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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 3 Cod. Consumo – Definizioni

In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

*1. Ai fini del presente codice si intende per:

**a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;

**b) associazioni dei consumatori e degli utenti: le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti;

**c) professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, ovvero un suo intermediario;

**d) produttore: fatto salvo quanto stabilito nell’articolo 103, comma 1, lettera d), e nell’articolo 115, comma 1, il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l’importatore del bene o del servizio nel territorio dell’Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo;

**e) prodotto: fatto salvo quanto stabilito nell’articolo 115, comma 1, qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell’ambito di un’attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d’antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell’utilizzazione, purché il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto;

**f) codice: il presente decreto legislativo di riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Consumatore: persona fisica che agisce per scopi non imprenditoriali o professionali
  • Professionista: persona che agisce nell'esercizio di attività economica, inclusi intermediari
  • Produttore: fabbricante, fornitore, importatore, chi si presenta con marchio proprio
  • Prodotto: bene o servizio destinato o utilizzabile dal consumatore, oneroso o gratuito
  • Associazioni di consumatori: enti che hanno tutela dei diritti come unico scopo statutario

L'articolo 3 del Codice del Consumo definisce consumatore, professionista, produttore, prodotto e associazioni di consumatori. Base terminologica di tutta la normativa.

Ratio

L'articolo 3 è il DNA definitorio del Codice: stabilisce chi è soggetto protetto e chi è soggetto controllato. La ratio è delimitare il campo di applicazione della norma consumeristica. Senza definizioni precise, il confine fra contratto ordinario (retto da responsabilità equilibrata) e contratto del consumatore (retto da protezione asimmetrica) sarebbe indeciso.

La scelta di tutelare la "persona fisica" consumatore (non società, enti) rispecchia il principio che vulnerabilità nasce dall'assimetria informativa fra individuo e impresa organizzata, non fra due imprese. L'inclusione del consumatore "casuale" (chi non è mai stato imprenditore ma agisce singolarmente) allarga la sfera di protezione oltre il solo cliente abituale.

Analisi

Lett. a) - Consumatore è identificato negativamente: persona che agisce per scopi "estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta". Non è il comportamento abituale (compra spesso) che conta, bensì lo scopo dell'atto. Una società di costruzioni che acquista carta per ufficio interno agisce come consumatore se la carta non è input diretto della sua impresa.

Lett. c) - Professionista include persona fisica (es. avvocato libero professionista) e giuridica (società). Il concetto di "intermediario" amplifica: una agenzia viaggi che prenota per conto del turista è professionista; il turista è consumatore. Lett. d-e) - Produttore è chiunque immetta il prodotto nel circuito commerciale con assunzione di visibilità (nome, marchio). L'importatore europeo di merce cinese diventa produttore verso il consumatore finale. Lett. b) - Le associazioni sono definite per esclusività dello scopo: Codacons, Altroconsumo sì; associazione di categoria commerciale no, anche se difende interessi economici dei soci.

Quando si applica

L'art. 3 si applica come criterio determinativo prima di qualunque altra norma del Codice. Se la Corte deve decidere se un soggetto è consumatore, applica le definizioni qui riportate. Frequente il caso del consumatore "misto": imprenditore che acquista bene o servizio per uso personale. Esempio: avvocato che compra auto aziendale con finanziamento: è consumatore rispetto al contratto di credito (finalità mista ma prevalentemente personale), è professionista per il diritto fiscale.

La nozione di "prodotto" ampliata include anche beni digitali e servizi intangibili (cloud storage, abbonamenti software). La Direttiva 2019/770/UE sulla fornitura di contenuti digitali lo ha esplicitato, incorporato in Italia nel 2021 nel Titolo III-bis del Codice.

Connessioni

Rimandi diretti a: art. 4 (educazione consumatore - chi deve ricevere); art. 5 (obblighi informativi - a carico di chi è professionista); art. 103 (responsabilità produttore - definisce confini); art. 115 (responsabilità per servizi - sviluppa nozione di servizio).

Collegamento al Codice Civile (art. 1469-bis ex ante 2004, ora confluito nel Codice Consumo): nozione di "consumatore" deve essere coerente fra i due corpi normativi. La Cassazione applica l'art. 3 Cod. Consumo come parametro interpretativo anche per contratti di cui al CC (compravendita, locazione, appalto) se una parte è consumatore.

Domande frequenti

Un consumatore che acquista merce per rivenderla online (reseller occasionale) è ancora consumatore secondo l'art. 3?

Dipende dall'habitudine e dalla volontà di esercitare attività imprenditoriale. Se è occasionale, una sola vendita su 100 acquisti personali, è ancora consumatore. Se acquista sistematicamente per rivendere, diviene professionista. La Cassazione esamina il contesto economico complessivo, non singolo atto.

Un'associazione non-profit che acquista materiale può essere consumatore secondo l'art. 3?

No, perché l'art. 3 lett. a) definisce consumatore come "persona fisica". Un ente (anche non-profit) è escluso. Però, se l'associazione ha finalità di tutela dei consumatori (art. 3 lett. b), può agire come associazione di consumatori con la legittimazione speciale per difendere diritti collettivi.

Se compro un servizio per uso misto (lavoro + personale), sono sempre consumatore?

Dipende dalla prevalenza e dall'intento. Se la prevalenza è personale, sì. Se è paritaria o prevalentemente professionale, la Corte valuterà il caso concreto. Esempio: corso di lingua per colloquio di lavoro = consumatore; corso per aggiornamento professionale di un insegnante = professionista.

Un'azienda che compra merce per uso interno (ufficio, mensa aziendale) è consumatore?

No, è professionista. Anche se la merce non è venduta, l'azienda agisce nel contesto di un'attività economica organizzata. Solo la persona fisica che agisce individualmente per scopi estranei all'impresa è consumatore secondo l'art. 3 lett. a).

Se compro un prodotto gratuito (es. omaggi pubblicitari), sono consumatore del prodotto?

Secondo l'art. 3 lett. e), prodotto è fornito "a titolo oneroso o gratuito". Sì, sei consumatore anche di beni gratuiti. Se il prodotto omaggio è difettoso e ti causa danno, puoi invocare il Codice del Consumo. La gratuità non esclude la protezione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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