Indice
In sintesi
- L'art. 10 TUI disciplina il respingimento: misura di polizia adottata dalla PG di frontiera contro lo straniero che si presenta al valico privo dei requisiti dell'art. 4.
- Sono previste due forme: respingimento immediato (al valico) e respingimento differito (Questore, contro chi è entrato eludendo i controlli).
- Il respingimento è atto di natura amministrativa, immediatamente esecutivo, e comporta l'allontanamento verso il Paese di provenienza.
- Sono esclusi dal respingimento i richiedenti asilo (art. 19), i minori non accompagnati, le vittime di tratta e i casi in cui opera il non-refoulement.
- Contro il respingimento è ammesso ricorso al giudice di pace entro 60 giorni; possibile la sospensione cautelare.
- La Direttiva Rimpatri 2008/115/CE e la giurisprudenza CEDU (Hirsi Jamaa c. Italia 2012) hanno imposto vincoli alla portata del respingimento collettivo.
Testo dell'articoloVigente
1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti previsti dal presente testo unico per l’ingresso nel territorio dello Stato.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
La misura del respingimento: ratio e funzione
L'art. 10 del T.U. Immigrazione disciplina il respingimento, misura di polizia con cui le autorità italiane impediscono l'ingresso sul territorio dello straniero che, presentatosi al valico di frontiera, non risponde ai requisiti dell'art. 4 TUI. La ratio è preservare la sovranità dello Stato sull'ammissione e tutelare l'ordine pubblico. La misura è distinta dall'espulsione (art. 13): il respingimento opera prima dell'ingresso, l'espulsione contro chi è già entrato. Negli ultimi anni il respingimento è stato al centro di intenso dibattito politico-giurisprudenziale per la sua applicazione alle frontiere marittime e ai centri di accoglienza.
Respingimento immediato e differito
Il c. 1 distingue due tipologie. Il respingimento immediato è disposto dalla Polizia di frontiera al valico, nei confronti di chi non è munito di documenti o presenta segnalazione SIS o difetto di mezzi: è atto a esecuzione istantanea, lo straniero è rimesso al vettore o riconsegnato al Paese di provenienza. Il respingimento differito, previsto al c. 2, è disposto dal Questore contro chi è entrato eludendo i controlli (sbarchi clandestini, attraversamenti irregolari): si applica anche dopo l'ingresso, finché lo straniero non abbia titolo di soggiorno regolare.
Le esclusioni e il principio di non-refoulement
L'art. 10 c. 4 esclude dall'applicabilità del respingimento alcune categorie: i richiedenti protezione internazionale (in coerenza con l'art. 33 Convenzione di Ginevra e con la Direttiva 2013/32/UE sulle procedure di asilo); i minori non accompagnati (cfr. art. 31 TUI e L. 47/2017); le vittime di tratta. Opera inoltre il principio di non-refoulement codificato all'art. 19 TUI: divieto di respingere verso Paesi dove lo straniero rischi persecuzione o trattamenti inumani.
Tutela giurisdizionale
Contro il provvedimento di respingimento è ammesso ricorso al giudice di pace entro 60 giorni dalla notifica (D.Lgs. 150/2011, art. 18). Il ricorso non sospende automaticamente l'esecuzione, ma il giudice può disporre la sospensione cautelare in presenza di gravi motivi. La giurisprudenza ha valorizzato l'effettività del rimedio (CEDU, art. 13): tradotto nella lingua nota allo straniero, accessibile anche dall'estero, con possibilità di rappresentanza legale gratuita. La Corte costituzionale ha più volte richiamato la necessità di un sindacato pieno sull'atto.
Il caso Hirsi Jamaa e i respingimenti collettivi
La sentenza CEDU Hirsi Jamaa e altri c. Italia del 23 febbraio 2012 ha condannato l'Italia per la pratica dei respingimenti collettivi in alto mare verso la Libia (2009): violazione dell'art. 3 CEDU (rischio trattamenti inumani in Libia), dell'art. 4 Protocollo 4 (divieto espulsioni collettive), dell'art. 13 (effettività del ricorso). La pronuncia ha imposto un cambio di paradigma: ogni respingimento deve essere individuale, motivato, preceduto da identificazione e valutazione del rischio. Le politiche successive (memorandum Italia-Libia 2017, accordi con Tunisia) continuano a generare contenzioso davanti a CEDU e Corte di giustizia UE.
Profili operativi e responsabilità del vettore
L'art. 10 prevede che, in caso di respingimento, lo straniero sia rimesso al vettore (compagnia aerea, marittima, terrestre) che ne ha curato l'ingresso. Il vettore risponde delle spese di rientro e dell'eventuale custodia in zona di transito. Si applicano le norme della Convenzione di Chicago sull'aviazione civile e gli atti UE che disciplinano le responsabilità delle compagnie. Per gli ingressi non autorizzati (sbarchi), il rimpatrio è curato dall'Autorità di pubblica sicurezza, eventualmente con accordi bilaterali di riammissione (Tunisia, Egitto, Marocco).
Massime giurisprudenziali
Corte Cost., sent. n. 245/2011
Perché è importante: Diritto al matrimonio dello straniero
Prassi e linee guida
Permessi di soggiorno · Permessi di soggiorno e visti
Min. Interno
Hub del Ministero dell'Interno su visti, permessi di soggiorno e relativi adempimenti.
Leggi il documento su www.interno.gov.itPolitiche del lavoro · Lavoratori stranieri
Lavoro.gov.it
Hub del Ministero del Lavoro su disciplina, ingresso e tutela dei lavoratori stranieri.
Leggi il documento su www.lavoro.gov.itCasi pratici
Caso 1: Tizio: respingimento al valico aeroportuale
Tizio, atterra a Fiumicino con visto turistico ma è segnalato nel SIS Schengen su iniziativa tedesca. La PG dispone respingimento immediato ex art. 10 c. 1: rimesso al vettore aereo, rientro in Brasile entro 24 ore.
Caso 2: Caio: sbarco e respingimento differito
Caio, tunisino, sbarca a Lampedusa eludendo i controlli. Identificato, non chiede asilo, non è minore né vittima di tratta. Il Questore dispone respingimento differito ex art. 10 c. 2: rimpatrio in Tunisia in base all'accordo bilaterale.
Caso 3: Sempronio: richiedente asilo, respingimento illegittimo
Sempronio, siriano, sbarca e manifesta volontà di chiedere asilo. Il respingimento è vietato ex art. 10 c. 4 e art. 19 TUI: deve essere indirizzato alla Commissione territoriale per la procedura di protezione.
Caso 4: Commento applicativo
Il respingimento è strumento operativo del controllo di frontiera ma è soggetto a tutele: divieto di refoulement, esclusione di richiedenti asilo e minori, sindacato giurisdizionale. CEDU (Hirsi Jamaa) impone individualizzazione e motivazione. Politiche di esternalizzazione (Libia, Tunisia) restano controverse.
Domande frequenti
Cos'è il respingimento?
È la misura di polizia con cui le autorità italiane impediscono l'ingresso o allontanano lo straniero che si è presentato alla frontiera senza i requisiti dell'art. 4 TUI. Disciplinato dall'art. 10 TUI.
Qual è la differenza tra respingimento immediato e differito?
L'immediato è disposto dalla PG di frontiera al valico contro chi non è ammesso (mancanza documenti, mezzi, SIS). Il differito è disposto dal Questore contro chi è entrato eludendo i controlli, finché non abbia titolo regolare.
Si può respingere un richiedente asilo?
No, mai. L'art. 10 c. 4 e l'art. 19 TUI escludono il respingimento dei richiedenti protezione internazionale (Convenzione di Ginevra art. 33), dei minori non accompagnati, delle vittime di tratta. Opera il principio di non-refoulement.
Come si impugna un respingimento?
Con ricorso al giudice di pace entro 60 giorni dalla notifica ex D.Lgs. 150/2011 art. 18. Il giudice può sospendere l'esecuzione in presenza di gravi motivi. Garantita assistenza legale e traduzione.
Cosa ha detto la CEDU sui respingimenti collettivi?
Nella sentenza Hirsi Jamaa (2012) ha condannato l'Italia per i respingimenti collettivi in mare verso la Libia, violando l'art. 3 CEDU, l'art. 4 Protocollo 4 e l'art. 13. Ogni respingimento deve essere individuale e motivato.
Vedi anche