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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Prassi e linee guida
  5. Casi pratici
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 6 TUI elenca le facoltà e gli obblighi dello straniero regolarmente soggiornante: dichiarazione di soggiorno, dichiarazione di domicilio, esibizione dei documenti.
  • Lo straniero deve esibire passaporto e permesso di soggiorno a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza: l'inadempimento è sanzionato amministrativamente.
  • Lo straniero deve comunicare ogni variazione del proprio domicilio al Questore entro 15 giorni.
  • Lo straniero regolare può circolare liberamente in Italia, salvo limitazioni motivate da ordine pubblico o sicurezza.
  • L'art. 6 c. 2 escludeva l'obbligo di esibire il permesso nei procedimenti relativi a tutela giurisdizionale, prestazioni sanitarie, scuola dell'obbligo, atti di stato civile: norma sostanzialmente confermata dalla Consulta.
  • L'inottemperanza alle disposizioni dell'art. 6 può integrare reato di soggiorno illegale (art. 10-bis TUI).

Testo dell'articoloVigente

1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro o per motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite.

Commento

Il regime degli obblighi accessori al permesso

L'art. 6 del T.U. Immigrazione disciplina le facoltà e gli obblighi che gravano sullo straniero regolarmente soggiornante, oltre a quelli fondamentali derivanti dal possesso del permesso. Si tratta di un complesso di regole che governano la vita quotidiana del soggetto sul territorio: presentazione di documenti, dichiarazione di domicilio, libertà di circolazione, accesso a servizi e procedimenti. L'articolo si lega strettamente all'art. 5 TUI: il permesso è il titolo, l'art. 6 ne disciplina la portata effettiva.

L'esibizione di documenti: regola e limiti

Il comma 3 dell'art. 6 impone allo straniero di esibire i documenti di identificazione (passaporto, permesso di soggiorno) a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza. La norma replica l'analogo obbligo dei cittadini italiani ex art. 4 R.D. 773/1931, ma con sanzioni più rigorose. La giurisprudenza ha precisato che l'obbligo opera in contesti di controllo legittimo, non rispetto a richieste arbitrarie. L'omessa esibizione, se non giustificata, integra un illecito amministrativo punito con sanzione pecuniaria. La Corte costituzionale ha più volte affermato (sent. 250/2010 sul reato di clandestinità) che le sanzioni devono rispettare il principio di proporzionalità.

Dichiarazione di domicilio e variazioni

Lo straniero ha l'obbligo di comunicare al Questore della provincia, entro 15 giorni, ogni variazione del proprio domicilio. L'adempimento è funzionale al controllo amministrativo e al recapito di atti notificatori. La mancata comunicazione, oltre a costituire illecito amministrativo, può complicare gli adempimenti relativi a rinnovo del permesso, ricongiungimento familiare, residenza anagrafica. L'iscrizione anagrafica, ai sensi della L. 1228/1954 e del D.P.R. 223/1989, è oggi consentita anche allo straniero regolare con permesso annuale o pluriennale.

Libertà di circolazione interna

Il comma 1 riconosce allo straniero regolarmente soggiornante la libertà di circolazione sul territorio nazionale, salvo le restrizioni motivate da esigenze di ordine pubblico, sicurezza dello Stato o protezione della salute pubblica. Si tratta di una proiezione del principio di parificazione con il cittadino italiano ex art. 2 TUI e dell'art. 16 Cost. Le restrizioni territoriali (es. divieto di soggiorno in determinati Comuni, foglio di via, sorveglianza speciale) si applicano secondo la disciplina generale, con tutele rafforzate dalla giurisprudenza CEDU.

Esenzione dall'esibizione in procedimenti tutelati

Il comma 2 prevede una rilevante deroga all'obbligo di esibizione del permesso: nei procedimenti relativi a tutela giurisdizionale, prestazioni sanitarie urgenti ed essenziali (art. 35 TUI), istruzione obbligatoria (art. 38), atti di stato civile e accesso a pubblici servizi essenziali, lo straniero non è tenuto a esibire il permesso. La ratio è non escludere dai diritti fondamentali lo straniero la cui posizione amministrativa sia incerta. La Corte costituzionale (sent. 245/2011) ha confermato la centralità di tale deroga, censurando le interpretazioni restrittive.

Profili penali: il reato di soggiorno illegale

La trasgressione delle disposizioni dell'art. 6 può sfociare nel reato di soggiorno illegale ex art. 10-bis TUI, contravvenzione introdotta dalla L. 94/2009 e ridimensionata dalla Corte costituzionale (sent. 250/2010 sui profili di clandestinità) e dalla Corte di giustizia UE (C-329/11, El Dridi). Le sanzioni amministrative sono diversificate: pecuniarie per omessa esibizione, omessa dichiarazione di domicilio; nei casi più gravi (frode, contraffazione) si attivano i reati di falso e l'art. 13 TUI.

Massime giurisprudenziali

Corte Cost., sent. n. 250/2010

La Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità del reato di clandestinità (art. 10-bis TUI), affermando la necessità del rispetto dei princìpi di proporzionalità e ragionevolezza.

Perché è importante: Reato di ingresso e soggiorno illegale

Prassi e linee guida

Disciplina generale · Immigrazione e asilo

Hub del Ministero dell'Interno su politiche migratorie, ingresso, soggiorno e asilo.

Leggi il documento su www.interno.gov.it

Politiche · Politiche migratorie

Indirizzi del Governo in materia di politiche migratorie e cooperazione internazionale.

Leggi il documento su www.governo.it

Casi pratici

Caso 1: Tizio: controllo in stazione

Tizio, regolare, è fermato in stazione e non ha con sé permesso. La PG verifica la posizione tramite banca dati: esiste permesso valido. L'omessa esibizione integra illecito amministrativo ex art. 6 c. 3 (sanzione pecuniaria), ma non incide sulla regolarità.

Caso 2: Caio: trasloco senza comunicazione

Caio, ucraino regolare, si trasferisce da Milano a Roma e non comunica al Questore entro 15 giorni. La Questura applica sanzione amministrativa pecuniaria. Caio si adegua per evitare conseguenze al successivo rinnovo del permesso.

Caso 3: Sempronio: ricorso al TAR senza permesso

Sempronio impugna un provvedimento amministrativo davanti al TAR. Ai sensi dell'art. 6 c. 2 non deve esibire il permesso: la tutela giurisdizionale resta accessibile anche allo straniero in posizione amministrativa incerta.

Caso 4: Commento applicativo

L'art. 6 TUI bilancia esigenze di controllo (esibizione, domicilio) con tutela dei diritti fondamentali (accesso a sanità, scuola, giustizia, stato civile). Le sanzioni sono in larga parte amministrative; il sistema penale interviene solo nelle ipotesi più gravi e residuali.

Domande frequenti

Quando va esibito il permesso di soggiorno?

Su richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, nei controlli di identificazione ex art. 6 c. 3 TUI. L'omessa esibizione è illecito amministrativo, ma non determina di per sé l'irregolarità del soggiorno.

Quando NON va esibito?

Nei procedimenti di tutela giurisdizionale, prestazioni sanitarie urgenti, scuola dell'obbligo, atti di stato civile e accesso ai servizi pubblici essenziali (art. 6 c. 2 TUI). La deroga è centrale per i diritti fondamentali.

Cosa fare in caso di trasloco?

Comunicare al Questore della provincia il nuovo domicilio entro 15 giorni ex art. 6. La comunicazione è funzionale al rinnovo del permesso e al recapito di atti notificatori.

Lo straniero regolare può circolare liberamente?

Sì, sull'intero territorio nazionale, salvo restrizioni motivate da esigenze di ordine pubblico, sicurezza o protezione della salute pubblica. È applicazione dell'art. 16 Cost. e dell'art. 2 TUI.

Cosa è il reato di soggiorno illegale?

È la contravvenzione dell'art. 10-bis TUI, introdotta nel 2009 e ridimensionata dalla Corte costituzionale e dalla Corte di giustizia UE. È punita con ammenda; non comporta arresto né detenzione.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 52 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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