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Ultimo aggiornamento: 19 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

L’art. 22 Cost. stabilisce un divieto secco: nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome. È una garanzia personale di rango costituzionale, scritta dai costituenti con la memoria delle leggi razziali del 1938 ancora viva. In questa guida vediamo come la norma incide oggi su situazioni reali: cittadinanza revocata, cambi di nome contestati, persone apolidi o rifugiate, e quali strumenti di reazione offre l’ordinamento.

Prima degli esempi: il quadro normativo

L’articolo si colloca nella Parte I, Titolo I (Rapporti civili). Non è una norma programmatica: opera come limite immediato al legislatore ordinario e all’amministrazione. Una legge che subordinasse il godimento della capacità giuridica, della cittadinanza o del nome al consenso politico, all’opinione, alla religione o all’origine etnica sarebbe affetta da illegittimità costituzionale.

Il significato dei tre beni protetti si ricostruisce leggendo l’art. 22 Cost. insieme al codice civile (artt. 1, 6-9 c.c.) e alla L. 5 febbraio 1992 n. 91 sulla cittadinanza. Su scala sovranazionale, l’art. 8 CEDU tutela il nome come componente della vita privata, mentre la Convenzione di New York del 1961 vieta agli Stati di privare della cittadinanza in modo da rendere apolidi.

Capacità giuridica, cittadinanza, nome: i tre beni protetti

Capacità giuridica (art. 1 c.c.): è l’idoneità della persona a essere titolare di diritti e doveri. Si acquista con la nascita e accompagna il soggetto per tutta la vita. Non va confusa con la capacità di agire (art. 2 c.c.), che riguarda la possibilità di compiere validamente atti giuridici e si acquista con la maggiore età. L’art. 22 vieta che la capacità giuridica venga sottratta: nessuna legge può degradare un individuo a non-soggetto del diritto.

Cittadinanza: status che lega la persona allo Stato e a cui sono collegati diritti politici, libertà di circolazione, accesso a determinate funzioni pubbliche. La disciplina ordinaria è la L. 91/1992, che prevede ipotesi tassative di perdita (rinuncia, accettazione di cariche pubbliche estere dopo intimazione) e di revoca (in casi gravissimi e tipizzati). L’art. 22 chiude la porta a qualunque revoca discriminatoria.

Nome: comprende prenome e cognome (artt. 6-9 c.c.). È un diritto della personalità non patrimoniale, indisponibile e tutelato anche contro l’uso indebito da parte di terzi. Il cambio di nome è oggi possibile su istanza dell’interessato secondo la procedura amministrativa prefettizia (artt. 89-94 D.P.R. 396/2000), ma non può mai essere imposto coattivamente per ragioni politiche.

I “motivi politici” come limite invalicabile

La formula «per motivi politici» va letta in senso ampio. La dottrina costituzionalistica e la prassi applicativa includono nell’area protetta le opinioni politiche in senso stretto, ma anche la professione religiosa, l’appartenenza etnica, l’orientamento ideologico e culturale. La ragione storica è chiara: l’art. 22 risponde alle persecuzioni del ventennio, in particolare alle leggi del 1938 che privarono i cittadini italiani di origine ebraica di diritti civili, scolastici e professionali, fino a colpire indirettamente capacità giuridica, cognome italianizzato e cittadinanza.

Il limite vale tanto in tempo di pace quanto in situazioni di emergenza: l’art. 22 non è derogabile da leggi ordinarie, e neppure da provvedimenti d’urgenza, perché tutela il nucleo essenziale della personalità.

Cinque scenari pratici

Scenario 1 — Proposta di revoca della cittadinanza per appartenenza politica

Un cittadino italiano, naturalizzato da dieci anni, viene segnalato per la sua attiva militanza in un movimento politico legale ma sgradito al governo del momento. Si ipotizza una revoca della cittadinanza per «condotte incompatibili con i valori della Repubblica».

Cosa dice l’art. 22: la revoca per motivi politici è vietata. La L. 91/1992 (come modificata nel tempo) consente la revoca solo in ipotesi tassative collegate a reati gravissimi (terrorismo, eversione) accertati con sentenza definitiva, e mai per la sola adesione a un’ideologia. Una revoca fondata sull’appartenenza politica è incostituzionale e impugnabile in sede giurisdizionale.

Scenario 2 — Cambio di cognome “suggerito” per ragioni di origine

Una persona di origine straniera che ha acquisito la cittadinanza si vede consigliare informalmente, da un funzionario, di chiedere il cambio di cognome per «facilitare l’integrazione» o «evitare problemi». Il consiglio non è formale, ma è insistente.

Cosa dice l’art. 22: il nome appartiene alla persona, non allo Stato. Qualsiasi forma di pressione amministrativa volta a indurre il cambio di cognome per ragioni etniche, religiose o politiche è incompatibile con la garanzia costituzionale. Il cambio di nome è legittimo solo se libero e su istanza dell’interessato (artt. 89 ss. D.P.R. 396/2000). Eventuali pratiche di induzione possono essere segnalate al prefetto e all’autorità giudiziaria.

Scenario 3 — “Morte civile” come pena: un istituto storicamente abolito

Prima dell’entrata in vigore della Costituzione, alcuni ordinamenti europei conoscevano la cosiddetta «morte civile»: la privazione totale della capacità giuridica come pena accessoria. Una proposta del genere, oggi, sarebbe sostenibile?

Cosa dice l’art. 22: la risposta è netta. La capacità giuridica, una volta acquisita con la nascita, non può essere sottratta. Anche la pena più severa non può cancellare la qualità di soggetto del diritto. Le pene accessorie attualmente previste (interdizione dai pubblici uffici, dalla potestà genitoriale, ecc.) incidono solo sull’esercizio di determinate facoltà, non sull’essere titolare di diritti.

Scenario 4 — Rifugiato politico in Italia

Una persona giunge in Italia in fuga da uno Stato che la perseguita per le sue opinioni e le ha già revocato la cittadinanza nel paese di origine. Ottiene la protezione internazionale ma resta tecnicamente apolide.

Cosa dice l’art. 22: la norma protegge ogni persona presente sul territorio dello Stato per i diritti fondamentali, e in particolare i cittadini italiani contro la revoca politica. Per chi ha già subito una revoca all’estero, l’ordinamento italiano offre protezione internazionale (D.Lgs. 251/2007), tutela del nome scelto, accesso alle procedure di riconoscimento dello status di apolide e, ricorrendone i presupposti, possibilità di acquisto della cittadinanza italiana (L. 91/1992).

Scenario 5 — Apolide “di fatto” e diritto al nome

Una persona nata in Italia da genitori di nazionalità incerta, mai registrata all’anagrafe, vive senza documenti e senza cognome riconosciuto. Le si nega l’iscrizione anagrafica perché «non risulta cittadina di alcuno Stato».

Cosa dice l’art. 22: il diritto al nome è un diritto della personalità, indipendente dallo status di cittadino. Anche chi è apolide o in attesa di accertamento dello status ha diritto al riconoscimento di un nome (artt. 6 c.c., 8 CEDU) e all’iscrizione negli atti dello stato civile. Le amministrazioni hanno l’obbligo di procedere all’iscrizione e, se necessario, di attivare la procedura di accertamento dell’apolidia.

Quando e come reagire

Le situazioni descritte non si chiudono mai con un solo strumento. Davanti a un atto amministrativo che dispone la revoca della cittadinanza, il rifiuto di iscrizione anagrafica o l’imposizione di un cambio di nome, lo strumento tipico è il ricorso al giudice amministrativo (TAR) entro i termini previsti, accompagnato dove possibile da una richiesta cautelare di sospensione. Se la lesione coinvolge diritti soggettivi (es. diritto al nome, integrità della capacità giuridica), la giurisdizione competente è quella del giudice ordinario.

In parallelo, è possibile sollevare in giudizio una questione di legittimità costituzionale della norma applicata, chiedendo che il giudice rimetta gli atti alla Corte costituzionale per contrasto con l’art. 22 Cost. Per le violazioni che riguardano il nome o la vita privata, è praticabile anche il ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo, dopo aver esaurito i rimedi interni, sulla base dell’art. 8 CEDU. Quando lo Stato di origine ha già provocato l’apolidia, l’interessato può chiedere il riconoscimento dello status di apolide presso il tribunale ordinario, oppure attivare la protezione internazionale.

Nei casi di pressione informale (ad esempio inviti a cambiare cognome o a rinunciare alla cittadinanza), è utile mettere per iscritto la richiesta e la risposta dell’amministrazione: lasciare traccia documentale è la prima condizione per poter poi reagire in via giurisdizionale.

Norme e fonti

Domande frequenti

L’art. 22 protegge solo i cittadini italiani?
La norma protegge in modo pieno i cittadini italiani contro la revoca politica della cittadinanza. Capacità giuridica e nome, invece, sono diritti della personalità e si applicano a ogni persona presente sul territorio, italiano o straniero, regolarmente soggiornante o meno.

La cittadinanza può essere revocata in qualche caso?
Sì, ma solo nelle ipotesi tassative previste dalla L. 91/1992 e successive modifiche, legate a comportamenti gravissimi (ad esempio terrorismo) accertati in sede penale. Mai per opinioni politiche, fede religiosa o origine etnica.

Posso chiedere io stesso il cambio di cognome?
Sì: il cambio del cognome (o del prenome) è ammesso su istanza dell’interessato secondo la procedura prevista dagli artt. 89-94 D.P.R. 396/2000. Il punto critico è che non può mai essere imposto: ciò che l’art. 22 vieta è la coercizione, non la libera scelta della persona.

Cosa succede se uno Stato estero mi revoca la cittadinanza per motivi politici?
L’ordinamento italiano non riconosce effetti a una revoca che violi i diritti fondamentali. È possibile chiedere la protezione internazionale, l’eventuale riconoscimento dello status di apolide e, in presenza dei requisiti di residenza e degli altri presupposti, attivare le procedure di acquisto della cittadinanza italiana previste dalla L. 91/1992.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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