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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • L'art. 3 TUPI individua le categorie di personale che restano disciplinate dai rispettivi ordinamenti di diritto pubblico, in deroga al regime di contrattualizzazione del rapporto di lavoro pubblico.
  • Sono in regime di diritto pubblico: magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare, Forze di polizia di Stato, carriere diplomatica e prefettizia.
  • Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è anch'esso disciplinato in regime di diritto pubblico, esclusi i volontari e quelli di leva, secondo autonome disposizioni ordinamentali.
  • La carriera dirigenziale penitenziaria è in regime di diritto pubblico secondo il proprio specifico ordinamento.
  • I professori e i ricercatori universitari, a tempo determinato o indeterminato, conservano disciplina propria in attesa di regolamentazione organica conforme all'autonomia universitaria ex art. 33 Cost.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 3 D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Articolo 3

In vigore dal 9/5/2001

Personale in regime di diritto pubblico ( Art. 2, commi 4 e 5 del d.lgs n. 29 del 1993 , come sostituiti dall' art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1993 e successivamente modificati dall' art. 2, comma 2 del d.lgs. n. 80 del 1998 )

1. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall' articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n.691 , e dalle leggi 4 giugno 1985, n.281 , e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n.287.

1-bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362 , e il personale volontario di leva, è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali.

1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è disciplinato dal rispettivo ordinamento.

2. Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari ((, a tempo indeterminato o determinato,)) resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai principi della autonomia universitaria di cui all' articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n.168 , e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre

1992. n.

421. (28)

L'articolo 3 del TUPI rappresenta una delle norme chiave del sistema del pubblico impiego italiano, perché traccia il confine tra rapporto di lavoro contrattualizzato (la regola generale) e rapporto di pubblico impiego in regime di diritto pubblico (l'eccezione). La distinzione, di rilievo costituzionale e ordinamentale, riguarda categorie professionali essenziali per il funzionamento dello Stato democratico.

Inquadramento normativo e ratio dell'esclusione

La privatizzazione del pubblico impiego, avviata dal d.lgs. 29/1993 e portata a compimento dal d.lgs. 80/1998, ha trasformato la maggior parte dei rapporti di lavoro con la PA in rapporti contrattuali soggetti alla giurisdizione ordinaria. Tuttavia il legislatore ha mantenuto in regime di diritto pubblico alcune categorie caratterizzate da:

  • esercizio di pubbliche funzioni di vertice (magistratura, avvocatura erariale);
  • esigenze di disciplina militare (Forze armate, Forze di polizia);
  • peculiarità strutturali incompatibili con la negoziazione collettiva (diplomazia, prefettura);
  • autonomia costituzionale (università, ex art. 33 Cost.).

La ratio della deroga è duplice: tutelare l'indipendenza di funzioni di rilievo costituzionale (giudici, avvocati dello Stato) e preservare la specificità ordinamentale di corpi caratterizzati da gerarchia e disciplina particolari.

Le categorie in regime di diritto pubblico (comma 1)

Il comma 1 elenca tassativamente le categorie escluse dalla contrattualizzazione, in deroga all'art. 2 commi 2 e 3 TUPI:

  • magistrati ordinari, amministrativi e contabili: l'esclusione è coerente con il principio di indipendenza della magistratura ex art. 104 Cost. e con la garanzia di terzietà;
  • avvocati e procuratori dello Stato: regolati dal R.D. 1611/1933 e dalle norme sull'Avvocatura erariale, conservano un regime pubblicistico funzionale alla difesa in giudizio dello Stato;
  • personale militare e delle Forze di polizia di Stato: la disciplina segue il Codice dell'ordinamento militare (d.lgs. 66/2010) e le leggi di settore per ciascun corpo;
  • personale della carriera diplomatica: regolato dal d.P.R. 18/1967, con peculiarità legate alla rotazione tra sedi all'estero;
  • personale della carriera prefettizia: disciplinato dal d.lgs. 139/2000;
  • dipendenti di enti che svolgono attività nelle materie ex art. 1 del d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 691/1947 (Banca d'Italia e organismi affini), L. 281/1985 (Consob) e L. 287/1990 (AGCM): si tratta delle autorità indipendenti con personale a regime pubblicistico.
Vigili del fuoco (comma 1-bis)

Il comma 1-bis estende il regime pubblicistico al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche di livello dirigenziale, secondo autonome disposizioni ordinamentali. Sono esclusi dal regime pubblicistico:

  • il personale volontario previsto dal d.P.R. 362/2000;
  • il personale volontario di leva.

La specificità del CNVVF deriva dalla natura del servizio di soccorso pubblico, dalla struttura gerarchica del corpo e dalle esigenze operative incompatibili con un assetto contrattualistico puro.

Dirigenza penitenziaria (comma 1-ter)

Il comma 1-ter, introdotto per riconoscere la peculiarità della funzione, prevede che il personale della carriera dirigenziale penitenziaria sia disciplinato dal rispettivo ordinamento (d.lgs. 63/2006). Si tratta dei dirigenti dell'amministrazione penitenziaria, con funzioni di gestione degli istituti di pena e di responsabilità sulla sicurezza dei detenuti.

Docenti e ricercatori universitari (comma 2)

Il comma 2 disciplina una situazione transitoria di particolare rilievo. Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari, a tempo indeterminato o determinato, resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico e in conformità ai principi della autonomia universitaria ex art. 33 Cost. e degli artt. 6 e seguenti della L. 168/1989.

Le fonti applicabili sono oggi principalmente:

  • la L. 240/2010 (cd. Riforma Gelmini), che ha riformato il reclutamento e la carriera accademica;
  • il d.P.R. 382/1980, ancora applicabile per alcuni istituti residuali;
  • gli statuti delle università, in attuazione dell'autonomia.

La disciplina conserva natura pubblicistica e attribuisce la giurisdizione al giudice amministrativo per le controversie sul rapporto di lavoro.

Profili operativi
  • Verificare, in caso di mobilità intercompartimentale, l'eventuale appartenenza del personale a categorie escluse ex art. 3 TUPI: la mobilità verso/da personale in regime di diritto pubblico è soggetta a vincoli specifici;
  • Per le controversie del personale escluso, ricordare che vige la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 63 comma 4 TUPI;
  • L'applicazione del CCNL pubblico è esclusa per il personale ex art. 3, sostituita da fonti ordinamentali pubblicistiche (leggi, regolamenti, statuti);
  • Il regime previdenziale e fiscale segue la disciplina specifica del comparto (es. INPS - Gestione Dipendenti Pubblici, ex INPDAP).

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Funzione Pubblica Dipartimento Funzione Pubblica — indirizzi su organizzazione e personale PA

Leggi il documento su www.funzionepubblica.gov.it

Gazzetta Ufficiale G.U. D.Lgs. 165/2001 — pubblicazione originaria

Leggi il documento su www.gazzettaufficiale.it

Domande frequenti

Chi è il personale in regime di diritto pubblico secondo l'art. 3 TUPI?

Sono in regime di diritto pubblico: magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e delle Forze di polizia di Stato, personale delle carriere diplomatica e prefettizia, personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (escluso il personale volontario), personale della carriera dirigenziale penitenziaria. Vi sono inoltre i dipendenti di Banca d'Italia, Consob e AGCM.

Perché magistrati e Forze armate non hanno un contratto collettivo come gli altri dipendenti pubblici?

L'esclusione dalla contrattualizzazione è funzionale a tutelare l'indipendenza della magistratura ex art. 104 Cost. e a preservare la specificità ordinamentale dei corpi militari e di polizia, caratterizzati da gerarchia, disciplina e funzioni operative incompatibili con un assetto contrattualistico puro. Restano disciplinati dai rispettivi ordinamenti pubblicistici, con peculiari sistemi di reclutamento, progressione e responsabilità.

I professori universitari sono lavoratori privati o pubblici?

Il comma 2 dell'art. 3 TUPI mantiene il rapporto di impiego dei professori e ricercatori universitari, a tempo determinato o indeterminato, in regime pubblicistico, in attesa di una disciplina organica conforme all'autonomia universitaria ex art. 33 Cost. e alla L. 168/1989. La normativa vigente è oggi la L. 240/2010 (Riforma Gelmini), il d.P.R. 382/1980 e gli statuti delle università. La giurisdizione spetta al giudice amministrativo.

I vigili del fuoco volontari sono in regime di diritto pubblico ex art. 3 TUPI?

No. Il comma 1-bis dell'art. 3 estende il regime pubblicistico al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche dirigenziale, escluso però il personale volontario previsto dal d.P.R. 362/2000 e quello di leva. Il personale volontario opera in un regime giuridico autonomo, basato sulle convenzioni di servizio e non sul rapporto di impiego stricto sensu.

Quale giudice è competente per le controversie del personale ex art. 3 TUPI?

Per le controversie del personale in regime di diritto pubblico ex art. 3 TUPI è competente il giudice amministrativo in giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'art. 63 comma 4 TUPI. Si tratta di una deroga al riparto generale previsto dall'art. 63 commi 1-3, che attribuisce al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro le controversie sui rapporti contrattualizzati con le PA.

Fonti consultate: 3 fontei verificate
Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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