Indice
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
1. Su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale possono essere realizzati nei paesi di origine, sulla base delle intese con questi ultimi, programmi di istruzione e di formazione professionale per cittadini stranieri.
Vedi anche
→T.U. Immigrazione art. 22 - Art. 22 D.Lgs. 286/1998 - Lavoro subordinato a tempo determinato…→T.U. Immigrazione art. 24 - Art. 24 D.Lgs. 286/1998 - Lavoro stagionale→T.U. Pubb. Impiego art. 1 - Art. 1 TUPI - Finalità ed ambito di applicazione→CdS art. 1 - Art. 1 C.d.S.: Principi generali→D.Lgs. 36/2023 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 36/2023 - Principio del risultato→Art. 21 D.Lgs. 286/1998 – Determinazione dei flussi di ingresso→Art. 25 D.Lgs. 286/1998 – Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali→Art. 20-bis D.Lgs. 286/1998 – Misure di protezione temporanea→Art. 20 D.Lgs. 286/1998 – Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali→Art. 26 D.Lgs. 286/1998 – Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo→Art. 19 D.Lgs. 286/1998 – Divieti di espulsione e di respingimento→Art. 27 D.Lgs. 286/1998 – Ingresso per lavoro in casi particolari
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La preselezione e formazione in patria
L'art. 23 del T.U. Immigrazione disciplina i titoli di prelazione per l'assunzione di stranieri che abbiano frequentato in patria corsi di formazione professionale o di istruzione, organizzati con il coinvolgimento di soggetti italiani. La norma riflette un approccio innovativo: preparare in patria i lavoratori migranti, fornendo loro competenze tecniche e linguistiche prima dell'ingresso in Italia. L'obiettivo è duplice: ridurre il divario formativo tra domanda e offerta nel mercato italiano, e contribuire allo sviluppo del Paese di origine.
Organizzazione dei corsi
I corsi sono attivati nei Paesi di origine attraverso varie modalità: (a) collaborazione tra enti di formazione italiani (Regioni, ANCI, ENI, enti bilaterali) e autorità locali; (b) iniziativa di organizzazioni datoriali italiane (Confindustria, Coldiretti, Confagricoltura) in accordo con istituzioni locali; (c) progetti finanziati con risorse italiane o UE (FAMI, AICS, Cooperazione allo Sviluppo). I contenuti tipici sono: lingua italiana di base, competenze tecniche per settori specifici (agricoltura, edilizia, ristorazione, assistenza), nozioni di diritti e doveri dei lavoratori in Italia.
Il meccanismo della prelazione
I partecipanti che hanno completato con profitto i corsi ottengono un titolo di prelazione: nelle procedure annuali del decreto flussi (art. 21) godono di una corsia preferenziale. In pratica, le quote del decreto flussi possono riservare percentuali specifiche a chi ha tale titolo. I datori che intendano assumerli presentano domanda con priorità. La normativa attuativa è stata aggiornata più volte; il sistema attualmente operativo prevede sia liste preferenziali sia procedure agevolate.
Coordinamento con accordi bilaterali
L'art. 23 si combina spesso con accordi bilaterali tra Italia e Paesi di origine sulla mobilità lavorativa. Storicamente Italia-Marocco, Italia-Tunisia, Italia-Egitto, Italia-Albania, Italia-Moldavia, Italia-Bangladesh hanno sottoscritto protocolli che prevedono cooperazione formativa e quote preferenziali. Il D.L. 20/2023 ha rilanciato tale modello, anche in attuazione degli orientamenti europei sul Talent Partnership.
Strumento di sviluppo e nesso migrazione-cooperazione
L'art. 23 incarna il concetto di nesso migrazione-sviluppo: la formazione in patria, anche se i partecipanti non emigrano, rafforza il capitale umano e il sistema produttivo locale. Le rimesse dei lavoratori migranti contribuiscono allo sviluppo del Paese di origine. Le competenze acquisite favoriscono, in caso di rientro, il ritorno qualificato. È un modello complementare alle politiche di cooperazione internazionale, in linea con la Global Compact for Migration ONU del 2018 e con la politica UE Talent Partnership.
Criticità e prospettive
Il modello dell'art. 23, pur teoricamente promettente, ha incontrato difficoltà attuative: limitatezza delle risorse, lentezza nei coordinamenti, scarsa effettività delle prelazioni rispetto alle quote complessive del decreto flussi. Il D.L. 20/2023 ha tentato di rilanciare lo strumento, integrandolo con i flussi pluriennali e con i fondi PNRR. La cooperazione con organizzazioni datoriali (Coldiretti, Confindustria) è cruciale per identificare il fabbisogno effettivo. L'integrazione con il livello UE (visa-talent partnership) è un'opportunità.
Massime di Cassazione
Cass. Corte Cost., sent. n. 202/2013
Perché è importante: Ricongiungimento familiare
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Asilo e protezione
Hub del Ministero dell'Interno su procedure di asilo, protezione internazionale e accoglienza.
Protezione internazionale
Indirizzi del Governo su sistema di accoglienza, protezione internazionale e integrazione.
Casi pratici
Caso 1: Tizio: bracciante marocchino formato
Tizio, marocchino, frequenta corso di agraria in Marocco organizzato da Confagricoltura con ente locale. Ottiene attestato e titolo di prelazione. Al decreto flussi successivo è assunto prioritariamente da imprenditore italiano: ingresso con visto D, contratto soggiorno.
Caso 2: Caia: corso di lingua per badanti
Caia, ucraina (pre-2022), partecipa a corso di lingua italiana e nozioni di assistenza domiciliare organizzato da ANOLF. Ottiene attestato A2 e prelazione: assunzione prioritaria come badante con famiglia italiana.
Caso 3: Sempronio: progetto FAMI in Albania
Sempronio, albanese, partecipa a progetto formativo nel settore edilizia finanziato dal FAMI. Riceve titolo di prelazione. Conferma di assunzione da impresa edile italiana al successivo decreto flussi.
Caso 4: Commento applicativo
L'art. 23 TUI incarna il principio della formazione in patria: prepara i lavoratori prima dell'ingresso, riduce il divario formativo, contribuisce allo sviluppo. Lo strumento è stato rilanciato nel 2023 ma resta minoritario nel sistema complessivo dei flussi.
Domande frequenti
Cos'è il titolo di prelazione ex art. 23?
È un titolo preferenziale per l'assunzione, ottenuto dagli stranieri che hanno frequentato in patria corsi di formazione professionale o linguistica organizzati con il coinvolgimento di enti o datori italiani.
Chi organizza i corsi?
Enti italiani (Regioni, ANCI, ENI), organizzazioni datoriali (Confindustria, Coldiretti, Confagricoltura), in accordo con autorità locali e con finanziamenti italiani o UE (FAMI, AICS, Cooperazione).
Come funziona la prelazione?
Nelle procedure del decreto flussi annuale, le domande dei datori per assumere persone con titolo di prelazione hanno corsia preferenziale o quote dedicate. Procedura SUI agevolata.
Si lega ad accordi bilaterali?
Sì, è spesso combinato con protocolli sulla mobilità lavorativa stipulati con Paesi di origine (Marocco, Tunisia, Albania, Moldavia, Bangladesh). Recente rilancio nel D.L. 20/2023.
Contribuisce allo sviluppo del Paese di origine?
Sì, è espressione del nesso migrazione-sviluppo: la formazione resta utile anche se non si emigra; le rimesse dei migranti sostengono lo sviluppo; il rientro qualificato favorisce il trasferimento di competenze.