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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Prassi e linee guida
  5. Casi pratici
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 7 TUI impone al chiunque dia alloggio, anche temporaneamente, a uno straniero o lo assuma per qualsiasi attività di darne comunicazione scritta entro 48 ore all'autorità di pubblica sicurezza.
  • L'obbligo riguarda ospitanti (privati, alberghi, locazioni), datori di lavoro e chi cede in uso immobili: la comunicazione include generalità e titolo di soggiorno.
  • Sono esentati dall'obbligo gli alberghi che già registrano gli ospiti ai sensi del T.U.L.P.S.; per gli altri vige il dovere di comunicazione apposita.
  • L'inottemperanza è sanzionata amministrativamente con pena pecuniaria; in casi di favoreggiamento all'immigrazione irregolare scattano profili penali (art. 12 TUI).
  • Norma di monitoraggio: consente alle questure di tracciare presenze e movimenti dello straniero, integrando la dichiarazione di domicilio dell'art. 6 TUI.
  • L'obbligo opera indipendentemente dalla regolarità del soggiorno dell'ospitato: in caso di ospitalità a irregolari, l'ospitante può rispondere di favoreggiamento.

Testo dell'articoloVigente

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze, è tenuto a darne comunicazione scritta all’autorità locale di pubblica sicurezza entro le 48 ore successive.

Commento

Un obbligo di collaborazione informativa

L'art. 7 del T.U. Immigrazione impone a chi dia alloggio o ospitalità, anche a titolo gratuito e per un tempo limitato, a uno straniero, di darne comunicazione scritta entro 48 ore alle autorità di pubblica sicurezza. La norma estende l'obbligo a chi assuma uno straniero in qualsiasi forma di rapporto lavorativo (anche occasionale) e a chi gli ceda in proprietà, in uso o in locazione un immobile. La ratio è il monitoraggio della presenza degli stranieri sul territorio, in funzione del controllo amministrativo migratorio.

Soggetti obbligati e contenuto della comunicazione

Sono obbligati: privati che ospitano stranieri (parenti, amici, conoscenti); locatori, sublocatori e proprietari; albergatori (con specifica disciplina); datori di lavoro per qualsiasi rapporto, anche di breve durata o accessorio; chi cede in uso a qualsiasi titolo (comodato, affidamento) immobili. La comunicazione include le generalità complete dello straniero, il titolo di soggiorno (estremi del permesso o del visto), la durata e il luogo dell'ospitalità o del rapporto, gli estremi del documento di viaggio. Va presentata in forma scritta alla Questura competente per territorio.

Il regime degli alberghi e delle strutture ricettive

Per gli alberghi e le strutture ricettive la disciplina dell'art. 7 si combina con quella del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931, artt. 109 e 110), che già impone la denuncia delle persone alloggiate entro 24 ore. Le strutture albergative, dunque, non devono presentare comunicazione separata: il loro registro degli ospiti, oggi telematico tramite il portale Alloggiati Web del Ministero dell'Interno, assolve all'obbligo. L'integrazione semplifica i procedimenti senza ridurre il livello informativo.

Profili sanzionatori

L'inottemperanza all'obbligo è sanzionata con sanzione amministrativa pecuniaria (importi modulati in base alla gravità). In casi più gravi, in cui l'ospitalità o l'assunzione siano funzionali al favoreggiamento dell'immigrazione irregolare, scattano i reati dell'art. 12 TUI (favoreggiamento, reclutamento, sfruttamento). Per il lavoro irregolare a stranieri privi di permesso operano poi le sanzioni dell'art. 22 c. 12 TUI e del D.Lgs. 109/2012 (recepimento direttiva sanzioni).

Coordinamento con la dichiarazione di domicilio

L'art. 7 si integra con l'obbligo dello straniero, ex art. 6 c. 8 TUI, di comunicare il proprio domicilio. Le informazioni provenienti dalle due fonti consentono alle autorità di mantenere aggiornata la mappa delle presenze: dato l'utilizzo a fini di notifiche, controlli, rinnovi del permesso, ricongiungimenti familiari. La comunicazione dell'ospitante non sostituisce quella dello straniero, e viceversa: entrambe sono dovute autonomamente.

Profili di tutela e proporzionalità

L'istituto è stato talora criticato come strumento di controllo invasivo, in particolare quando applicato all'ospitalità privata. La giurisprudenza ha richiamato la necessità di un'interpretazione proporzionata: la comunicazione di ospitalità di breve durata (es. una notte, un weekend) tra parenti o amici, qualora oggettivamente innocua, può sfuggire all'obbligo. In ogni caso, l'ospitante non è tenuto a verificare la regolarità del soggiorno dell'ospitato (compito riservato alle autorità), salvo che vi siano elementi di sospetto che integrino il favoreggiamento.

Massime giurisprudenziali

Corte Cost., sent. n. 250/2010

La Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità del reato di clandestinità (art. 10-bis TUI), affermando la necessità del rispetto dei princìpi di proporzionalità e ragionevolezza.

Perché è importante: Reato di ingresso e soggiorno illegale

Prassi e linee guida

Disciplina generale · Immigrazione e asilo

Hub del Ministero dell'Interno su politiche migratorie, ingresso, soggiorno e asilo.

Leggi il documento su www.interno.gov.it

Politiche · Politiche migratorie

Indirizzi del Governo in materia di politiche migratorie e cooperazione internazionale.

Leggi il documento su www.governo.it

Casi pratici

Caso 1: Tizio: ospita un parente dall'estero

Tizio, residente a Milano, ospita per due settimane il cugino marocchino in vacanza. Entro 48 ore dall'arrivo presenta in Questura il modello di comunicazione di ospitalità ex art. 7 TUI, indicando generalità, visto e durata.

Caso 2: Caio: locazione a uno straniero

Caio, proprietario, loca un appartamento a una famiglia ucraina con permesso. Entro 48 ore dalla consegna chiavi presenta la comunicazione, indicando gli estremi del permesso. L'omessa comunicazione comporta sanzione amministrativa pecuniaria.

Caso 3: Sempronio: assume un lavoratore domestico

Sempronio assume una colf filippina convivente. Oltre al contratto di lavoro e al contratto di soggiorno ex art. 5-bis TUI, deve presentare comunicazione di ospitalità ex art. 7 entro 48 ore dall'inizio del rapporto.

Caso 4: Commento applicativo

L'art. 7 TUI impone collaborazione informativa a chi entra in rapporto con lo straniero (ospitalità, lavoro, locazione). L'obbligo è autonomo rispetto alla dichiarazione di domicilio ex art. 6. Le sanzioni sono amministrative; profili penali emergono solo nel favoreggiamento.

Domande frequenti

Chi deve comunicare l'ospitalità?

Chi ospita uno straniero, lo assume o gli cede un immobile in uso, anche temporaneamente. La comunicazione va presentata in Questura entro 48 ore dall'inizio dell'ospitalità o del rapporto, ex art. 7 TUI.

Gli alberghi devono fare la comunicazione?

No, non separata: assolvono all'obbligo tramite la registrazione degli ospiti ex artt. 109-110 T.U.L.P.S., oggi attraverso il portale Alloggiati Web del Ministero dell'Interno.

Cosa rischia chi non comunica?

Sanzione amministrativa pecuniaria. In casi di favoreggiamento all'immigrazione irregolare (es. ospitalità sistematica di clandestini in cambio di compensi) scatta il reato dell'art. 12 TUI.

L'ospitante deve verificare la regolarità dell'ospitato?

No, è compito delle autorità. L'ospitante è tenuto a indicare il titolo di soggiorno comunicato dall'ospitato. Solo in presenza di elementi di sospetto che integrino il favoreggiamento può rispondere penalmente.

Vale anche per l'ospitalità di breve durata?

In linea di principio sì, sopra le 48 ore. La giurisprudenza ha richiesto interpretazione proporzionata: l'ospitalità innocua di una notte tra parenti può talora sfuggire all'obbligo. Per sicurezza è consigliabile sempre comunicare.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 52 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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