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Testo dell'articoloVigente
Art. 3 D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Articolo 3
In vigore dal 9/5/2001
Personale in regime di diritto pubblico ( Art. 2, commi 4 e 5 del d.lgs n. 29 del 1993 , come sostituiti dall' art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1993 e successivamente modificati dall' art. 2, comma 2 del d.lgs. n. 80 del 1998 )
1. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall' articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n.691 , e dalle leggi 4 giugno 1985, n.281 , e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n.287.
1-bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362 , e il personale volontario di leva, è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali.
1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è disciplinato dal rispettivo ordinamento.
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari ((, a tempo indeterminato o determinato,)) resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai principi della autonomia universitaria di cui all' articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n.168 , e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre
1992. n.
421. (28)
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 3 del TUPI rappresenta una delle norme chiave del sistema del pubblico impiego italiano, perché traccia il confine tra rapporto di lavoro contrattualizzato (la regola generale) e rapporto di pubblico impiego in regime di diritto pubblico (l'eccezione). La distinzione, di rilievo costituzionale e ordinamentale, riguarda categorie professionali essenziali per il funzionamento dello Stato democratico.
Inquadramento normativo e ratio dell'esclusione
La privatizzazione del pubblico impiego, avviata dal d.lgs. 29/1993 e portata a compimento dal d.lgs. 80/1998, ha trasformato la maggior parte dei rapporti di lavoro con la PA in rapporti contrattuali soggetti alla giurisdizione ordinaria. Tuttavia il legislatore ha mantenuto in regime di diritto pubblico alcune categorie caratterizzate da:
La ratio della deroga è duplice: tutelare l'indipendenza di funzioni di rilievo costituzionale (giudici, avvocati dello Stato) e preservare la specificità ordinamentale di corpi caratterizzati da gerarchia e disciplina particolari.
Le categorie in regime di diritto pubblico (comma 1)
Il comma 1 elenca tassativamente le categorie escluse dalla contrattualizzazione, in deroga all'art. 2 commi 2 e 3 TUPI:
Vigili del fuoco (comma 1-bis)
Il comma 1-bis estende il regime pubblicistico al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche di livello dirigenziale, secondo autonome disposizioni ordinamentali. Sono esclusi dal regime pubblicistico:
La specificità del CNVVF deriva dalla natura del servizio di soccorso pubblico, dalla struttura gerarchica del corpo e dalle esigenze operative incompatibili con un assetto contrattualistico puro.
Dirigenza penitenziaria (comma 1-ter)
Il comma 1-ter, introdotto per riconoscere la peculiarità della funzione, prevede che il personale della carriera dirigenziale penitenziaria sia disciplinato dal rispettivo ordinamento (d.lgs. 63/2006). Si tratta dei dirigenti dell'amministrazione penitenziaria, con funzioni di gestione degli istituti di pena e di responsabilità sulla sicurezza dei detenuti.
Docenti e ricercatori universitari (comma 2)
Il comma 2 disciplina una situazione transitoria di particolare rilievo. Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari, a tempo indeterminato o determinato, resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico e in conformità ai principi della autonomia universitaria ex art. 33 Cost. e degli artt. 6 e seguenti della L. 168/1989.
Le fonti applicabili sono oggi principalmente:
La disciplina conserva natura pubblicistica e attribuisce la giurisdizione al giudice amministrativo per le controversie sul rapporto di lavoro.
Profili operativi
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 251/2017
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Funzione Pubblica
Gazzetta Ufficiale
Casi pratici
Caso 1: Tizio magistrato e regime di diritto pubblico
Tizio, magistrato ordinario in servizio presso il Tribunale di Milano, contesta un provvedimento del CSM relativo al proprio trattamento economico. Il suo rapporto di lavoro non e' disciplinato dal CCNL del comparto Ministeri ma dall'ordinamento giudiziario (R.D. 12/1941 e L. 195/1958), in quanto l'art. 3 TUPI esclude i magistrati dalla contrattualizzazione, mantenendoli in regime di diritto pubblico.
Caso 2: Caio docente universitario tra stato giuridico e contratto
Caio, professore associato di diritto commerciale, chiede chiarimenti sul proprio inquadramento. L'art. 3 TUPI conferma che i professori e ricercatori universitari restano in regime di diritto pubblico, disciplinati dalla L. 240/2010 e dal D.P.R. 382/1980. Non si applicano dunque le norme sul pubblico impiego contrattualizzato: stipendi, progressioni e stato giuridico seguono fonti speciali, non la contrattazione collettiva ARAN.
Caso 3: Sempronio vigile del fuoco e giurisdizione esclusiva
Sempronio, vigile del fuoco permanente, impugna un trasferimento d'ufficio. La controversia non rientra nella giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro: l'art. 3 TUPI include il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco tra le categorie in regime di diritto pubblico, con conseguente giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 63 c. 4 TUPI sugli atti del rapporto di servizio.
Caso 4: Commento applicativo
L'art. 3 TUPI individua un elenco tassativo di categorie sottratte alla contrattualizzazione: magistrati, militari, Forze di polizia, diplomatici, prefetti, docenti universitari, vigili del fuoco, personale Banca d'Italia e CONSOB. La ratio risiede nella specialita' delle funzioni esercitate, che giustifica il mantenimento di uno statuto pubblicistico unilaterale. Le controversie su tali rapporti restano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 63 c. 4 TUPI), salve le ipotesi devolute alle giurisdizioni speciali (CSM, Corte dei conti).
Domande frequenti
Chi è il personale in regime di diritto pubblico secondo l'art. 3 TUPI?
Sono in regime di diritto pubblico: magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e delle Forze di polizia di Stato, personale delle carriere diplomatica e prefettizia, personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (escluso il personale volontario), personale della carriera dirigenziale penitenziaria. Vi sono inoltre i dipendenti di Banca d'Italia, Consob e AGCM.
Perché magistrati e Forze armate non hanno un contratto collettivo come gli altri dipendenti pubblici?
L'esclusione dalla contrattualizzazione è funzionale a tutelare l'indipendenza della magistratura ex art. 104 Cost. e a preservare la specificità ordinamentale dei corpi militari e di polizia, caratterizzati da gerarchia, disciplina e funzioni operative incompatibili con un assetto contrattualistico puro. Restano disciplinati dai rispettivi ordinamenti pubblicistici, con peculiari sistemi di reclutamento, progressione e responsabilità.
I professori universitari sono lavoratori privati o pubblici?
Il comma 2 dell'art. 3 TUPI mantiene il rapporto di impiego dei professori e ricercatori universitari, a tempo determinato o indeterminato, in regime pubblicistico, in attesa di una disciplina organica conforme all'autonomia universitaria ex art. 33 Cost. e alla L. 168/1989. La normativa vigente è oggi la L. 240/2010 (Riforma Gelmini), il d.P.R. 382/1980 e gli statuti delle università. La giurisdizione spetta al giudice amministrativo.
I vigili del fuoco volontari sono in regime di diritto pubblico ex art. 3 TUPI?
No. Il comma 1-bis dell'art. 3 estende il regime pubblicistico al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche dirigenziale, escluso però il personale volontario previsto dal d.P.R. 362/2000 e quello di leva. Il personale volontario opera in un regime giuridico autonomo, basato sulle convenzioni di servizio e non sul rapporto di impiego stricto sensu.
Quale giudice è competente per le controversie del personale ex art. 3 TUPI?
Per le controversie del personale in regime di diritto pubblico ex art. 3 TUPI è competente il giudice amministrativo in giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'art. 63 comma 4 TUPI. Si tratta di una deroga al riparto generale previsto dall'art. 63 commi 1-3, che attribuisce al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro le controversie sui rapporti contrattualizzati con le PA.