Indice
In sintesi
- L'art. 9 TUI disciplina il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo: titolo di durata illimitata rilasciato a chi soggiorna regolarmente in Italia da almeno 5 anni.
- Requisiti: reddito non inferiore all'assegno sociale (familiari: importi maggiorati); alloggio idoneo; conoscenza della lingua italiana livello A2; assenza di pericolosità.
- Recepisce la Direttiva 2003/109/CE: garantisce mobilità nello spazio UE (può soggiornare in altri Stati membri alle condizioni previste).
- Il permesso UE di lungo periodo non scade, ma il documento fisico va rinnovato ogni 10 anni; può essere revocato per assenze prolungate o gravi motivi.
- Garantisce parità di trattamento con il cittadino per accesso al lavoro, prestazioni di sicurezza sociale, istruzione, riconoscimento dei titoli professionali.
- Non si applica a richiedenti asilo non riconosciuti, soggiornanti per motivi temporanei (studio, lavoro stagionale), distaccati internazionali, diplomatici.
Testo dell'articoloVigente
1. Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, può chiedere il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Il «soggiornante di lungo periodo»: una categoria europea
L'art. 9 del T.U. Immigrazione disciplina il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, recepimento nazionale della Direttiva 2003/109/CE. Si tratta del titolo di soggiorno stabile per gli stranieri che, dopo cinque anni di soggiorno regolare e continuativo in uno Stato membro, dimostrino integrazione economica, abitativa e linguistica. Il permesso ha durata illimitata (il documento fisico viene rinnovato ogni 10 anni) e consente al titolare la libera circolazione e il soggiorno in altri Stati UE alle condizioni della direttiva. È l'approdo naturale del percorso di stabilizzazione dello straniero in Italia.
Requisiti per il rilascio
Per ottenere il permesso UE di lungo periodo il richiedente deve dimostrare: (a) cinque anni di soggiorno regolare e continuativo (non sono computate le assenze superiori a sei mesi consecutivi né a dieci mesi complessivi nel quinquennio); (b) titolarità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, con quote aggiuntive per ciascun familiare a carico; (c) disponibilità di un alloggio idoneo (parametri di edilizia residenziale pubblica); (d) conoscenza della lingua italiana di livello A2, accertata con test o titolo di studio; (e) assenza di condanne ostative o pericolosità per la sicurezza dello Stato.
Il procedimento di rilascio
La domanda è presentata al Questore della provincia di domicilio tramite kit postale o sportello dedicato. La Questura verifica i requisiti (reddituali tramite documentazione fiscale; alloggiativi tramite certificato comunale; linguistici tramite attestato; integrità tramite acquisizione di certificati penali). Il rilascio avviene entro un congruo termine. La giurisprudenza amministrativa ha richiesto particolare rigore istruttorio: il diniego deve essere motivato e i requisiti vanno valutati nel loro complesso, con attenzione ai legami familiari (art. 8 CEDU).
La parità di trattamento e i diritti del soggiornante UE
Il titolare del permesso UE di lungo periodo gode di parità di trattamento con il cittadino italiano in materia di accesso al lavoro subordinato e autonomo, alle prestazioni di sicurezza sociale, all'istruzione e formazione professionale, al riconoscimento di diplomi e qualifiche. Sono fatte salve eccezioni espressamente previste (es. accesso a determinati impieghi pubblici riservati al cittadino italiano). Il soggiornante può anche presentare domanda di cittadinanza italiana ex L. 91/1992 al maturare di ulteriori condizioni (10 anni di residenza, requisiti di integrazione).
Mobilità nello spazio UE
La Direttiva 2003/109/CE attribuisce al titolare di permesso UE di lungo periodo il diritto di soggiornare in altri Stati membri per lavoro subordinato, autonomo, studio o per altri scopi disciplinati dalla normativa nazionale. È un diritto qualificato, non automatico: il secondo Stato membro può subordinare il soggiorno al rispetto di condizioni reddituali e di integrazione. Il diritto alla mobilità è uno dei tratti distintivi del permesso UE rispetto al permesso nazionale, e ne fa uno strumento di integrazione europea.
Revoca, scadenza e tutela
Il permesso UE di lungo periodo è revocato in caso di: assenza dal territorio dell'Unione per oltre 12 mesi consecutivi (salvo motivi giustificati); acquisto di soggiorno di lungo periodo in altro Stato membro; gravi motivi di sicurezza pubblica o di ordine pubblico, valutati alla luce dei legami familiari e della durata del soggiorno (Corte cost. 202/2013; CGUE C-636/16). Il documento fisico va rinnovato ogni dieci anni con procedura semplificata. Il diniego o la revoca sono impugnabili al Tribunale ordinario, sezione specializzata immigrazione.
Massime giurisprudenziali
Corte Cost., sent. n. 250/2010
Perché è importante: Reato di ingresso e soggiorno illegale
Pronunce della Corte Costituzionale
Sentenza n. /
Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.itPrassi e linee guida
Disciplina generale · Immigrazione e asilo
Min. Interno
Hub del Ministero dell'Interno su politiche migratorie, ingresso, soggiorno e asilo.
Leggi il documento su www.interno.gov.itPolitiche · Politiche migratorie
Governo
Indirizzi del Governo in materia di politiche migratorie e cooperazione internazionale.
Leggi il documento su www.governo.itCasi pratici
Caso 1: Tizio: 6 anni in Italia, lavoro stabile
Tizio, marocchino, ha 6 anni di permesso per lavoro, contratto indeterminato (24.000 euro/anno), alloggio idoneo, A2. Presenta domanda di permesso UE di lungo periodo: Questura verifica i requisiti e rilascia il titolo a durata illimitata.
Caso 2: Caia: 5 anni con permesso famiglia
Caia, ucraina ricongiunta al marito 5 anni fa, ha titolo familiare. Documenta reddito proprio dell'assegno sociale, alloggio, A2. Ottiene il permesso UE di lungo periodo: indipendenza dal coniuge, parità di trattamento sul lavoro.
Caso 3: Sempronio: revoca per assenza
Sempronio, titolare di permesso UE da 8 anni, si trasferisce in Marocco per 18 mesi. Al ritorno la Questura revoca il titolo per assenza > 12 mesi ex art. 9 c. 7 TUI. Sempronio dovrebbe ripartire dal permesso ordinario.
Caso 4: Commento applicativo
Il permesso UE di lungo periodo è l'approdo di stabilizzazione: durata illimitata, parità con il cittadino, mobilità nell'UE. Requisiti severi: 5 anni di soggiorno regolare, reddito, alloggio, A2. La giurisprudenza (CGUE, Cassazione, Consiglio di Stato) tutela il titolare contro revoche sproporzionate.
Domande frequenti
Cos'è il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo?
È il titolo a durata illimitata previsto dall'art. 9 TUI in recepimento della direttiva 2003/109/CE. Richiede 5 anni di soggiorno regolare, reddito, alloggio idoneo, conoscenza dell'italiano A2 e assenza di pericolosità.
Quanto reddito serve?
Non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, con maggiorazioni per ciascun familiare a carico. Le soglie sono aggiornate annualmente. Il reddito può derivare da lavoro subordinato, autonomo, pensione o altre fonti regolari.
Si perde se vado all'estero?
Sì, in caso di assenza dal territorio UE per oltre 12 mesi consecutivi, salvo motivi giustificati. Il c. 7 dell'art. 9 prevede la revoca; al ritorno occorre presentare nuova domanda con i requisiti dell'art. 5 (permesso ordinario).
Posso lavorare in altri Paesi UE?
Sì, è uno dei tratti distintivi del permesso UE di lungo periodo. La Direttiva 2003/109/CE consente il soggiorno in altro Stato membro per lavoro, studio o altri scopi, alle condizioni della normativa nazionale del secondo Stato (talora con requisiti reddituali aggiuntivi).
Posso chiedere la cittadinanza italiana?
Sì, al maturare di 10 anni di residenza legale e dei requisiti di integrazione previsti dalla L. 91/1992. Il permesso UE di lungo periodo è una tappa intermedia verso la cittadinanza, non sostituisce il procedimento di naturalizzazione.
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