Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

In sintesi

La norma (art. 26, commi 2 e 3, DPR 633/1972)

«2. Se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura […] viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione […] l’imposta corrispondente alla variazione […]. 3. La disposizione di cui al comma 2 non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti.»

Causa della variazione Termine per la nota di credito
Nullità, risoluzione, rescissione, sconti contrattuali Senza limite annuale
Accordo sopravvenuto tra le parti Entro 1 anno dall’operazione
Mancato pagamento in procedure concorsuali Dall’apertura della procedura (dal 2021)
Procedure esecutive individuali infruttuose A esito negativo della procedura

Tre casi pratici

Cliente fallito che non ha pagato

Un fornitore ha una fattura non incassata da un cliente sottoposto a liquidazione giudiziale.

Cosa fare: Emettere la nota di credito già dall’apertura della procedura concorsuale (dal 2021), recuperando l’IVA senza attendere il riparto finale.

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Sconto concordato dopo la fattura

Cliente e fornitore concordano una riduzione del prezzo dopo l’emissione della fattura.

Cosa fare: Emettere la nota di credito entro un anno dall’operazione: oltre il termine, in caso di accordo sopravvenuto, il recupero dell’IVA non è più ammesso.

Contratto risolto per inadempimento

Un contratto viene risolto e la merce restituita.

Cosa fare: Emettere la nota di credito: la risoluzione non è un accordo sopravvenuto e non soggiace al limite di un anno.

Spunti pratici

Norme collegate

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Domande frequenti

Quando posso emettere una nota di credito IVA?

Quando l'operazione viene meno o si riduce per nullità, risoluzione, sconti o mancato pagamento: si recupera l'IVA già versata.

C'è un termine?

Per gli accordi sopravvenuti la nota va emessa entro un anno; per nullità e risoluzione non c'è il limite annuale.

Cosa cambia col cliente fallito?

Dal 2021 la nota di credito si può emettere già dall'apertura della procedura concorsuale, senza attenderne la chiusura.

Ultimo aggiornamento redazionale: 14 maggio 2026
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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