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Ultimo aggiornamento: 19 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

L’art. 7 T.U.IVA apre il Titolo II del D.P.R. 633/1972 con le definizioni che governano l’intera disciplina IVA: che cosa si intende per «territorio dello Stato», che cosa per «territorio della Comunità» e chi è il «soggetto passivo». Sembrano nozioni teoriche, ma in concreto decidono se una fattura va emessa con IVA italiana, con IVA di un altro Paese UE oppure senza imposta come operazione fuori campo. Gli esempi che seguono mostrano come riconoscere la territorialità nella pratica quotidiana di un’attività che vende beni o presta servizi.

Prima degli esempi: il quadro normativo

L’IVA si applica alle operazioni «effettuate nel territorio dello Stato». L’art. 7 chiarisce che per territorio dello Stato si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei Comuni di Livigno e Campione d’Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano comprese fra Ponte Tresa e Porto Ceresio. Si tratta di zone storicamente fuori dal territorio doganale e fiscale UE: nelle cessioni e prestazioni che vi si riferiscono l’IVA italiana non trova applicazione, ma scattano regole specifiche di non imponibilità o di esclusione.

Il «territorio della Comunità» coincide con quello degli Stati membri dell’Unione europea, sempre al netto delle esclusioni stabilite dalla Direttiva 2006/112/CE (tra cui, oltre a Livigno e Campione, Helgoland, Büsingen, Ceuta, Melilla, le isole Canarie, i dipartimenti francesi d’oltremare in regime particolare, Monte Athos e Åland). Conoscere questo perimetro è indispensabile per qualificare un’operazione come interna, intracomunitaria o extra-UE.

Il «soggetto passivo» è chi esercita in modo indipendente un’attività d’impresa, arte o professione. La nozione è coordinata con l’art. 9 della Direttiva 2006/112/CE e con il Regolamento UE 282/2011, che fornisce criteri operativi per identificare lo status del cliente, in particolare attraverso il numero di partita IVA comunitaria (VIES).

Territorio dello Stato e territorio UE

Quando l’ufficio fatturazione esamina una nuova operazione, le prime tre domande sono sempre le stesse: dove avviene materialmente la cessione o la prestazione, dove è stabilito il cliente e qual è il suo status (soggetto passivo o privato consumatore). L’art. 7 fornisce le definizioni; gli articoli successivi (7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 7-sexies, 7-septies) declinano i criteri specifici per tipologia di operazione.

In via generale: per le cessioni di beni mobili rileva il luogo in cui si trova il bene al momento della cessione (art. 7-bis); per le prestazioni di servizi B2B rileva il luogo di stabilimento del committente (art. 7-ter); per le prestazioni B2C verso privati la regola di base è il luogo di stabilimento del prestatore, con numerose deroghe (servizi su immobili, trasporti, ristorazione, eventi, servizi digitali con regime OSS).

Sapere che Livigno e Campione non fanno parte del territorio dello Stato significa che una cessione di beni con consegna a Livigno non è una cessione interna soggetta a IVA italiana, ma un’operazione assimilata a un’esportazione; allo stesso modo, una vendita verso un cliente di Londra non è più intracomunitaria dal 1° gennaio 2021, ma extra-UE, perché il Regno Unito è uscito dal territorio della Comunità.

Zone escluse: Livigno, Campione, acque Lugano

Le tre esclusioni storiche italiane hanno radici diverse. Livigno è enclave alpina fuori dal territorio doganale UE per ragioni geografiche e storiche. Campione d’Italia, exclave italiana in territorio svizzero, dal 1° gennaio 2020 è entrata nel territorio doganale UE ma resta fuori dal territorio IVA: continua quindi ad applicarsi un regime particolare. Le acque italiane del Lago di Lugano comprese tra Ponte Tresa e Porto Ceresio sono escluse per coordinamento con la Svizzera, che esercita la sovranità sul lago.

Caso 1 — Vendita di articoli sportivi a residente di Livigno

Un negozio di Sondrio vende attrezzatura da sci per 2.400 euro a un privato residente a Livigno, con consegna nel Comune di Livigno tramite corriere. L’ufficio fatturazione constata che il bene esce dal territorio doganale UE per entrare in zona esclusa: l’operazione è assimilata a una cessione all’esportazione ai sensi dell’art. 8 T.U.IVA. La fattura va emessa senza IVA, con annotazione «operazione non imponibile» e il riferimento normativo. Servono prova dell’uscita dei beni (DAU di esportazione o documento equivalente) e conservazione del fascicolo per i controlli.

Caso 2 — Consulenza B2B verso impresa di Campione d’Italia

Uno studio tecnico di Como presta un servizio di progettazione del valore di 8.000 euro a una società stabilita a Campione d’Italia, regolarmente iscritta al registro delle imprese italiane ma situata in territorio escluso dall’IVA. Per i servizi resi a soggetti passivi vale l’art. 7-ter: rileva il luogo di stabilimento del committente. Poiché Campione è fuori dal territorio dello Stato ai fini IVA, l’operazione è fuori campo IVA italiana. La fattura riporta «operazione non soggetta — art. 7-ter D.P.R. 633/1972» e l’eventuale assolvimento dell’imposta segue le regole locali del committente.

Caso 3 — Trasporto sul Lago di Lugano

Una società di navigazione effettua un servizio di trasporto turistico per gruppi sul tratto del Lago di Lugano tra Ponte Tresa e Porto Ceresio. Le acque sono escluse dal territorio dello Stato dall’art. 7. Il trasporto di passeggeri si qualifica secondo l’art. 7-quater, lett. b), in proporzione alle distanze percorse nel territorio. Per la quota di tratta che insiste sulle acque escluse, l’operazione è fuori campo IVA italiana. L’ufficio fatturazione predispone un calcolo della quota imponibile e di quella esclusa e conserva la documentazione di rotta a supporto.

Caso 4 — E-commerce verso cliente nel Regno Unito post-Brexit

Un’azienda di Bologna vende online un capo di abbigliamento per 180 euro a un consumatore privato di Manchester. Fino al 31 dicembre 2020 sarebbe stata una vendita a distanza intracomunitaria; dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito non rientra più nel territorio della Comunità ai sensi dell’art. 7. L’operazione si qualifica come esportazione ai sensi dell’art. 8 T.U.IVA: la fattura è non imponibile, ma occorre completare le formalità doganali e gestire eventuali soglie IVA inglesi a carico del venditore o del cliente. Il regime OSS UE non è utilizzabile per questa cessione, mentre per altre tipologie di servizi digitali resta lo schema non-UE.

Caso 5 — Soggetto passivo UE con stabile organizzazione in Italia

Una società francese, con sede a Lione e stabile organizzazione a Milano, riceve da un fornitore tedesco una prestazione di consulenza informatica per 12.000 euro, destinata alle attività della sede italiana. L’art. 7-ter, in coordinamento con il Regolamento UE 282/2011, prevede che, quando i servizi B2B sono resi a una stabile organizzazione, rileva il luogo in cui questa è situata. La prestazione si considera resa in Italia: la stabile milanese applica il reverse charge ai sensi dell’art. 17, comma 2, T.U.IVA, integrando la fattura tedesca con IVA italiana e annotandola sia nel registro acquisti sia in quello vendite.

Quando e come verificare territorialità

Per ridurre il rischio di errori, l’ufficio fatturazione adotta una procedura di controllo a cinque punti per ogni nuova operazione rilevante:

Le scelte vanno documentate per ogni dossier: copia degli ordini, prove di trasporto o di esecuzione del servizio, verifica VIES con stampa o numero di consultazione, comunicazioni con il cliente in cui dichiara il proprio status. Questa traccia documentale è la prima linea di difesa in caso di controllo. Quando il quadro è dubbio (operazioni con territori a fiscalità particolare, soglie OSS, servizi digitali misti) un operatore IVA esperto può supportare la qualificazione, ma la responsabilità della corretta applicazione resta dell’impresa.

Norme e fonti

Domande frequenti

Una fattura emessa verso Livigno deve riportare IVA italiana?

No, Livigno è escluso dal territorio dello Stato ai fini IVA: la cessione di beni con consegna in loco è assimilata a un’esportazione, non imponibile ai sensi dell’art. 8 T.U.IVA, con obbligo di documentazione doganale di uscita.

Campione d’Italia è cambiata qualcosa dopo il 2020?

Sì, dal 1° gennaio 2020 Campione è entrata nel territorio doganale UE ma resta fuori dal territorio IVA: continuano ad applicarsi regole specifiche, in particolare per le cessioni di beni e per i servizi resi a soggetti stabiliti nel Comune.

Come si verifica se il cliente è un soggetto passivo UE?

Attraverso il sistema VIES, consultando il numero di identificazione IVA comunicato dal cliente; la consultazione va effettuata al momento dell’operazione e conservata. Il Regolamento UE 282/2011 indica gli elementi probatori utilizzabili.

Cosa è cambiato per le vendite verso il Regno Unito?

Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito è fuori dal territorio UE: le vendite di beni si qualificano come esportazioni e non come operazioni intracomunitarie; per i servizi valgono le regole previste per le prestazioni rese a soggetti extra-UE, con eventuali obblighi di registrazione IVA locale a seconda della natura del servizio.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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