Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- L’art. 26 del DPR 633/1972 disciplina le note di variazione dell’imponibile o dell’imposta, in aumento (nota di debito) e in diminuzione (nota di credito).
- Quando l’operazione viene meno per nullità, annullamento, risoluzione, rescissione, abbuoni o sconti, il cedente può recuperare l’IVA emettendo nota di credito.
- Se la riduzione dipende da un accordo sopravvenuto tra le parti, la nota di credito va emessa entro un anno dall’operazione.
- Dal 2021 (D.L. 73/2021) in caso di mancato pagamento nelle procedure concorsuali la nota di credito si può emettere dall’apertura della procedura, senza attenderne la chiusura.
La norma (art. 26, commi 2 e 3, DPR 633/1972)
«2. Se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura […] viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione […] l’imposta corrispondente alla variazione […]. 3. La disposizione di cui al comma 2 non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti.»
| Causa della variazione | Termine per la nota di credito |
|---|---|
| Nullità, risoluzione, rescissione, sconti contrattuali | Senza limite annuale |
| Accordo sopravvenuto tra le parti | Entro 1 anno dall’operazione |
| Mancato pagamento in procedure concorsuali | Dall’apertura della procedura (dal 2021) |
| Procedure esecutive individuali infruttuose | A esito negativo della procedura |
Tre casi pratici
Cliente fallito che non ha pagato
Un fornitore ha una fattura non incassata da un cliente sottoposto a liquidazione giudiziale.
- Acconti, Concordato, IVA e dichiarazioni: le date che contano nel 2026
Cosa fare: Emettere la nota di credito già dall’apertura della procedura concorsuale (dal 2021), recuperando l’IVA senza attendere il riparto finale.
Sconto concordato dopo la fattura
Cliente e fornitore concordano una riduzione del prezzo dopo l’emissione della fattura.
Cosa fare: Emettere la nota di credito entro un anno dall’operazione: oltre il termine, in caso di accordo sopravvenuto, il recupero dell’IVA non è più ammesso.
Contratto risolto per inadempimento
Un contratto viene risolto e la merce restituita.
Cosa fare: Emettere la nota di credito: la risoluzione non è un accordo sopravvenuto e non soggiace al limite di un anno.
Spunti pratici
- La nota di credito è una facoltà del cedente, non un obbligo: serve a recuperare l’IVA già versata.
- Per le procedure esecutive individuali rimaste infruttuose il recupero è ammesso a esito negativo.
- Conservare la documentazione della procedura concorsuale o dell’infruttuosità a supporto della nota.
Norme collegate
- Fattura e fattura elettronica (art. 21)
- Rimborso del credito IVA (art. 30)
- Perdite su crediti (art. 101 TUIR)
Fonti affidabili
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 26 (testo vigente)
- D.L. 25 maggio 2021, n. 73, conv. L. 106/2021 (Sostegni-bis)
- Agenzia delle Entrate, circolare n. 20/E del 2021
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Domande frequenti
Quando posso emettere una nota di credito IVA?
Quando l'operazione viene meno o si riduce per nullità, risoluzione, sconti o mancato pagamento: si recupera l'IVA già versata.
C'è un termine?
Per gli accordi sopravvenuti la nota va emessa entro un anno; per nullità e risoluzione non c'è il limite annuale.
Cosa cambia col cliente fallito?
Dal 2021 la nota di credito si può emettere già dall'apertura della procedura concorsuale, senza attenderne la chiusura.