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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Prassi e linee guida
  4. Casi pratici
  5. Domande frequenti
  6. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 22 TUI disciplina il lavoro subordinato dello straniero: il datore presenta domanda di nulla osta al SUI nei limiti del decreto flussi.
  • Lo SUI verifica i requisiti del datore (capacità reddituale, regolarità contributiva, alloggio idoneo) e rilascia il nulla osta al lavoro.
  • Lo straniero entra con visto D per lavoro subordinato e, entro 8 giorni, sottoscrive il contratto di soggiorno ex art. 5-bis presso lo SUI.
  • Il permesso di soggiorno per lavoro: durata pari al contratto fino a max 1 anno (determinato) o 2 anni (indeterminato); rinnovabile e convertibile.
  • L'assunzione di lavoratore irregolare è sanzionata con reclusione 6 mesi-3 anni e multa per ogni lavoratore (D.Lgs. 109/2012 di recepimento direttiva sanzioni).
  • In caso di cessazione del rapporto, permesso di attesa occupazione rilasciato per max 1 anno (cumulabile con NASpI).

Testo dell'articoloVigente

1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all’estero, deve presentare allo sportello unico per l’immigrazione della provincia di residenza ai sensi del comma 4-bis dell’art. 5, ovvero della provincia in cui ha la sede legale l’impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa, richiesta nominativa di nulla osta al lavoro.

Commento

Il rapporto di lavoro come pilastro della regolarità

L'art. 22 del T.U. Immigrazione disciplina nel dettaglio il lavoro subordinato dello straniero: dalla procedura di assunzione al permesso di soggiorno, dal contratto alle sanzioni in caso di lavoro irregolare. Il rapporto di lavoro è il principale veicolo di regolarizzazione del soggiorno in Italia: gran parte degli stranieri vi accede e ne dipende per la stabilità del proprio status. La norma è stata più volte modificata, da ultimo con il D.L. 20/2023 e il D.L. 145/2024, per snellire le procedure e contrastare lo sfruttamento.

Il procedimento di assunzione

Il datore di lavoro che vuole assumere uno straniero residente all'estero deve presentare al SUI (Sportello Unico per l'Immigrazione, costituito presso le Prefetture) richiesta di nulla osta al lavoro. La richiesta è effettuata in via telematica nei limiti delle quote del decreto flussi (art. 21 TUI). Lo SUI: (a) verifica la capacità economica del datore (fatturato, dipendenti, contratti); (b) richiede parere all'Ispettorato territoriale del lavoro sulla regolarità contributiva e sulla congruità della retribuzione; (c) verifica con la Questura l'assenza di motivi ostativi; (d) rilascia il nulla osta entro i tempi normativi.

L'ingresso e il contratto di soggiorno

Con il nulla osta lo straniero ottiene il visto D per lavoro subordinato presso il consolato italiano del Paese di residenza. Entrato in Italia, entro 8 giorni lavorativi sottoscrive con il datore il contratto di soggiorno per lavoro subordinato presso lo SUI: il contratto include garanzia di alloggio idoneo e impegno alle spese di rientro. Successivamente lo straniero richiede al Questore il permesso di soggiorno per lavoro ex art. 5 TUI. La durata del permesso segue quella del contratto: max 1 anno per contratto a termine; 2 anni per indeterminato.

Lavoro irregolare e sanzioni: D.Lgs. 109/2012

Il c. 12 dell'art. 22 sanziona l'assunzione di stranieri privi di permesso di soggiorno: reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa di 5.000 euro per ogni lavoratore irregolare. Le pene sono aumentate se i lavoratori sono più di tre, sono minori, sono sottoposti a sfruttamento. Il D.Lgs. 109/2012, di recepimento della Direttiva 2009/52/CE, ha rafforzato le sanzioni e introdotto la responsabilità solidale del datore per le retribuzioni e i contributi previdenziali non versati. Si combina con il reato di caporalato ex art. 603-bis c.p. e con il favoreggiamento ex art. 12 TUI.

Attesa di occupazione e tutele al licenziamento

In caso di cessazione del rapporto di lavoro (licenziamento, dimissioni, scadenza del contratto), lo straniero non perde immediatamente il permesso. Il c. 11 prevede il permesso per attesa di occupazione, rilasciato per la durata residua del precedente permesso e comunque per non meno di un anno. Se lo straniero percepisce NASpI, la durata può essere prorogata. Questa norma, fondamentale per la stabilità, attua il principio di non sproporzionalità: la perdita del lavoro non determina automaticamente l'allontanamento. Lo straniero può anche convertire in altro titolo (es. famiglia, studio).

Lavoratori altamente qualificati e regimi speciali

L'art. 22 non si applica integralmente ai lavoratori altamente qualificati titolari di Carta Blu UE ex art. 27-quater: per loro il regime è più favorevole (no quote, soglie reddituali). Analogo regime speciale per dirigenti aziendali, ricercatori, professori, sportivi professionisti, artisti, di cui all'art. 27 TUI. I lavoratori distaccati intra-aziendali rientrano nel D.Lgs. 253/2016 di recepimento della direttiva ICT. Per il lavoro stagionale opera il regime specifico dell'art. 24 TUI.

Prassi e linee guida

Ministero dell'Interno

Leggi il documento su www.interno.gov.it

Casi pratici

Caso 1: Tizio: assunzione di un edile bangladese

Tizio, costruttore lombardo, presenta al click day domanda al SUI per assumere Caio, bangladese. Quote disponibili. Nulla osta in 45 giorni. Caio entra con visto D, sottoscrive contratto di soggiorno, ottiene permesso biennale.

Caso 2: Caia: lavoro irregolare

Caia, ristoratrice, assume in nero 3 stranieri irregolari per il fine settimana. Controllo Ispettorato lavoro: contestazione art. 22 c. 12 TUI (reclusione, multa) + responsabilità solidale per contributi e retribuzioni arretrate.

Caso 3: Sempronio: attesa occupazione

Sempronio, marocchino, perde il lavoro alla scadenza del contratto. Permesso per attesa occupazione rilasciato per 1 anno ex art. 22 c. 11. Percepisce NASpI. In 8 mesi trova nuovo impiego e ottiene rinnovo del permesso per lavoro.

Caso 4: Commento applicativo

L'art. 22 TUI è il cuore del lavoro migrante regolare: SUI, nulla osta, visto D, contratto di soggiorno, permesso lavoro. La filiera è soggetta a quote del decreto flussi salvo casi speciali. L'attesa di occupazione tutela la regolarità in caso di perdita del lavoro.

Domande frequenti

Come si assume uno straniero?

Il datore presenta al SUI richiesta di nulla osta al click day, nei limiti del decreto flussi. SUI verifica capacità economica e regolarità del datore; Ispettorato lavoro dà parere; Questura verifica motivi ostativi; rilascio nulla osta.

Cosa succede se assumo uno straniero irregolare?

Reato ex art. 22 c. 12 TUI: reclusione 6 mesi - 3 anni e multa 5.000 euro per lavoratore. Pene aumentate se più di tre, minori, sfruttamento. Responsabilità solidale del datore per retribuzioni e contributi (D.Lgs. 109/2012).

Cosa è l'attesa di occupazione?

Permesso speciale rilasciato allo straniero che perde il lavoro: durata pari al residuo del precedente permesso e comunque min. 1 anno (cumulabile con NASpI). Disciplinato dall'art. 22 c. 11 TUI.

Si può convertire il permesso?

Sì. Conversioni tipiche: studio→lavoro al conseguimento del titolo; stagionale→subordinato non stagionale per contratto stabile; attesa occupazione→nuovo impiego. Quote dedicate nel decreto flussi.

Cos'è il contratto di soggiorno?

È il contratto stipulato presso lo SUI tra datore e lavoratore straniero, condizione per il rilascio del permesso. Disciplinato dall'art. 5-bis TUI: include garanzia di alloggio idoneo e impegno alle spese di rientro nel Paese di origine.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 52 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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