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L’art. 6 del Codice della Strada disciplina la regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati e attribuisce al prefetto il potere di sospendere temporaneamente la circolazione, imporre divieti per particolari categorie di veicoli e introdurre limitazioni di massa, di orario o di percorrenza. Lo strumento operativo è l’ordinanza prefettizia, che convive con le competenze del sindaco previste dall’art. 6 CdS e art. 7 CdS rispettivamente fuori e dentro i centri abitati. In questa guida proviamo a tradurre la norma in scenari concreti che chi guida, chi organizza trasporti o chi vive in una zona attraversata da arterie extraurbane si trova davanti molto spesso.
Prima degli esempi: il quadro normativo
L’art. 6 CdS si applica alle strade statali, regionali, provinciali e comunali che corrono fuori dai centri abitati, cioè al di fuori dei perimetri delimitati dai cartelli di inizio e fine centro abitato. Sulla stessa strada le competenze cambiano in funzione del segnale: dentro il cartello vale l’art. 7, fuori vale l’art. 6.
La norma elenca i poteri del prefetto: sospensione temporanea della circolazione per ragioni di sicurezza, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, divieti permanenti o temporanei a determinate categorie di utenti (autocarri pesanti, veicoli che trasportano merci pericolose, ciclomotori, mezzi inquinanti), limiti di massa, di sagoma o di velocità diversi da quelli ordinari, fino alla riserva di corsie a specifiche categorie. Il regolamento di attuazione, il D.P.R. 495/1992, integra l’art. 6 con disposizioni operative su segnaletica, durata delle ordinanze e modalità di pubblicazione.
Le ordinanze prefettizie devono essere motivate, pubblicate e segnalate con cartelli regolamentari: la violazione comporta sanzioni amministrative pecuniarie e, nei casi previsti, la decurtazione dei punti dalla patente o il fermo del veicolo.
Competenza del prefetto e differenze con il sindaco
La chiave per leggere correttamente l’art. 6 è tenere ben distinte due autorità:
- Prefetto: provvede sulle strade extraurbane e sui tratti di strada statale o provinciale che attraversano comuni con meno di 10.000 abitanti, salvo deleghe specifiche. Interviene con ordinanze valide su porzioni di territorio anche molto ampie, spesso interprovinciali (per esempio i divieti di circolazione ai mezzi pesanti nei giorni festivi).
- Sindaco (art. 7): opera all’interno del centro abitato. Le sue ordinanze valgono solo all’interno del perimetro segnalato e perdono efficacia non appena la strada esce dal cartello.
Nei tratti di passaggio (per esempio un raccordo che entra in città) può accadere che convivano due regimi: ZTL comunale entro il centro abitato e divieto prefettizio ai mezzi pesanti subito fuori. Leggere correttamente l’art. 6 significa quindi anche saper distinguere quale autorità ha emesso il cartello che si sta vedendo.
Strumenti: ordinanze, divieti, limitazioni
Gli strumenti più ricorrenti previsti dall’art. 6 CdS sono:
- Calendario annuale dei divieti per i mezzi pesanti: ogni anno il Ministero pubblica un decreto e il prefetto può adottare ordinanze attuative su scala locale, con divieti per autocarri di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate nei giorni festivi e prefestivi.
- Ordinanze contingibili e urgenti: emanate per eventi imprevisti (frane, nevicate, manifestazioni, incidenti con sversamento), possono sospendere la circolazione o imporre deviazioni per il tempo strettamente necessario.
- Divieti per categorie inquinanti: blocchi temporanei della circolazione per veicoli sopra una certa classe Euro o limiti di traffico per esigenze ambientali, spesso coordinati con le ordinanze sindacali nei centri abitati.
- Targhe alterne e limitazioni straordinarie: misure a rotazione disposte in concomitanza con picchi di traffico o con esigenze di sicurezza pubblica.
- Limiti di massa, sagoma o velocità: validi per ponti, viadotti o tratti deformati, segnalati con cartelli specifici che integrano i limiti generali di legge.
Caso Scenario 1 — Autotrasportatore fermato il sabato pomeriggio
Mario guida un autoarticolato da 26 tonnellate. Il sabato pomeriggio, su una statale extraurbana, viene fermato dalla Polizia stradale: l’ordinanza prefettizia vieta la circolazione ai mezzi sopra le 7,5 tonnellate dalle 14 di sabato fino alle 22 di domenica.
Come si legge l’art. 6: il prefetto, in attuazione del calendario nazionale, ha disposto un divieto temporaneo per categoria di veicoli (autocarri pesanti) fuori dai centri abitati. Mario, salvo che dimostri di rientrare in una delle deroghe (trasporti deperibili, emergenze, derrate alimentari), incorre in sanzione amministrativa pecuniaria.
Documenti/azioni: conservare bolla di consegna, eventuale autorizzazione di deroga, contratto di trasporto. In caso di sanzione, valutare ricorso al Prefetto entro 60 giorni o al Giudice di Pace entro 30, documentando l’eventuale causa di forza maggiore o la copertura della deroga.
Caso Scenario 2 — Nevicata e ordinanza urgente
Una nevicata abbondante blocca un tratto di strada provinciale. Il prefetto, sentita la provincia, emana un’ordinanza che impone catene a bordo o pneumatici invernali e vieta la circolazione ai mezzi superiori a 3,5 tonnellate per 48 ore.
Come si legge l’art. 6: si tratta di una ordinanza contingibile e urgente per ragioni di sicurezza della circolazione, ammessa espressamente dall’art. 6. Non occorre il calendario annuale: la motivazione è l’evento meteorologico straordinario.
Documenti/azioni: chi si mette in viaggio deve verificare i bollettini, ricordarsi che l’obbligo vale anche se il manto stradale appare pulito (l’ordinanza si applica per l’intero periodo indicato) e dotarsi della prova del rispetto della prescrizione (foto delle gomme invernali, scontrino dell’acquisto delle catene).
Caso Scenario 3 — Limite di massa su un ponte
Su una strada provinciale, dopo una perizia tecnica, viene segnalato un limite di massa complessiva a 18 tonnellate per un viadotto. Un camion da 24 tonnellate transita ugualmente e viene fermato.
Come si legge l’art. 6: il prefetto ha disposto, in raccordo con l’ente proprietario della strada, una limitazione di massa per esigenze statiche dell’opera. La segnaletica è obbligatoria e l’art. 6 richiede che il cartello sia adeguatamente visibile in entrambi i sensi di marcia.
Documenti/azioni: documenti di carico, libretto del veicolo con massa complessiva, eventuale piano viario alternativo. In caso di sanzione, verificare se la segnaletica era conforme: la mancanza di cartelli o la loro inadeguata visibilità può essere motivo di ricorso.
Caso Scenario 4 — Targhe alterne per emergenza ambientale
Per quindici giorni, su una porzione di territorio extraurbano, il prefetto dispone targhe alterne nei giorni feriali tra le 8 e le 20 per ridurre le emissioni dopo un superamento prolungato dei limiti di PM10.
Come si legge l’art. 6: l’ordinanza è un divieto temporaneo a categorie di veicoli (basato sull’ultima cifra della targa) motivato da ragioni ambientali e di pubblico interesse. La misura coesiste con le ordinanze sindacali ex art. 7 nei centri abitati attraversati dall’arteria.
Documenti/azioni: verificare le deroghe (servizi essenziali, veicoli elettrici, soggetti con esigenze sanitarie) e la fascia oraria. Conservare eventuali permessi rilasciati.
Caso Scenario 5 — Manifestazione sportiva su strada provinciale
Una gara ciclistica attraversa diverse province. Il prefetto, su richiesta del comitato organizzatore, sospende la circolazione su determinati tratti per 4 ore.
Come si legge l’art. 6: la sospensione temporanea della circolazione è uno dei poteri tipici previsti dalla norma, soprattutto per ragioni di pubblico interesse e sicurezza. L’ordinanza individua orari, tratti, percorsi alternativi e responsabili della segnaletica.
Documenti/azioni: chi vive lungo il percorso può consultare l’ordinanza pubblicata, programmare gli spostamenti, segnalare in anticipo necessità particolari (assistenza sanitaria, accessi a fondi agricoli). In caso di danni da chiusura, l’eventuale richiesta di ristoro va indirizzata all’organizzatore secondo le condizioni autorizzative.
Quando agire e come
Davanti a un’ordinanza ex art. 6, ci sono alcuni momenti chiave in cui conviene attivarsi:
- Prima del viaggio: verificare il calendario nazionale dei divieti per i mezzi pesanti, consultare il sito della prefettura competente per le ordinanze locali, controllare segnali variabili e bollettini meteo.
- Durante il fermo: chiedere copia dell’atto contestato, leggere con attenzione la norma richiamata (art. 6 CdS e gli articoli del D.P.R. 495/1992 di volta in volta indicati), annotare orario, luogo e segnaletica presente.
- Dopo la sanzione: valutare i rimedi possibili. Il ricorso al Prefetto entro 60 giorni è gratuito ma non sospende automaticamente l’efficacia; il ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni consente di chiedere la sospensione e di articolare meglio le difese. In entrambi i casi, è essenziale produrre prova dell’eventuale forza maggiore o della deroga applicabile.
- Quando l’ordinanza è di lungo periodo: organizzare percorsi alternativi e, se si svolge un’attività imprenditoriale impattata, presentare istanze motivate alla prefettura per ottenere deroghe stabili.
Non serve essere esperti per orientarsi: basta tenere a mente che ogni divieto fuori dai centri abitati nasce, di regola, da un’ordinanza scritta del prefetto, con motivazione e durata definite. Quella stessa motivazione è la base per valutare se la misura è stata applicata correttamente al singolo caso.
Norme e fonti
- Art. 6 CdS (D.Lgs. 285/1992) — Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati.
- Art. 7 CdS — Regolamentazione della circolazione nei centri abitati (competenza del sindaco).
- D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, con particolare riguardo alle disposizioni su segnaletica e ordinanze.
- Decreto annuale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Calendario dei divieti di circolazione per veicoli e complessi di veicoli per il trasporto di cose di massa complessiva superiore a 7,5 t.
Domande frequenti
D. Come faccio a sapere se sto entrando in una zona soggetta a ordinanza prefettizia?
R. Le ordinanze sono pubblicate dalle prefetture e segnalate sulla strada con cartelli regolamentari. Per i divieti ai mezzi pesanti esiste un calendario nazionale annuale, integrato dalle prefetture per esigenze locali. Prima di un viaggio extraurbano è buona pratica controllare il sito della prefettura della provincia attraversata.
D. Se rispetto un cartello che vieta la circolazione e poi scopro che l’ordinanza è scaduta, vengo sanzionato?
R. La regola operativa è semplice: il cartello presente in strada va rispettato. Se ritieni che la segnaletica sia rimasta in essere oltre la scadenza dell’ordinanza, puoi segnalarlo all’ente proprietario della strada e alla prefettura. In sede di eventuale contenzioso, l’efficacia o meno dell’ordinanza al momento del fatto è un elemento valutato caso per caso.
D. L’ordinanza del prefetto si applica anche dentro il centro abitato?
R. No, all’interno del centro abitato la competenza è del sindaco ai sensi dell’art. 7 CdS. Solo se la stessa strada esce dal cartello di inizio centro abitato torna applicabile l’art. 6 CdS e quindi l’ordinanza prefettizia.
D. Posso chiedere una deroga personale a un’ordinanza prefettizia?
R. Sì, in molti casi (trasporti speciali, esigenze sanitarie, soccorso, derrate deperibili) le ordinanze prevedono esplicite deroghe oppure consentono di chiederne il riconoscimento alla prefettura. La domanda va presentata in anticipo, allegando la documentazione che giustifica la richiesta.