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La territorialità dell’imposta di successione decide quali beni finiscono nella dichiarazione presentata in Italia: una scelta che dipende quasi sempre dalla residenza del defunto al momento del decesso. Gli esempi raccolti qui mostrano come si applica il criterio del worldwide taxation per i residenti, quello territoriale per i non residenti e come intervengono le convenzioni bilaterali quando lo stesso patrimonio rischia di essere tassato in due Stati. La cornice di riferimento è l’art. 2 D.Lgs. 346/1990, letto insieme alla nozione di residenza fiscale dell’art. 2 TUIR.
Prima degli esempi: il quadro normativo
L’imposta italiana sulle successioni e donazioni si applica con due logiche distinte. Se il defunto o il donante era fiscalmente residente in Italia, l’imposta colpisce l’intera massa ereditaria ovunque si trovino i beni: conti correnti svizzeri, immobili in Spagna, partecipazioni in società lussemburghesi, quote di fondi negli Stati Uniti. È il principio del worldwide taxation, fissato dall’art. 2 comma 1 D.Lgs. 346/1990.
Se invece il defunto o il donante era residente all’estero, l’imposta si applica solo ai beni e diritti esistenti in Italia: immobili sul territorio nazionale, conti aperti presso banche italiane, partecipazioni in società con sede in Italia, crediti verso debitori italiani. È il principio di territorialità del comma 2, che limita la potestà impositiva ai cespiti localizzati nel Paese.
La residenza si accerta secondo l’art. 2 TUIR: per le persone fisiche conta l’iscrizione anagrafica per la maggior parte del periodo d’imposta, oppure il domicilio o la residenza civilistica in Italia. La sola iscrizione AIRE non basta a escludere la residenza fiscale italiana se domicilio o residenza effettivi restano nel territorio. Il D.Lgs. 139/2024 ha riordinato l’imposta confermando questi due criteri, mentre l’art. 1 del decreto identifica i fatti generatori e l’art. 9 elenca cosa rientra nell’attivo ereditario.
Residente vs non residente: due regimi distinti
Distinguere correttamente lo status del defunto è il primo passaggio operativo. Un residente fiscale italiano lascia agli eredi l’obbligo di dichiarare in Italia ogni bene mobile e immobile, in qualunque Paese si trovi; il valore complessivo concorre a determinare franchigie e aliquote (coniuge e figli 4% oltre il milione di franchigia, fratelli 6% oltre 100.000 euro, altri parenti e estranei 6% o 8%).
Un non residente, invece, fa scattare l’imposta italiana solo sui beni “esistenti nello Stato”: l’art. 2 c. 3 D.Lgs. 346/1990 contiene una presunzione di territorialità che considera comunque esistenti in Italia, salvo prova contraria, i beni iscritti in pubblici registri italiani, le azioni e quote di società italiane, le obbligazioni e i titoli emessi da soggetti residenti, i crediti verso debitori italiani e i beni custoditi in cassette di sicurezza presso istituti italiani. Sono incluse anche le navi e gli aeromobili registrati in Italia.
L’eredità di un non residente che comprende solo beni esteri non genera alcun obbligo dichiarativo in Italia. Se invece anche un solo bene rientra nel perimetro territoriale italiano, gli eredi devono presentare la dichiarazione di successione entro dodici mesi dal decesso, limitata però a quel cespite.
Convenzioni bilaterali e doppia imposizione
Quando lo stesso patrimonio è potenzialmente tassabile sia in Italia sia in un altro Stato (per esempio perché il defunto era residente in Italia ma possedeva un immobile in Francia, dove la tassazione successoria è territoriale), si rischia la doppia imposizione. L’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali specifiche con un numero limitato di Paesi: Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Danimarca, Svezia, Grecia e Israele. Con la Germania non esiste una convenzione sulle successioni, pur essendo in vigore quella sulle imposte sui redditi.
Le convenzioni stabiliscono di solito che gli immobili siano tassati nello Stato dove si trovano e che i beni mobili seguano la residenza del defunto. Per evitare la doppia tassazione, l’art. 26 D.Lgs. 346/1990 riconosce comunque un credito d’imposta per le imposte pagate all’estero in via definitiva su beni ivi esistenti, anche in assenza di convenzione, nei limiti dell’imposta italiana proporzionalmente attribuibile a quei beni.
Caso 1 — Defunto residente in Italia con conto in Svizzera
Situazione. Carla muore a Milano, dove ha sempre vissuto. Lascia agli eredi un appartamento a Milano (350.000 euro), un portafoglio titoli presso una banca italiana (180.000 euro) e un conto cifrato a Lugano (220.000 euro).
Soluzione. Residenza fiscale italiana piena: opera il worldwide taxation. La dichiarazione di successione deve indicare tutti e tre i cespiti, conto svizzero compreso. La franchigia di 1 milione per ciascun figlio assorbe l’imposta principale; restano dovuti imposta ipotecaria e catastale sull’immobile e imposta di bollo sulla dichiarazione. Sul conto svizzero la banca elvetica può applicare la propria imposta cantonale: l’eventuale tassazione svizzera, se definitiva e documentata, può essere portata in credito ai sensi dell’art. 26.
Caso 2 — Defunto residente negli Stati Uniti con immobile a Roma
Situazione. Robert, cittadino americano residente a Boston da trent’anni, muore lasciando un trilocale in centro a Roma (valore catastale rivalutato 220.000 euro) e un patrimonio mobiliare di 3 milioni di dollari custodito in banche statunitensi.
Soluzione. Non residente: l’Italia tassa solo l’immobile romano. Gli eredi presentano la dichiarazione di successione italiana limitata al trilocale, pagano imposta ipotecaria 2% e catastale 1% sul valore catastale, più l’eventuale imposta di successione se manca il rapporto di parentela in linea retta. Il patrimonio americano resta fuori dal perimetro italiano. La convenzione Italia-USA del 1955 conferma il criterio della tassazione immobiliare nello Stato di ubicazione e regola eventuali crediti d’imposta sul versante statunitense.
Caso 3 — Donazione tra italiani residenti nel Regno Unito
Situazione. Famiglia italiana trasferita stabilmente a Londra: padre e figlio iscritti AIRE, contratti di lavoro UK, vita familiare oltremanica. Il padre dona al figlio 500.000 euro tramite bonifico tra due conti londinesi.
Soluzione. Il donante è non residente in Italia: l’imposta italiana di donazione non si applica perché i beni (denaro su conto UK) non sono “esistenti nello Stato”. La convenzione Italia-UK del 1966 sulle successioni e donazioni copre anche le donazioni, attribuendo la potestà impositiva al Regno Unito. Nessuna dichiarazione in Italia, salvo la valutazione su eventuali aspetti civilistici (collazione, lesione di legittima) se in futuro si apre una successione in Italia.
Caso 4 — Emigrato italiano AIRE con eredità in Sicilia
Situazione. Giuseppe vive a Buenos Aires da quarant’anni, iscritto AIRE, residenza fiscale argentina pacifica. Muore lasciando ai figli (uno in Argentina, uno in Italia) una casa di campagna a Caltanissetta e un terreno agricolo nello stesso comune.
Soluzione. Non residente: l’Italia tassa solo i beni immobili siciliani. Gli eredi presentano la dichiarazione di successione in Italia tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate, indicando esclusivamente immobile e terreno con valori catastali rivalutati. La franchigia di 1 milione per figlio in linea retta assorbe l’imposta di successione; restano dovute ipotecaria 2% e catastale 1%. Per gli eredi non residenti l’Agenzia richiede la nomina di un rappresentante fiscale in Italia (art. 36 D.Lgs. 346/1990).
Caso 5 — Doppia tassazione coperta dalla convenzione Italia-Francia
Situazione. Elena, residente fiscale a Torino, muore lasciando alla figlia un appartamento a Nizza (valore di mercato 280.000 euro) oltre a beni italiani per 600.000 euro. La Francia tassa la successione sull’immobile francese (droits de succession) con aliquote variabili 5%-45% per linea diretta oltre franchigia di 100.000 euro.
Soluzione. Worldwide taxation italiano: la dichiarazione di successione include anche l’immobile francese. La convenzione Italia-Francia del 1990 attribuisce alla Francia la potestà impositiva sull’immobile situato sul suo territorio; l’Italia tassa comunque l’intero asse ma riconosce, ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 346/1990 e della convenzione, un credito d’imposta per i droits de succession pagati in Francia in via definitiva, nei limiti della quota di imposta italiana riferibile all’immobile di Nizza. La figlia, unica erede in linea retta, beneficia della franchigia di 1 milione e probabilmente non versa imposta italiana di successione; restano ipotecaria e catastale sui beni italiani.
Quando e come verificare
L’erede o il beneficiario che si trova davanti a un patrimonio internazionale deve, prima di tutto, ricostruire con certezza la residenza fiscale del defunto al momento del decesso: certificato anagrafico storico, iscrizione AIRE, eventuale residenza estera ufficiale e indicatori di domicilio (utenze, contratti, scuole dei figli, conti correnti operativi).
Verificato lo status, si compila l’inventario dei beni distinguendo Italia ed estero. Se il defunto era residente italiano, ogni cespite va dichiarato; se era residente estero, solo i beni “esistenti nello Stato” finiscono nella dichiarazione. Il notaio incaricato della pubblicazione del testamento o della redazione della dichiarazione di successione integra i dati patrimoniali, mentre per gli aspetti fiscali internazionali può essere utile contattare il consolato italiano del Paese di residenza del defunto, che spesso fornisce schede pratiche aggiornate sulle convenzioni in vigore.
La dichiarazione di successione si presenta entro dodici mesi dal decesso tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate. Per i non residenti è obbligatoria la nomina di un rappresentante fiscale italiano. Se sono dovute imposte estere su beni ricompresi nel worldwide taxation, le ricevute di pagamento estero vanno conservate per dieci anni per documentare il credito d’imposta in caso di controllo.
Norme e fonti
- art. 2 D.Lgs. 346/1990 — Territorialità dell’imposta (residenza e principio di territorialità)
- art. 1 D.Lgs. 346/1990 — Oggetto dell’imposta e fatti generatori
- art. 9 D.Lgs. 346/1990 — Composizione dell’attivo ereditario
- art. 26 D.Lgs. 346/1990 — Credito d’imposta per imposte pagate all’estero
- art. 36 D.Lgs. 346/1990 — Rappresentante fiscale per i non residenti
- art. 2 TUIR (D.P.R. 917/1986) — Nozione di residenza fiscale delle persone fisiche
- D.Lgs. 139/2024 — Riordino dell’imposta di successione e donazione
- Convenzioni bilaterali in vigore: Italia-USA (1955), Italia-UK (1966), Italia-Francia (1990), Italia-Danimarca, Italia-Svezia, Italia-Grecia, Italia-Israele
Domande frequenti
L’iscrizione AIRE basta a evitare la tassazione italiana sui beni esteri?
No. L’AIRE è solo uno degli elementi che concorrono ad accertare la residenza fiscale. Se il defunto manteneva in Italia il domicilio (centro degli affari e degli interessi) o la residenza civilistica per la maggior parte del periodo d’imposta, è considerato residente fiscale italiano e scatta il worldwide taxation. L’iscrizione AIRE va supportata da una residenza estera effettiva e documentata.
Un conto corrente cointestato in Svizzera del defunto residente italiano va dichiarato?
Sì, integralmente per la quota di pertinenza del defunto. Il worldwide taxation include tutti i rapporti bancari esteri intestati o cointestati al de cuius residente in Italia. La banca svizzera può rilasciare un estratto al valore di data decesso utilizzabile per la dichiarazione.
Esiste una convenzione contro la doppia imposizione con la Germania per le successioni?
No. Tra Italia e Germania non esiste una convenzione bilaterale specifica sulle successioni. In presenza di doppia tassazione si applica direttamente l’art. 26 D.Lgs. 346/1990, che riconosce comunque un credito d’imposta per le imposte tedesche pagate in via definitiva su beni situati in Germania, nei limiti dell’imposta italiana proporzionalmente riferibile a quei beni.
Il beneficiario di una donazione da donante non residente deve dichiarare qualcosa in Italia?
Solo se l’oggetto della donazione è un bene esistente in Italia (immobile italiano, partecipazione in società italiana, conto presso banca italiana). Donazioni di beni esteri da donante non residente non rientrano nell’imposta italiana, anche se il beneficiario è residente in Italia. Restano gli eventuali obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW) se il bene ricevuto è detenuto all’estero.