← Torna a T.U. Immigrazione (D.Lgs. 286/1998)
Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Prassi e linee guida
  5. Casi pratici
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 4 TUI disciplina l'ingresso regolare dello straniero: ai valichi di frontiera, con passaporto valido e, salvo esenzione, visto d'ingresso rilasciato dall'autorità diplomatica.
  • Lo straniero deve dimostrare di disporre di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e per il rientro nel Paese di origine (criteri quantitativi fissati con D.M.).
  • L'ingresso è rifiutato a chi non risponde ai requisiti, è segnalato nel SIS Schengen, è pericoloso per ordine pubblico, o è stato espulso nei 10 anni precedenti.
  • Sono previsti visti di diverse categorie: turismo, affari, studio, lavoro subordinato/autonomo, motivi familiari, cure mediche, religioso, transito aeroportuale.
  • Il visto può essere Schengen tipo C (max 90/180 gg) o nazionale tipo D per soggiorni più lunghi (>90 gg), che obbliga il rilascio del permesso entro 8 giorni dall'ingresso.
  • L'ingresso per turismo di cittadini di Stati a esenzione visti (Reg. UE 2018/1806) è libero entro i 90 giorni con i requisiti di sussistenza.

Testo dell'articoloVigente

1. L’ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto d’ingresso, salvi i casi di esenzione, e può avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti.

Commento

Il punto di accesso al sistema migratorio italiano

L'art. 4 del T.U. Immigrazione disciplina la fase di ingresso sul territorio nazionale, momento giuridicamente decisivo perché segna il passaggio dalla condizione di straniero esterno a quella di soggetto sottoposto alla giurisdizione italiana. La norma è strutturalmente ricca: definisce i requisiti formali (documenti), quelli sostanziali (mezzi di sussistenza, scopo del viaggio), le cause di rifiuto, le tipologie di visto. È stata più volte modificata, da ultimo con il D.L. 20/2023 convertito in L. 50/2023, per allineare la disciplina nazionale al Codice frontiere Schengen e al Codice dei visti UE (Reg. CE 810/2009).

Documenti di viaggio e visto d'ingresso

Il comma 1 prescrive che l'ingresso avvenga ai valichi di frontiera autorizzati, esibendo passaporto valido (o documento equipollente). Salvo casi di esenzione, lo straniero deve essere munito di visto d'ingresso, atto amministrativo rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente. Il visto è atto di natura discrezionale ma fortemente vincolato, soggetto al sindacato del giudice ordinario per i visti familiari (art. 30 TUI) e del giudice amministrativo per gli altri. Le tipologie di visto sono fissate dal D.M. 850/2011.

Mezzi di sussistenza e finalità del soggiorno

Il comma 3 impone allo straniero di documentare disponibilità di mezzi di sussistenza adeguati alla durata e alla finalità del soggiorno, oltre che, salvo per i soggiorni stabili, per il rientro nel Paese di origine. Le soglie quantitative sono fissate da decreto direttoriale del Ministero dell'Interno, con riferimento all'assegno sociale annuo. La prova può essere fornita con denaro contante, garanzie bancarie, polizze fideiussorie, voucher prepagati. Per ingressi di breve durata sono ammesse anche lettere di invito di residenti che si assumano la responsabilità del soggiorno (cfr. art. 7 TUI).

Cause di rifiuto dell'ingresso

Il comma 3 elenca i motivi per cui l'ingresso è rifiutato anche al titolare di visto: mancanza di documenti, di mezzi, segnalazione nel SIS (Sistema Informativo Schengen) ai fini del non-ammissione, pericolosità per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, condanne per reati ostativi, precedente espulsione non prescritta. Le valutazioni di pericolosità sono discrezionali ma soggette a motivazione adeguata. La segnalazione SIS richiede, in base al Reg. UE 2018/1861, una causa specifica e proporzionata, opponibile davanti al giudice.

Tipologie e durata dei visti

Il visto di breve durata (tipo C) Schengen consente soggiorni fino a 90 giorni nell'arco di 180 ed è valido per tutto lo spazio Schengen. Il visto nazionale di lunga durata (tipo D) consente l'ingresso per soggiorni superiori a 90 giorni e impone al titolare di richiedere il permesso di soggiorno entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso (cfr. art. 5 TUI). Le finalità sono molteplici: turismo, affari, lavoro subordinato, lavoro autonomo, ricongiungimento, studio, missione, cure mediche, motivi religiosi, residenza elettiva. Gli ingressi per lavoro presuppongono il nulla osta dello Sportello Unico per l'Immigrazione.

Esenzioni visti e disciplina UE

L'art. 4 va letto con il Reg. UE 2018/1806, che elenca i Paesi i cui cittadini sono esentati dall'obbligo di visto per soggiorni brevi (USA, Canada, Giappone, Corea del Sud, Brasile, gran parte dell'America Latina). Per tali soggetti l'ingresso resta subordinato al possesso del passaporto, dei mezzi, dello scopo, dell'assenza di cause di rifiuto. Dal 2025 entra a regime il sistema ETIAS (Reg. UE 2018/1240) di pre-autorizzazione elettronica, che modificherà in parte la disciplina degli ingressi turistici.

Massime giurisprudenziali

Corte Cost., sent. n. 250/2010

La Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità del reato di clandestinità (art. 10-bis TUI), affermando la necessità del rispetto dei princìpi di proporzionalità e ragionevolezza.

Perché è importante: Reato di ingresso e soggiorno illegale

Prassi e linee guida

Disciplina generale · Immigrazione e asilo

Hub del Ministero dell'Interno su politiche migratorie, ingresso, soggiorno e asilo.

Leggi il documento su www.interno.gov.it

Politiche · Politiche migratorie

Indirizzi del Governo in materia di politiche migratorie e cooperazione internazionale.

Leggi il documento su www.governo.it

Casi pratici

Caso 1: Tizio: turista brasiliano a Roma

Tizio, brasiliano, vuole visitare Roma 15 giorni. Il Brasile è in lista esenzione: basta passaporto, biglietto di ritorno, prenotazione alberghiera, mezzi per 15 giorni. La PG verifica i requisiti dell'art. 4 TUI.

Caso 2: Caio: studente cinese

Caio, cinese, ammesso a master in università italiana, chiede visto D per studio al consolato. Dimostra iscrizione, alloggio, copertura sanitaria, fondi ~6.000 euro. Entrato, ha 8 giorni per richiedere permesso di soggiorno per studio in Questura.

Caso 3: Sempronio: ingresso rifiutato

Sempronio, segnalato nel SIS Schengen per pregresso espulsione tedesca, atterra a Fiumicino con visto turistico. La PG, verificata la segnalazione, applica il c. 3: rifiuto di ingresso e respingimento verso Paese di provenienza.

Caso 4: Commento applicativo

L'art. 4 TUI è il filtro di legalità all'ingresso. Tre verifiche: documentale (passaporto, visto), sostanziale (mezzi, scopo), negativa (no SIS, no pericolosità, no espulsione). La distinzione visti C/D è cruciale: i primi non danno diritto a permesso di soggiorno, i secondi sì entro 8 giorni.

Domande frequenti

Quali documenti servono per entrare in Italia?

Passaporto valido (o documento equipollente) e, salvo esenzione, visto d'ingresso rilasciato dalla rappresentanza diplomatica italiana. Servono inoltre mezzi di sussistenza adeguati e, se richiesto, prova del rientro nel Paese di origine.

Cos'è il visto Schengen?

È il visto di tipo C, valido per soggiorni di massimo 90 giorni nell'arco di 180 in tutto lo spazio Schengen. È rilasciato secondo le regole del Codice dei visti UE (Reg. CE 810/2009). Per soggiorni più lunghi serve il visto nazionale di tipo D.

Cosa succede se mancano i mezzi di sussistenza?

L'ingresso è rifiutato ex art. 4 c. 3 TUI. La PG di frontiera adotta provvedimento di respingimento (art. 10) e lo straniero è rimesso al vettore o trattenuto fino al rimpatrio. Le soglie sono fissate con decreto del Ministero dell'Interno.

Cos'è la segnalazione SIS?

È l'iscrizione nel Sistema Informativo Schengen ai fini della non ammissione, prevista dal Reg. UE 2018/1861. La segnalazione comporta il rifiuto di ingresso in tutta l'area Schengen ed è opponibile davanti al giudice.

Quanto si può rimanere con visto di lunga durata?

Il visto di tipo D consente l'ingresso per soggiorni superiori a 90 giorni. Entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso lo straniero deve presentare domanda di permesso di soggiorno, che ne determina la durata complessiva del soggiorno regolare.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 52 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.