Indice
In sintesi
- L'art. 5 TUI è la norma cardine sul permesso di soggiorno: lo straniero che intende soggiornare oltre 90 giorni deve richiederlo entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso al Questore.
- È rilasciato per le stesse motivazioni del visto: lavoro subordinato/autonomo, studio, motivi familiari, cure mediche, asilo, protezione, religioso, missione.
- Durata variabile: lavoro determinato → durata contratto + max 1 anno; indeterminato → 2 anni; studio → 1 anno; ricongiungimento → 2 anni; protezione internazionale → 5 anni.
- Il rinnovo si chiede almeno 60 giorni prima della scadenza; il termine degli 8 giorni non è perentorio (Cass. SS.UU.).
- Il permesso è convertibile per cambio di motivazione (studio→lavoro, stagionale→subordinato), con autorizzazione SUI e nel rispetto delle quote.
- La revoca opera per venir meno dei requisiti, frode o pericolosità; il diniego è impugnabile al Tribunale sezione immigrazione.
Testo dell'articoloVigente
1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validità, a norma del presente testo unico.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Il permesso di soggiorno: titolo di regolarità
L'art. 5 del T.U. Immigrazione disciplina il permesso di soggiorno, atto amministrativo che rappresenta il titolo di legittimazione dello straniero a permanere in Italia oltre la durata del visto di breve durata. Il permesso costituisce l'asse portante dell'intera disciplina migratoria: dalla sua titolarità dipendono il lavoro, l'accesso ai servizi sanitari e sociali, il ricongiungimento familiare, la conversione in soggiornante di lungo periodo, in ultima istanza l'integrazione stabile.
Procedimento di rilascio e termine degli 8 giorni
Il comma 2 fissa il termine di otto giorni lavorativi dall'ingresso entro cui la domanda deve essere presentata al Questore della provincia di domicilio. La domanda è materialmente presentata tramite kit postale (Poste Italiane) o per il tramite di patronato o associazione abilitata. Il termine, secondo costante giurisprudenza, non è perentorio: la mancata osservanza non comporta automaticamente il rifiuto, salvo che sopravvengano motivi ostativi (Cass. Sez. Un. 16482/2014). Il permesso è materialmente consegnato dalla Questura entro un congruo termine.
Tipologie di permesso e finalità del soggiorno
I permessi corrispondono di norma alle motivazioni del visto: lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato (art. 22), stagionale (art. 24), autonomo (art. 26), motivi familiari (art. 30), studio, cure mediche, protezione internazionale e speciale (art. 19), casi speciali (vittime di tratta art. 18, calamità art. 20-bis).
Durata e rinnovo
Il c. 3 fissa la durata: per lavoro subordinato a termine, fino alla scadenza del contratto entro un anno; per lavoro indeterminato, fino a due anni; per studio, ricongiungimento e protezione sussidiaria, fino a due anni; per protezione internazionale (status di rifugiato), cinque anni; per soggiornanti di lungo periodo, durata illimitata salvo perdita dei requisiti (art. 9). Il rinnovo segue le stesse modalità del rilascio, va richiesto almeno 60 giorni prima della scadenza e impone la persistenza dei requisiti.
Conversione e cambio di motivazione
Il comma 9 ammette la conversione del permesso da una tipologia all'altra al variare delle condizioni: da studio a lavoro al conseguimento del titolo; da stagionale a non stagionale per contratto stabile; da attesa di occupazione (rilasciato a chi perde il lavoro, max 1 anno) a nuovo impiego. La conversione richiede il rispetto delle quote del decreto flussi, salvo deroghe espresse e salvo il caso di lavoratori già regolarmente presenti.
Diniego, revoca e tutela giurisdizionale
Il diniego di rilascio o di rinnovo e la revoca sono atti amministrativi recettizi soggetti all'obbligo di motivazione e di traduzione. La causa tipica è il venir meno dei requisiti (contratto cessato, reddito insufficiente, condanna ostativa). La revoca opera per frode, gravi indizi di pericolosità, false dichiarazioni. L'impugnazione si propone al Tribunale ordinario, sezione specializzata immigrazione, secondo il rito ex art. 18 D.Lgs. 150/2011. La Corte costituzionale (sent. 202/2013) ha sancito che, nel valutare diniego o revoca, va tenuto conto dei legami familiari in Italia, in coerenza con l'art. 8 CEDU.
Massime giurisprudenziali
Corte Cost., sent. n. 250/2010
Perché è importante: Reato di ingresso e soggiorno illegale
Prassi e linee guida
Disciplina generale · Immigrazione e asilo
Min. Interno
Hub del Ministero dell'Interno su politiche migratorie, ingresso, soggiorno e asilo.
Leggi il documento su www.interno.gov.itPolitiche · Politiche migratorie
Governo
Indirizzi del Governo in materia di politiche migratorie e cooperazione internazionale.
Leggi il documento su www.governo.itCasi pratici
Caso 1: Tizio: ingresso per lavoro e primo permesso
Tizio, marocchino, entra con visto D per lavoro subordinato. Entro 8 giorni presenta domanda al Questore via kit postale, allegando contratto e il contratto di soggiorno ex art. 5-bis TUI. La Questura rilascia permesso biennale.
Caso 2: Caio: conversione studio→lavoro
Caio, cinese, laureatosi in ingegneria a Milano, riceve offerta di lavoro. Prima della scadenza del permesso per studio chiede la conversione ex art. 5 c. 9: lo SUI verifica la quota nel decreto flussi e autorizza.
Caso 3: Sempronio: diniego per condanna
Sempronio, tunisino con permesso per lavoro, è condannato per furto aggravato. Al rinnovo la Questura emette diniego per pericolosità sociale ex c. 5. Impugna al Tribunale sezione immigrazione: il giudice valuta la proporzionalità ex art. 8 CEDU (figlia minore italiana).
Caso 4: Commento applicativo
L'art. 5 TUI traccia il ciclo di vita della regolarità: rilascio entro 8 gg, durata legata alla causa, rinnovo 60 gg prima, possibilità di conversione, diniego/revoca giustificati. La sezione specializzata (D.L. 13/2017) garantisce il sindacato giurisdizionale.
Domande frequenti
Entro quanto va richiesto il permesso?
Entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso ex art. 5 c. 2 TUI. Il termine non è perentorio (Cassazione): il superamento non comporta automaticamente diniego se non sopravvengono motivi ostativi. La domanda si presenta al Questore tramite kit postale.
Quanto dura un permesso di soggiorno?
Dipende dalla tipologia: lavoro a termine, fino alla scadenza del contratto max 1 anno; indeterminato, 2 anni; studio, 1 anno; ricongiungimento, 2 anni; protezione internazionale, 5 anni; soggiornante di lungo periodo, illimitata.
Come si rinnova?
Va richiesto almeno 60 giorni prima della scadenza, con la stessa procedura del rilascio. Servono i requisiti che giustificano la tipologia: per lavoro, contratto e reddito; per studio, iscrizione e profitto; per famiglia, persistenza del legame e alloggio idoneo.
Cos'è la conversione?
È il cambio di tipologia in corso di validità: tipicamente da studio a lavoro al termine del percorso, o da stagionale a non stagionale per contratto stabile. Richiede generalmente disponibilità di quota nel decreto flussi e autorizzazione SUI.
Come si impugna il diniego di rinnovo?
Con ricorso al Tribunale ordinario, sezione specializzata immigrazione, entro 60 giorni dalla notifica, secondo il rito dell'art. 18 D.Lgs. 150/2011. Il giudice valuta i requisiti e il bilanciamento con i legami familiari (art. 8 CEDU, Corte cost. 202/2013).
Vedi anche