- L'art. 2 TUPI individua le fonti che disciplinano l'organizzazione degli uffici delle PA e il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici.
- L'organizzazione degli uffici è regolata da disposizioni di legge generali e da atti organizzativi delle singole amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti.
- I criteri organizzativi: funzionalità, efficienza, efficacia, economicità; flessibilità; collegamento tra uffici; trasparenza; armonizzazione orari con l'utenza.
- Il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici è disciplinato dal capo I, titolo II, libro V del codice civile e dalle leggi sul lavoro privato, salve le diverse disposizioni del TUPI a carattere imperativo.
- I contratti collettivi possono derogare le discipline limitate al lavoro pubblico nelle materie loro affidate dall'art. 40, comma 1.
- Le disposizioni di legge che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia dal rinnovo contrattuale.
Art. 2 D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Fonti
In vigore dal 9/5/2001
1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri: a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione; b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 5, comma 2; c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici; d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso; e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea.
1-bis. I criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono attuati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano ((o che abbiano introdotto)) discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate ((nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto,)) da successivi contratti o accordi collettivi ((nazionali)) e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili ((…)) .
3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45, comma
2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dal comma 3-ter e 3-quater dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo 47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva.
3-bis. Nel caso di nullità delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla contrattazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile .
Stesso numero, altri codici
- Art. 2 Codice Civile: Maggiore età
- Articolo 2 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 2 Codice del Consumo: Diritti dei consumatori
- Articolo 2 Codice della Strada: Definizione e classificazione delle strade
- Articolo 2 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]
- Articolo 2 Codice di Procedura Penale: Cognizione del giudice
Inquadramento sistematico
L'art. 2 TUPI è la disposizione che individua le fonti del rapporto di lavoro pubblico privatizzato e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, dando attuazione alla scelta strategica della riforma del 1993-1998: applicare al lavoro pubblico la disciplina del codice civile e delle leggi sul lavoro subordinato privato, salve le specificità imperative previste dal TUPI medesimo. È una norma di sistema, fondamentale per comprendere la dialettica tra fonti pubblicistiche (legge, regolamento, atto organizzativo) e fonti negoziali (contratto collettivo, contratto individuale) nel comparto pubblico.
Organizzazione degli uffici (comma 1)
L'organizzazione degli uffici è materia riservata alla legge (riserva relativa ex art. 97 Cost.) e agli atti organizzativi delle singole amministrazioni adottati nei rispettivi ordinamenti. Le PA definiscono le linee fondamentali di organizzazione, individuano gli uffici di maggiore rilevanza, determinano le dotazioni organiche complessive.
La norma enumera cinque criteri-guida dell'organizzazione, dalla matrice manageriale:
a) Funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con perseguimento di efficienza, efficacia ed economicità. È il triangolo classico della performance amministrativa, oggetto di verifica periodica e di eventuale revisione.
b) Ampia flessibilità nelle determinazioni operative e gestionali, ai sensi dell'art. 5, comma 2, TUPI che attribuisce ai dirigenti i poteri del privato datore di lavoro.
c) Collegamento delle attività con doveri di comunicazione interna ed esterna e interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici (declinazione del principio di leale collaborazione e della digitalizzazione ex D.Lgs. 82/2005 - Codice dell'amministrazione digitale).
d) Garanzia di imparzialità e trasparenza attraverso strutture dedicate all'informazione ai cittadini (URP) e attribuzione a un unico ufficio della responsabilità di ciascun procedimento (raccordo con L. 241/1990).
e) Armonizzazione degli orari di servizio e di apertura con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle PA dei Paesi UE.
Il comma 1 bis aggiunge che l'organizzazione deve rispettare la disciplina sul trattamento dei dati personali (GDPR e D.Lgs. 196/2003).
Fonti del rapporto di lavoro (comma 2)
Il comma 2 contiene la scelta sistemica fondante: i rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici sono disciplinati dal capo I, titolo II, libro V del codice civile (artt. 2094 e ss. sul lavoro subordinato) e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni del TUPI a carattere imperativo. È la c.d. privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, che ha portato le controversie alla competenza del giudice del lavoro (dal 1998) e ha trasformato la dirigenza pubblica in dirigenza contrattualizzata.
La clausola di salvaguardia delle disposizioni del TUPI come imperative è cruciale: significa che le norme del TUPI prevalgono sulle disposizioni contrattuali eventualmente difformi, costituendo limite inderogabile alla contrattazione collettiva. È il meccanismo con cui la legge mantiene il controllo sui profili di organizzazione pubblicistica anche all'interno di un rapporto privatizzato.
Derogabilità delle norme speciali per il pubblico impiego
Le disposizioni di legge, regolamento o statuto che introducano discipline limitate ai dipendenti pubblici possono essere derogate da contratti o accordi collettivi nazionali nelle materie affidate alla contrattazione collettiva dall'art. 40, comma 1, e nel rispetto dei principi del TUPI. La parte derogata non è più applicabile. È un meccanismo di delegificazione attraverso la contrattazione collettiva, espressione tipica della privatizzazione del rapporto.
Disciplina contrattuale individuale e collettiva (comma 3)
I rapporti individuali sono regolati contrattualmente; i contratti collettivi sono stipulati con le procedure del titolo III TUPI (ARAN, comparti, rappresentatività). I contratti individuali devono conformarsi ai principi dell'art. 45, comma 2 (trattamento economico fondamentale e accessorio).
L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi, salvo i casi residuali del comma 3-ter e 3-quater dell'art. 40 (provvedimento provvisorio in caso di mancato accordo) e l'art. 47-bis (vacanza contrattuale). I trattamenti accessori previsti da disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi cessano di avere efficacia al rinnovo contrattuale che li ricomprenda, con riassorbimento progressivo nei nuovi minimi.
Nullità delle clausole contrarie a norme imperative (comma 3 bis)
Il comma 3 bis sancisce il regime della nullità per le clausole contrattuali che violino norme imperative o i limiti fissati alla contrattazione collettiva: si applicano gli artt. 1339 c.c. (inserzione automatica delle clausole imperative) e 1419 c.c. (nullità parziale). Significa che la clausola difforme è sostituita dalla disposizione legale imperativa, salvando il resto del contratto. È il meccanismo di tutela ultima dei principi pubblicistici cogenti contro tentativi di aggiramento per via negoziale.
Considerazioni operative
Per il datore pubblico (dirigente, ufficio personale, ufficio contenzioso) la corretta individuazione delle fonti applicabili al caso concreto è essenziale: ogni questione di rapporto di lavoro va analizzata cercando prima la norma imperativa del TUPI, poi la clausola del CCNL di comparto, poi la disciplina codicistica e generale del lavoro privato. Questa gerarchia spiega anche perché molte sentenze della Cassazione sul pubblico impiego trovino fondamento in disposizioni del codice civile lette alla luce delle specificità imperative del TUPI.
Pronunce della Corte Costituzionale
Sentenza n. 251/2017
Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.itPrassi dell'Agenzia delle Entrate
Funzione Pubblica Dipartimento Funzione Pubblica — indirizzi su organizzazione e personale PA
Agenzia delle Entrate
Leggi il documento su www.funzionepubblica.gov.itGazzetta Ufficiale G.U. D.Lgs. 165/2001 — pubblicazione originaria
Agenzia delle Entrate
Leggi il documento su www.gazzettaufficiale.itDomande frequenti
Quali fonti disciplinano il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici?
Il capo I del titolo II del libro V del codice civile (artt. 2094 e ss. sul lavoro subordinato) e le leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, salve le diverse disposizioni del TUPI a carattere imperativo. È il modello della privatizzazione del rapporto, integrato dai contratti collettivi nazionali di comparto.
Quali sono i criteri organizzativi che le PA devono seguire ai sensi dell'art. 2 TUPI?
Funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi (efficienza, efficacia, economicità); ampia flessibilità; collegamento delle attività e dovere di comunicazione interna ed esterna; garanzia di imparzialità e trasparenza con responsabilità di procedimento; armonizzazione degli orari di servizio con le esigenze dell'utenza e dei Paesi UE.
Il CCNL può derogare una norma di legge speciale del pubblico impiego?
Sì, ma solo nelle materie affidate alla contrattazione collettiva dall'art. 40, comma 1, e nel rispetto dei principi imperativi del TUPI. La disposizione di legge nella parte derogata non è più applicabile. Le norme del TUPI a carattere imperativo restano sempre prevalenti.
Una legge può attribuire incrementi retributivi al di fuori della contrattazione collettiva?
In linea di principio no. L'attribuzione di trattamenti economici avviene esclusivamente con contratti collettivi, salvo i casi residuali del comma 3-ter e 3-quater dell'art. 40 e l'art. 47-bis. Disposizioni di legge, regolamento o atti amministrativi che attribuiscano incrementi non previsti da contratti cessano di avere efficacia dal relativo rinnovo contrattuale.
Cosa accade se una clausola di CCNL viola una norma imperativa?
La clausola è nulla. Si applicano gli artt. 1339 c.c. (inserzione automatica della clausola imperativa) e 1419 c.c. (nullità parziale): la clausola difforme è sostituita dalla disposizione legale imperativa, salvando il resto del contratto e impedendo l'aggiramento dei principi pubblicistici cogenti.