Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
1. Lo straniero proveniente da un Paese non appartenente all’Unione europea può richiedere una protezione temporanea per gravi calamità che non consentano il rientro in condizioni di sicurezza.
Vedi anche
→T.U. Immigrazione art. 20 - Art. 20 D.Lgs. 286/1998 - Misure straordinarie di accoglienza per…→T.U. Immigrazione art. 21 - Art. 21 D.Lgs. 286/1998 - Determinazione dei flussi di ingresso→T.U. Pubb. Impiego art. 1 - Art. 1 TUPI - Finalità ed ambito di applicazione→CdS art. 1 - Art. 1 C.d.S.: Principi generali→D.Lgs. 36/2023 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 36/2023 - Principio del risultato→Art. 19 D.Lgs. 286/1998 – Divieti di espulsione e di respingimento→Art. 22 D.Lgs. 286/1998 – Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato→Art. 18 D.Lgs. 286/1998 – Soggiorno per motivi di protezione sociale→Art. 23 D.Lgs. 286/1998 – Titoli di prelazione→Art. 17 D.Lgs. 286/1998 – Allontanamento dal territorio nazionale di cittadini di Stati membri dell’Unione europea→Art. 24 D.Lgs. 286/1998 – Lavoro stagionale→Art. 16 D.Lgs. 286/1998 – Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Genesi e ratio dell'istituto
L'art. 20-bis del T.U. Immigrazione, introdotto dal D.Lgs. 85/2003, recepisce la Direttiva 2001/55/CE del Consiglio sulla protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati. È strumento di solidarietà europea, pensato per fronteggiare crisi umanitarie improvvise e su larga scala che renderebbero impraticabile la valutazione individuale delle domande di asilo. La direttiva era stata elaborata dopo le crisi dei Balcani degli anni '90 (Bosnia, Kosovo), ma è rimasta sostanzialmente inattuata fino al 2022, quando è stata attivata in risposta alla guerra in Ucraina.
Il meccanismo di attivazione
L'art. 20-bis prevede che la protezione temporanea sia attivata con decisione del Consiglio dell'Unione europea, deliberata a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, che accerti l'afflusso massiccio di sfollati e definisca i beneficiari (per nazionalità, area di provenienza, data) e la durata. La decisione è vincolante per tutti gli Stati membri. La direttiva consente sia la solidarietà finanziaria (Fondo per l'Asilo, la Migrazione e l'Integrazione - AMIF) sia la solidarietà fisica (ripartizione dei beneficiari tra Stati su base volontaria). La prima applicazione effettiva è stata la Decisione (UE) 2022/382.
La crisi ucraina 2022
Il 4 marzo 2022, una settimana dopo l'invasione russa dell'Ucraina, il Consiglio UE ha adottato la Decisione (UE) 2022/382 che attiva per la prima volta la protezione temporanea, riconoscendola a: (a) cittadini ucraini sfollati dopo il 24 febbraio 2022; (b) loro familiari; (c) cittadini di Paesi terzi residenti in Ucraina con titolo di soggiorno permanente e non in grado di rientrare nel Paese di origine; (d) apolidi residenti in Ucraina. La durata iniziale di 1 anno è stata prorogata più volte (oggi fino al 2026). In Italia il D.P.C.M. 28 marzo 2022 ha attuato la decisione.
Contenuto della protezione
I beneficiari della protezione temporanea ottengono un permesso di soggiorno (in Italia denominato permesso per protezione temporanea) con i seguenti diritti: accesso al mercato del lavoro subordinato e autonomo; accesso ai servizi sanitari ordinari (iscrizione al SSN); accesso all'istruzione obbligatoria per i minori; possibilità di alloggio e assistenza in strutture pubbliche; supporto sociale ed economico (contributi di prima accoglienza). La protezione è personale ma è estesa al nucleo familiare. La libertà di circolazione nello spazio Schengen è garantita.
Coordinamento con la protezione internazionale
La protezione temporanea non sostituisce la protezione internazionale (status di rifugiato, protezione sussidiaria): è strumento autonomo, attivato in fase di emergenza per evitare il collasso dei sistemi nazionali di asilo. Al termine della protezione, i beneficiari possono presentare domanda di protezione internazionale, che sarà esaminata secondo le procedure ordinarie (D.Lgs. 25/2008). Possono anche convertirsi in altro titolo (lavoro, famiglia) se ne sussistono i presupposti. La cessazione della protezione non comporta espulsione automatica.
Profili attuativi italiani
In Italia l'attuazione della protezione temporanea avviene attraverso un'azione coordinata tra Ministero dell'Interno, Prefetture, Questure, Comuni, sistema SAI, ANCI, Croce Rossa, associazioni del terzo settore. La Protezione civile ha un ruolo specifico nella prima accoglienza. Per la crisi ucraina sono state attivate strutture dedicate (centri di accoglienza, ospitalità diffusa). La Conferenza Stato-Regioni ha distribuito le risorse e regolato l'accesso ai servizi. Il modello ha mostrato efficacia, anche se con disomogeneità territoriali.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Casi pratici
Caso 1: Tizia: rifugiata ucraina
Tizia, ucraina, fugge da Kharkiv nel marzo 2022. Arriva in Italia. Ottiene permesso di soggiorno per protezione temporanea ex Decisione UE 2022/382 e art. 20-bis TUI: iscrizione SSN, scuola per i figli, accesso al lavoro.
Caso 2: Caio: residente paese terzo in Ucraina
Caio, indiano studente in Ucraina con permesso permanente, fugge. Beneficia di protezione temporanea come residente in Paese terzo non ricondotto al Paese di origine. Permesso annuale, possibilità di lavoro.
Caso 3: Sempronio: cessazione protezione
Sempronio, ucraino, al termine della protezione temporanea (originariamente 2023, oggi 2026), chiede protezione internazionale: la Commissione esamina secondo procedure ordinarie. Eventualmente può convertirsi in permesso per lavoro.
Caso 4: Commento applicativo
L'art. 20-bis TUI recepisce la Direttiva 2001/55/CE: protezione temporanea attivata con decisione UE, accesso pieno a lavoro, sanità, istruzione. Prima applicazione 2022 (Ucraina). Strumento autonomo rispetto alla protezione internazionale, complementare all'art. 20.
Domande frequenti
Cos'è la protezione temporanea?
È lo strumento UE introdotto dalla Direttiva 2001/55/CE per fronteggiare afflussi massicci di sfollati. Attivata con decisione del Consiglio UE, riconosce ai beneficiari permesso di soggiorno con accesso a lavoro, sanità, istruzione.
Come si attiva?
Con decisione del Consiglio UE a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, che accerta l'afflusso e definisce i beneficiari e la durata. La decisione è vincolante per tutti gli Stati membri. Recepita in Italia dall'art. 20-bis TUI.
Quanto dura?
Inizialmente 1 anno, prorogabile fino a 3 anni complessivi. Per la crisi ucraina la protezione è stata più volte prorogata, oggi fino al 2026. Al termine, i beneficiari possono chiedere protezione internazionale o altri titoli.
Quale differenza con la protezione internazionale?
La protezione temporanea è collettiva, attivata per emergenza, non richiede esame individuale e ha durata limitata. La protezione internazionale (rifugiato, sussidiaria) è individuale, permanente o di lungo periodo, richiede valutazione caso per caso ex D.Lgs. 251/2007.
È stata applicata in Italia?
Sì, per la prima volta nel 2022 per la crisi ucraina (Decisione UE 2022/382), attuata in Italia con D.P.C.M. 28 marzo 2022. Oltre 170.000 persone hanno beneficiato della protezione temporanea in Italia.