Testo dell'articoloVigente
L’art. 5-bis IRAP del D.Lgs. 446/1997 definisce il cosiddetto metodo fiscale di determinazione del valore della produzione netta per le societa di persone commerciali (snc e sas) e per gli enti equiparati. A differenza del metodo da bilancio applicabile alle societa di capitali ex art. 5, qui la base imponibile si costruisce a partire dai componenti positivi e negativi rilevanti per la determinazione del reddito d’impresa, con alcune esclusioni mirate. I casi pratici che seguono mostrano come ricostruire correttamente il valore della produzione, quando ha senso optare per il metodo da bilancio e quali effetti hanno le deduzioni del costo del lavoro a tempo indeterminato. Tutti gli importi sono di scuola e servono solo a chiarire la logica di calcolo.
Prima degli esempi: il quadro normativo
Dal periodo d’imposta 2022 la Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021, art. 1, commi 8 e 9) ha escluso dal perimetro IRAP le persone fisiche esercenti attivita d’impresa, arti e professioni: ditte individuali e lavoratori autonomi non sono piu soggetti passivi. Restano invece pienamente soggette le societa di persone commerciali (snc, sas), le societa di capitali, gli enti commerciali e non commerciali e le amministrazioni pubbliche, ciascuno con regole di calcolo proprie.
Per snc e sas il regime ordinario e quello dell’art. 5-bis: la base imponibile e la differenza fra ricavi e altri proventi caratteristici (con esclusione dei proventi finanziari) e i costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo, delle merci, dei servizi, l’ammortamento e i canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali. Sono esclusi dal computo i costi del personale a tempo indeterminato (dedotti separatamente come previsto dall’art. 11) e gli oneri finanziari. La ripartizione su base regionale, quando l’attivita e esercitata in piu regioni, segue l’art. 4 del decreto.
Metodo fiscale vs metodo da bilancio
L’art. 5-bis prevede che le snc e le sas, nonche le persone fisiche imprenditrici fino al 2021, determinino il valore della produzione con criterio fiscale. L’art. 5, invece, riserva alle societa di capitali e agli enti commerciali la determinazione con il metodo da bilancio, prendendo le voci A e B del conto economico civilistico al netto delle componenti non rilevanti (interessi, perdite su crediti, costo del personale). Le differenze pratiche sono significative:
- Componenti straordinarie e accantonamenti: nel metodo fiscale rilevano solo se hanno gia concorso alla formazione del reddito d’impresa; nel metodo da bilancio entrano se classificati nelle voci A e B.
- Plusvalenze e minusvalenze: nel metodo fiscale rilevano quelle ordinarie su beni strumentali; le straordinarie restano escluse.
- Spese di rappresentanza e auto aziendali: nel metodo fiscale i limiti sono quelli del TUIR; nel metodo da bilancio prevale la classificazione civilistica.
Una snc o una sas che redige un bilancio in forma ordinaria puo optare per il metodo da bilancio, con vincolo triennale e successivo tacito rinnovo: la scelta va comunicata nel quadro IS della dichiarazione IRAP del primo anno di efficacia.
Opzione e calcolo della base imponibile
Il valore della produzione netta si ottiene sottraendo dai ricavi e altri proventi rilevanti i costi della produzione ammessi e poi applicando le deduzioni previste dall’art. 11. Le principali deduzioni in vigore sono il cosiddetto cuneo fiscale (deduzione del costo dei dipendenti a tempo indeterminato dal 2015), la deduzione forfettaria per i contributi assicurativi obbligatori, la deduzione di 1.850 euro per ciascun dipendente impiegato (fino a cinque dipendenti, per soggetti con base imponibile non superiore a determinati limiti) e la deduzione base decrescente per soggetti con base imponibile contenuta.
L’aliquota ordinaria e il 3,9 per cento, salvo maggiorazioni o riduzioni stabilite dalle regioni nei limiti consentiti.
Caso 1 — Snc con 500.000 euro di ricavi e due dipendenti a tempo indeterminato
La Alfa snc esercita commercio all’ingrosso. Nel 2025 registra: ricavi 500.000 euro; costo del venduto 280.000; servizi e utenze 60.000; ammortamenti beni strumentali 20.000; canone leasing operativo 12.000; costo del personale TI lordo 70.000 (due dipendenti); interessi passivi 5.000.
Calcolo del valore della produzione lordo ex art. 5-bis:
- Ricavi rilevanti: 500.000
- Costi rilevanti: 280.000 + 60.000 + 20.000 + 12.000 = 372.000
- Costi esclusi (lavoro TI e interessi): 70.000 + 5.000 = 75.000
- Valore della produzione lordo: 500.000 – 372.000 = 128.000
Applicando la deduzione integrale del costo del personale a tempo indeterminato (cuneo fiscale, art. 11, comma 4-octies) per 70.000 euro, la base imponibile netta scende a 58.000 euro. L’imposta dovuta, ad aliquota ordinaria 3,9 per cento, e pari a 2.262 euro.
Caso 2 — Sas con socio accomandante non operativo
La Beta sas e una societa in accomandita semplice con un socio accomandatario amministratore e un socio accomandante che apporta solo capitale. Nel 2025 ha ricavi 220.000 euro, costi per materie e servizi 110.000, ammortamenti 8.000, un solo dipendente TI con costo lordo 30.000, compenso amministratore al socio accomandatario 25.000.
Il compenso al socio amministratore, ai fini IRAP, segue le regole del reddito d’impresa: per le sas e indeducibile dal reddito della societa (e tassato in capo al socio per trasparenza), quindi non riduce la base imponibile IRAP. Il calcolo e:
- Ricavi: 220.000
- Costi rilevanti (esclusi compenso socio amministratore e personale TI): 110.000 + 8.000 = 118.000
- Valore della produzione lordo: 220.000 – 118.000 = 102.000
- Deduzione cuneo fiscale dipendente TI: 30.000
- Base imponibile netta: 72.000 euro; imposta 3,9 per cento = 2.808 euro
L’accomandante non incide sul calcolo IRAP: la societa resta soggetto passivo a prescindere dalla qualifica dei soci.
Caso 3 — Societa di persone che opta per il metodo da bilancio
La Gamma snc redige il bilancio in forma ordinaria e intende stabilizzare l’imponibile sulle voci civilistiche. Esercita l’opzione per il metodo da bilancio ex art. 5 nel quadro IS della dichiarazione IRAP 2025, con efficacia triennale 2025-2027.
Con il metodo da bilancio, il valore della produzione e dato dalla somma algebrica delle voci della macroclasse A meno quelle della macroclasse B del conto economico, escluse: B.9 (costo del personale), B.10 lett. c e d (svalutazioni di immobilizzazioni e crediti), B.12 e B.13 (accantonamenti), oltre alle componenti finanziarie e straordinarie. L’effetto pratico tipico per una snc commerciale che gia rispetta i principi contabili e una base imponibile sostanzialmente simile, ma con regole piu lineari su accantonamenti e ammortamenti civilistici. Il vincolo triennale impone pero attenzione: in caso di crescita degli ammortamenti civilistici l’opzione puo risultare meno favorevole del metodo fiscale.
Caso 4 — Calcolo del cuneo fiscale con dipendenti a tempo determinato e indeterminato
La Delta snc ha tre dipendenti: due a tempo indeterminato (costo lordo 35.000 ciascuno) e uno a tempo determinato (costo lordo 28.000). Valore della produzione lordo: 180.000 euro.
- Deduzione integrale costo TI (art. 11, comma 4-octies): 70.000
- Costo dipendente TD: indeducibile a titolo di cuneo, salvo le deduzioni forfettarie residuali (contributi INAIL, deduzione 1.850 euro fino a cinque dipendenti se la base imponibile rientra nei limiti)
- Ipotizzando 1.000 di contributi INAIL deducibili e 1.850 di deduzione forfettaria, la riduzione totale e 70.000 + 1.000 + 1.850 = 72.850
- Base imponibile netta: 180.000 – 72.850 = 107.150; imposta 3,9 per cento = 4.179 euro
Il messaggio operativo e che la stabilizzazione dei contratti a TI riduce in modo significativo l’IRAP, perche solo il personale stabile beneficia della deduzione integrale.
Caso 5 — Dichiarazione IRAP autonoma e versamenti
La Epsilon sas con esercizio coincidente con l’anno solare deve presentare la dichiarazione IRAP autonomamente (non nel modello Redditi) entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio. I versamenti seguono le scadenze proprie: saldo e primo acconto entro il 30 giugno (o il 31 luglio con maggiorazione dello 0,40 per cento), secondo acconto entro il 30 novembre. La dichiarazione e telematica e va trasmessa tramite Entratel o intermediario abilitato. L’omessa presentazione comporta sanzioni proporzionali, la presentazione tardiva entro 90 giorni e regolarizzabile con sanzione ridotta.
Quando e come verificare
Per il contribuente snc o sas la verifica utile e tracciabile passa da pochi passaggi ordinati. L’ufficio amministrativo della societa, o il responsabile contabile, dovrebbe procedere cosi:
- Estrarre dal bilancio o dalla contabilita semplificata il riepilogo dei componenti positivi e negativi rilevanti ai fini reddito d’impresa.
- Isolare le componenti escluse dall’art. 5-bis: costo del personale TI (gia deducibile a parte come cuneo), oneri finanziari, plusvalenze e minusvalenze straordinarie.
- Applicare le deduzioni art. 11 in ordine: cuneo fiscale, contributi INAIL, deduzione 1.850 euro, deduzione base decrescente se i limiti sono rispettati.
- Verificare se l’opzione metodo bilancio puo migliorare il risultato e valutarne la sostenibilita triennale.
- Controllare la ripartizione regionale ex art. 4 se l’attivita e svolta in piu regioni: il riparto si fa in base al costo del personale impiegato in ciascuna sede.
Le evidenze documentali utili sono i prospetti contabili, il libro unico del lavoro, i contratti di locazione e leasing, l’elenco cespiti con piano di ammortamento e le ricevute telematiche dei versamenti F24. Per dubbi interpretativi e sempre prudente consultare le circolari dell’Agenzia delle Entrate sulla disciplina IRAP e le risposte agli interpelli pubblicate.
Norme e fonti
- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 5 (determinazione valore produzione societa di capitali con metodo bilancio)
- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 5-bis IRAP (determinazione valore produzione societa di persone con metodo fiscale)
- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11 (deduzioni, cuneo fiscale, deduzioni forfettarie)
- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 4 (ripartizione territoriale del valore della produzione)
- L. 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), art. 1, commi 8 e 9 — esonero IRAP per persone fisiche imprenditori e professionisti
- D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 2 — riforma deduzioni cuneo fiscale (successivamente estese con L. 190/2014 e modifiche)
- Sito Agenzia delle Entrate — sezione IRAP per istruzioni dichiarazione e prassi
Domande frequenti
Una snc puo scegliere il metodo da bilancio anche se non e obbligata al bilancio ordinario?
L’opzione per il metodo da bilancio richiede la redazione del bilancio in forma ordinaria secondo le regole del codice civile (artt. 2423 e seguenti). Una snc in contabilita semplificata non puo esercitare l’opzione: l’unica strada e passare prima al regime ordinario e poi optare nella dichiarazione IRAP del primo anno.
Le ditte individuali sono ancora soggette IRAP?
No, dal periodo d’imposta 2022 le persone fisiche esercenti attivita d’impresa, arti e professioni sono escluse dal perimetro IRAP per effetto dell’art. 1, commi 8 e 9, della L. 234/2021. Restano soggette solo le societa di persone, le societa di capitali e gli enti commerciali e non commerciali.
Il compenso dell’amministratore socio di sas e deducibile ai fini IRAP?
No. Il compenso erogato al socio accomandatario amministratore segue il regime di trasparenza fiscale della sas: e indeducibile dal reddito d’impresa della societa e quindi non riduce la base imponibile IRAP determinata con metodo fiscale ex art. 5-bis. Diverso il trattamento per gli amministratori non soci, soggetti a regole proprie.
La deduzione del cuneo fiscale si applica anche al lavoro a tempo determinato?
No: la deduzione integrale del costo del personale prevista dall’art. 11, comma 4-octies, riguarda solo i lavoratori a tempo indeterminato. Per i contratti a tempo determinato restano applicabili le sole deduzioni residuali (contributi INAIL e, nei limiti reddituali, la deduzione 1.850 euro per dipendente), oltre alle agevolazioni specifiche eventualmente introdotte in via temporanea dal legislatore.