in misura ridotta o presentare ricorso entro 60 giorni alla Corte di giustizia tributaria di primo grado.

Per una donazione esente per franchigia parentale, le ipotecaria e catastale sono comunque dovute?

Sì. La franchigia (1 milione di euro per coniuge e parenti in linea retta, 100.000 per fratelli, 1,5 milioni per portatori di handicap grave) opera solo sull’imposta sulle donazioni. Le imposte ipotecaria e catastale proporzionali (2% e 1%) restano dovute sulla quota di donazione costituita da immobili, calcolate sulla base imponibile rilevante ai fini delle successioni e donazioni (valore catastale per i fabbricati abitativi privati).

Come si determina la base imponibile in un atto che trasferisce sia immobili sia beni mobili?

Le imposte ipotecaria e catastale colpiscono solo la quota della base imponibile riferibile ai beni immobili. È quindi essenziale che l’atto distingua il prezzo o il valore attribuito alle singole categorie di beni (immobili, mobili, azienda, avviamento, crediti). In assenza di distinzione l’Agenzia delle Entrate può ricalcolare l’attribuzione secondo criteri di stima propri, con effetti tributari rilevanti soprattutto nelle cessioni d’azienda.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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