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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Prassi e linee guida
  5. Casi pratici
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 24 TUI disciplina il lavoro stagionale: ingresso temporaneo (max 9 mesi/anno) per attività agricole, turistico-alberghiere, raccolte stagionali.
  • Il datore presenta domanda al SUI nei limiti del decreto flussi stagionali (talora separato dal decreto flussi ordinario).
  • Il permesso stagionale dura quanto il contratto, comunque max 9 mesi; non rinnovabile oltre la durata massima.
  • Possibilità di permesso pluriennale stagionale (3 anni) per lavoratori già regolarmente venuti per 2 stagioni: stabilità per datori e lavoratori.
  • Conversione in permesso non stagionale possibile se il datore offre contratto stabile e nei limiti delle quote.
  • La Direttiva 2014/36/UE sui lavoratori stagionali, recepita dal D.Lgs. 203/2016, ha rafforzato tutele su retribuzione, alloggio, sicurezza.

Testo dell'articoloVigente

1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero deve presentare richiesta nominativa di nulla osta allo sportello unico per l’immigrazione.

Commento

Il lavoro stagionale: ratio e disciplina

L'art. 24 del T.U. Immigrazione disciplina il lavoro stagionale, modalità di ingresso temporaneo per attività che hanno carattere stagionale: agricoltura (raccolte, vendemmia, potatura), turismo (alberghi, ristoranti, balneari), allevamento, parzialmente edilizia. La ratio è coniugare il fabbisogno strutturale di manodopera stagionale del sistema produttivo italiano con la temporaneità del soggiorno, evitando lo stanziamento permanente. Il modello è diffuso anche in altri Paesi UE (Germania, Francia, Spagna) ed è oggi armonizzato dalla Direttiva 2014/36/UE.

La procedura: decreto flussi stagionali e SUI

Il decreto flussi stagionali (talora distinto dal decreto flussi ordinario) fissa annualmente le quote per nazionalità e regione, con focalizzazione su settori e periodi. I datori presentano domanda al SUI al click day o nei termini previsti. Lo SUI istruisce in tempi accelerati (rispetto al lavoro non stagionale) per garantire l'arrivo entro la stagione. L'Ispettorato del lavoro verifica regolarità contributiva e alloggio. Il nulla osta è rilasciato, lo straniero ottiene il visto D stagionale, sottoscrive contratto di soggiorno semplificato (alcuni adempimenti dell'art. 5-bis sono modulati).

Durata e non rinnovabilità

Il permesso stagionale ha durata pari al contratto e comunque non superiore a 9 mesi nell'anno solare. Non è rinnovabile oltre tale durata: scaduto, lo straniero deve lasciare il territorio. La stagionalità è strutturale: si concentra su periodi specifici dell'anno (raccolta estiva/autunnale, stagione turistica). Il lavoratore può eventualmente partecipare a stagioni successive in anni diversi, ripresentando domanda. Per evitare turnover continuo e dare stabilità è stato introdotto il permesso pluriennale.

Il permesso pluriennale stagionale

Il D.L. 5/2012 e successive modifiche hanno introdotto il permesso pluriennale stagionale: il lavoratore che abbia svolto regolarmente attività stagionale in Italia per due anni può ottenere un permesso valido 3 anni, che gli consente di rientrare ogni anno per la stagione senza ripresentare domanda al SUI. Il datore beneficia di stabilità delle forze lavorative, il lavoratore di prevedibilità. Lo strumento è particolarmente apprezzato in agricoltura. Le proroghe nel sistema dei flussi pluriennali (D.L. 20/2023) hanno semplificato ulteriormente.

Tutele specifiche: Direttiva 2014/36/UE

La Direttiva 2014/36/UE sui lavoratori stagionali, recepita dal D.Lgs. 203/2016, ha rafforzato significativamente le tutele: (a) parità di trattamento con i lavoratori italiani per retribuzione, ferie, sicurezza sul lavoro, contributi previdenziali; (b) alloggio idoneo obbligatorio (con divieto di trattenute eccessive sulla retribuzione); (c) protezione contro sanzioni per chi denuncia abusi; (d) diritto al ricorso giurisdizionale. La legge 199/2016 contro il caporalato (introduzione dell'art. 603-bis c.p.) ha rafforzato il quadro sanzionatorio.

Conversione in lavoro non stagionale

Il c. 10 prevede che, al termine del rapporto stagionale, il lavoratore possa essere assunto a tempo determinato o indeterminato non stagionale, convertendo il proprio permesso. La conversione richiede quota nel decreto flussi (conversioni) o nuovo nulla osta del datore. Il modello incentiva la stabilizzazione del lavoratore di valore, evitando la perdita del capitale umano formato. La conversione è particolarmente diffusa nei settori dell'edilizia e della ristorazione, ed è un'aspettativa per molti lavoratori dell'agricoltura.

Massime giurisprudenziali

Corte Cost., sent. n. 202/2013

La Corte costituzionale ha precisato i limiti del potere di rifiuto del ricongiungimento familiare, alla luce dell'art. 29 Cost. e dell'art. 8 CEDU.

Perché è importante: Ricongiungimento familiare

Prassi e linee guida

Asilo e protezione · Asilo e protezione internazionale

Hub del Ministero dell'Interno su procedure di asilo, protezione internazionale e accoglienza.

Leggi il documento su www.interno.gov.it

Protezione internazionale · Protezione internazionale e accoglienza

Indirizzi del Governo su sistema di accoglienza, protezione internazionale e integrazione.

Leggi il documento su www.governo.it

Casi pratici

Caso 1: Tizio: bracciante stagionale agricolo

Tizio, marocchino, viene assunto per la raccolta del pomodoro in Puglia (5 mesi). Visto D stagionale, nulla osta al SUI in tempi rapidi. Permesso 5 mesi non rinnovabile.

Caso 2: Caia: stagionale alberghiera pluriennale

Caia, ucraina, lavora come cameriera in albergo della Riviera per due stagioni. Ottiene permesso pluriennale stagionale di 3 anni: torna ogni estate senza presentare nuova domanda.

Caso 3: Sempronio: conversione in lavoro stabile

Sempronio, bangladese, dopo 2 stagioni in agricoltura riceve offerta indeterminata da impresa di trasformazione. Conversione del permesso in subordinato non stagionale ex art. 24 c. 10 e quota del decreto flussi.

Caso 4: Commento applicativo

L'art. 24 TUI regola un settore cruciale per agricoltura e turismo: ingressi temporanei, decreto flussi stagionale, alloggio idoneo, parità di trattamento. Il pluriennale e la conversione consentono stabilizzazione. La direttiva UE 2014/36 e la L. 199/2016 anti-caporalato rafforzano le tutele.

Domande frequenti

Quanto dura il permesso stagionale?

Pari al contratto, comunque non superiore a 9 mesi nell'anno solare. Non rinnovabile oltre tale durata: scaduto, lo straniero deve lasciare il territorio italiano.

Cos'è il permesso pluriennale stagionale?

È un permesso di 3 anni rilasciato al lavoratore che abbia svolto regolarmente attività stagionale per almeno 2 anni. Consente il rientro ogni anno senza presentare nuova domanda al SUI, su semplice chiamata del datore.

Si può convertire in lavoro non stagionale?

Sì, se il datore offre contratto stabile e nei limiti delle quote di conversione del decreto flussi. Conversione frequente in edilizia, ristorazione, manifattura per lavoratori valorizzati.

Quali tutele offre la direttiva 2014/36/UE?

Parità di trattamento con lavoratori italiani su retribuzione, ferie, sicurezza, contributi; alloggio idoneo obbligatorio; protezione contro sanzioni per chi denuncia abusi; diritto al ricorso giurisdizionale.

Cos'è il caporalato?

Reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, ex art. 603-bis c.p. introdotto dalla L. 199/2016. Punisce chi recluta o utilizza manodopera in condizioni di sfruttamento. Particolarmente rilevante nel lavoro stagionale agricolo.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 52 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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