Indice
  1. La guida
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

La guida

In sintesi

  • L’art. 21 del DPR 633/1972 impone di emettere fattura per ogni operazione imponibile e ne fissa il contenuto obbligatorio.
  • La fattura elettronica è quella emessa e ricevuta in formato elettronico; in Italia transita di regola dal Sistema di Interscambio (SdI).
  • Tra gli elementi obbligatori: data, numero progressivo, dati delle parti, partita IVA, descrizione, imponibile, aliquota e imposta.
  • Se lo SdI scarta la fattura, questa si considera non emessa: va corretta e ritrasmessa entro 5 giorni dalla notifica di scarto.

La norma (art. 21, commi 1 e 2, DPR 633/1972)

«1. Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura […]. Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico […]. La fattura […] si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente. 2. La fattura contiene le seguenti indicazioni: a) data di emissione; b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco; c) ditta, denominazione o ragione sociale […].»

Elemento Contenuto
Data e numero Data di emissione e numero progressivo univoco
Parti Dati e partita IVA di cedente e cessionario
Operazione Natura, qualità e quantità di beni/servizi
Importi Imponibile, aliquota e imposta
Termine emissione (immediata) 12 giorni dall’effettuazione

Tre casi pratici

Fattura scartata dallo SdI

Una fattura elettronica viene scartata per un errore nel codice destinatario.

Cosa fare: Correggere l’errore e ritrasmettere la fattura entro 5 giorni dalla notifica di scarto, mantenendo data e numero originari: la fattura scartata si considera non emessa.

Descrizione generica dell’operazione

Una fattura riporta una descrizione troppo vaga dei beni o servizi.

Cosa fare: Indicare natura, qualità e quantità in modo puntuale: la descrizione generica può comportare contestazioni in sede di controllo.

Fattura differita

Si vogliono raggruppare più consegne dello stesso mese a un cliente.

Cosa fare: Emettere fattura differita entro il giorno 15 del mese successivo, con riferimento ai documenti di trasporto delle consegne.

Spunti pratici

  • La fattura immediata va emessa entro 12 giorni dall’effettuazione; la differita entro il 15 del mese successivo.
  • La data da indicare è quella di effettuazione dell’operazione (campo ‘data’ del file XML).
  • Conservare le fatture elettroniche secondo le regole della conservazione sostitutiva a norma.

Norme collegate

Fonti affidabili

  • DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21 (testo vigente)
  • D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 (fatturazione elettronica)
  • Agenzia delle Entrate, specifiche tecniche del Sistema di Interscambio

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Domande frequenti

Cosa deve contenere una fattura?

Data, numero progressivo univoco, dati e partita IVA delle parti, descrizione dell'operazione, imponibile, aliquota e imposta.

Cosa succede se la fattura elettronica viene scartata?

Si considera non emessa: va corretta e ritrasmessa entro 5 giorni dalla notifica di scarto.

Entro quando va emessa la fattura?

La fattura immediata entro 12 giorni dall'effettuazione; la differita entro il 15 del mese successivo.

Ultimo aggiornamento redazionale: 14 maggio 2026
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.