In sintesi
- L'art. 31 TUI raccoglie le disposizioni a favore dei minori stranieri: principio cardine del superiore interesse del minore (Convenzione di New York 1989).
- I figli minori dello straniero con cui convivono sono iscritti nel suo permesso di soggiorno (o ne ottengono uno proprio).
- Il c. 3 prevede l'autorizzazione temporanea al soggiorno del familiare straniero del minore per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore stesso, anche oltre le ordinarie norme.
- I minori non accompagnati (MSNA) godono di tutele rafforzate (L. 47/2017): non rimpatriabili salvo per ricongiungimento, accoglienza dedicata, nomina di tutore.
- L'espulsione del minore è possibile solo con autorizzazione del Tribunale per i Minorenni, e in casi tassativi.
- Si recepiscono CRC ONU 1989, Direttiva 2011/36/UE (tratta), Convenzione di Lanzarote (abusi), Convenzione dell'Aja sulla protezione internazionale dei minori.
Testo dell'articoloVigente
1. Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di età e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Il minore straniero: tutela rafforzata
L'art. 31 del T.U. Immigrazione raccoglie le disposizioni a favore dei minori stranieri, codificando il principio del superiore interesse del minore sancito dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989 (CRC, ratificata con L. 176/1991). La norma è espressione del riconoscimento internazionale che il minore, per la sua vulnerabilità, merita tutela rafforzata in ogni ambito, compreso quello migratorio. Si combina con la L. 47/2017 sui minori stranieri non accompagnati, con il D.Lgs. 142/2015 sull'accoglienza, con l'art. 31 Cost. (tutela della maternità, dell'infanzia, della gioventù).
Iscrizione nel permesso del genitore
Il c. 1 prevede che i figli minori dello straniero con cui convivono sono iscritti nel permesso di soggiorno del genitore o nel proprio passaporto. La regola garantisce la continuità della tutela: i minori seguono la posizione amministrativa del genitore, anche in caso di rinnovo, conversione, revoca. Al compimento del quattordicesimo anno il minore può ottenere un permesso proprio. Al maturare dei 18 anni, il permesso può essere convertito in altro titolo (studio, lavoro), come previsto dall'art. 32 TUI.
L'autorizzazione temporanea per gravi motivi
Il c. 3 è una delle norme più rilevanti dell'art. 31: in casi eccezionali, il Tribunale per i Minorenni può autorizzare il familiare straniero, anche se irregolare, a entrare o restare in Italia per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore. La norma consente la regolarizzazione del genitore o convivente straniero anche al di fuori dei requisiti ordinari, in considerazione dell'esigenza del minore. La giurisprudenza (Cass. Sez. Un. 21799/2010) ha consolidato l'orientamento estensivo: il rischio di danno grave allo sviluppo del minore può derivare dal distacco dal genitore. Strumento essenziale di tutela contro le espulsioni di genitori di minori italiani o stabili in Italia.
Minori non accompagnati: la L. 47/2017
I minori stranieri non accompagnati (MSNA) sono soggetti a tutele particolari, codificate dalla L. 47/2017 (legge Zampa). I MSNA non possono essere mai respinti né espulsi (salvo eccezionali ragioni di sicurezza autorizzate dal Tribunale per i Minorenni), beneficiano di accoglienza dedicata in strutture per minori, hanno diritto alla nomina di un tutore volontario, accedono a percorsi di integrazione (scuola, formazione, lavoro al 18° anno), godono di tutele specifiche su identificazione (con assistenza di mediatore), determinazione dell'età (in casi dubbi, accertamento multidisciplinare con esclusione di radiografie ossee sole).
Espulsione del minore: regime tassativo
Il c. 4 disciplina l'espulsione del minore: è possibile solo con autorizzazione del Tribunale per i Minorenni, e in casi tassativi: motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato (gravi), o per ricongiungimento con i propri genitori nel Paese di origine, se nel superiore interesse del minore. La procedura è giurisdizionale: il minore è ascoltato, è assistito da difensore e da mediatore, il Tribunale valuta l'interesse del minore. L'espulsione amministrativa ordinaria (art. 13 TUI) è esclusa.
Profili attuativi e sistema di accoglienza
Il sistema di accoglienza dei minori stranieri è articolato: prima accoglienza in strutture governative ad alta specializzazione (max 30 giorni), seconda accoglienza in strutture SAI o in famiglie affidatarie. Il Comitato per i Minori Stranieri (art. 33 TUI) e l'Autorità Garante per l'Infanzia svolgono funzioni di indirizzo. ANCI, UNICEF, Save the Children e numerose associazioni intervengono operativamente. La L. 47/2017 ha previsto l'affidamento familiare come modalità preferenziale di accoglienza dei MSNA, in alternativa alle strutture, in coerenza con il principio del best interest of the child.
Prassi e linee guida
Ministero dell'Interno
Ministero dell'Interno
Leggi il documento su www.interno.gov.itCasi pratici
Caso 1: Tizio: padre di minore in cura specialistica
Tizio, ucraino irregolare, ha figlio di 7 anni in cura per grave patologia in Italia. Il Tribunale per i Minorenni autorizza il soggiorno ex art. 31 c. 3 TUI: permesso temporaneo per assistenza. Soggiorno regolare e continuativo.
Caso 2: Caio: MSNA afghano
Caio, 16enne afghano, arriva non accompagnato. Identificazione protetta in hotspot, accoglienza in struttura dedicata, nomina di tutore volontario, scuola, percorso di integrazione. A 18 anni, conversione in permesso per studio o lavoro ex art. 32 TUI.
Caso 3: Sempronio: espulsione minore
Sempronio, 17enne irregolare, indiziato di reati. Il Prefetto chiede al Tribunale per i Minorenni autorizzazione all'espulsione. Tribunale rifiuta: superiore interesse del minore (scuola, integrazione, no familiari nel Paese di origine). Accolto in struttura dedicata.
Caso 4: Commento applicativo
L'art. 31 TUI garantisce ai minori tutela rafforzata: iscrizione nel permesso del genitore, autorizzazione per gravi motivi (c. 3), regime speciale per MSNA (L. 47/2017), espulsione solo con autorizzazione TM. Principio del superiore interesse del minore (CRC 1989) è parametro guida.
Domande frequenti
Cos'è il superiore interesse del minore?
È il principio sancito dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989, art. 3: in ogni decisione che riguardi un minore, il suo interesse deve essere considerato preminente. È parametro guida dell'art. 31 TUI e di tutta la disciplina dei minori stranieri.
I figli minori sono iscritti nel mio permesso?
Sì, fino al 14° anno. Successivamente possono ottenere permesso proprio. Al compimento dei 18 anni, conversione in altro titolo (studio, lavoro) secondo l'art. 32 TUI.
Cos'è l'autorizzazione per gravi motivi (c. 3)?
È l'autorizzazione del Tribunale per i Minorenni al soggiorno del familiare straniero del minore, anche se irregolare, quando lo richieda lo sviluppo psicofisico del minore. Strumento essenziale per evitare espulsioni di genitori di minori in Italia.
Cos'è un MSNA?
Minore Straniero Non Accompagnato: minore senza genitori o tutori in Italia. Beneficia di tutele rafforzate dalla L. 47/2017: divieto di rimpatrio, accoglienza dedicata, nomina di tutore volontario, percorso di integrazione.
Quando si può espellere un minore?
Solo con autorizzazione del Tribunale per i Minorenni e in casi tassativi: gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza, o ricongiungimento con genitori nel Paese di origine se nel superiore interesse del minore. Procedura giurisdizionale con difensore e mediatore.
Vedi anche