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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 18 del D.Lgs. 81/2015 stabilisce il criterio per il computo dei lavoratori intermittenti ai fini dell'applicazione delle discipline legali e contrattuali che usano il numero dei dipendenti come soglia rilevante. Il lavoratore intermittente si computa in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre. Questo criterio, simile a quello previsto per i lavoratori part-time dall'art. 9 ma con l'arco semestrale anziché settimanale, garantisce che le aziende non aggirino artificialmente le soglie dimensionali (ad esempio i 15 dipendenti per l'art. 18 Statuto Lavoratori) ricorrendo massicciamente al lavoro intermittente. Il calcolo va effettuato separatamente per i lavoratori intermittenti e sommato a quello dei part-timer e dei dipendenti a tempo pieno.

Testo dell'articoloVigente

Art. 18 D.Lgs. 81/2015 — Computo lavoratore intermittente

D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 — Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

1. Ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, il lavoratore intermittente è computato in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre.

Commento

Ratio della norma

Il computo proporzionale dei lavoratori intermittenti risponde alla stessa logica dell'art. 9 per i part-timer: l'orario di lavoro ridotto (nel caso degli intermittenti, la presenza effettiva anziché quella teorica) deve riflettersi nel peso attribuito al lavoratore ai fini delle soglie dimensionali. Sarebbe irrazionale equiparare un lavoratore intermittente che ha lavorato dieci giorni nel semestre a un lavoratore a tempo pieno nei calcoli che determinano soglie rilevanti per l'intera organizzazione aziendale.

Analisi e struttura

La norma è di estrema sintesi: il lavoratore intermittente si computa «in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre». Il semestre è l'arco temporale di riferimento (diversamente dall'art. 9 che guarda alla settimana). Il calcolo si effettua sommando le ore o le giornate effettivamente lavorate nel semestre e dividendole per l'orario normale del semestre: il risultato è un valore proporzionale (0 < x ≤ 1) che viene sommato agli altri lavoratori per ottenere il numero complessivo ai fini della soglia.

Quando si applica

Il criterio si applica ogni volta che una norma di legge o contrattuale usa il numero dei dipendenti come soglia: art. 18 Statuto Lavoratori, L. 68/1999 (lavoratori disabili), obblighi di RSU, RSA, obblighi in materia di sicurezza. La scansione semestrale del computo implica che il «peso» di un lavoratore intermittente varia ogni sei mesi in funzione del lavoro effettivamente reso.

Confronto e norme correlate

La norma è parallela all'art. 9 (computo dei part-timer) ma adotta il semestre come unità di misura anziché la settimana, tenendo conto della discontinuità strutturale dell'intermittente. I due criteri si sommano quando un'azienda ha sia part-timer sia lavoratori intermittenti: occorre calcolare separatamente i pesi di ciascun gruppo e sommarli ai dipendenti a tempo pieno per ottenere il numero complessivo.

Problemi applicativi

Il principale problema è stabilire l'orario normale di riferimento per il calcolo: si usa l'orario normale legale (40 ore settimanali × 26 settimane = 1.040 ore per semestre) o l'orario normale contrattuale (che può essere inferiore)? La dottrina prevalente ritiene che si debba usare l'orario normale applicato ai lavoratori a tempo pieno nell'azienda, che può essere quello del CCNL. Un secondo problema riguarda la cadenza del computo: si fa una fotografia semestrale (a gennaio e luglio?) o si calcola il «semestre mobile»? La norma non specifica, lasciando spazio a incertezze applicative che i consulenti del lavoro risolvono con approcci convenzionali.

Casi pratici

Caso 1: Computo semestrale per la soglia dell'art. 18

Caso 2: Intermittenti che fanno superare la soglia

Caso 3: Computo combinato part-time e intermittenti

Domande frequenti

Come si conta un lavoratore intermittente ai fini delle soglie di legge?

In proporzione all'orario effettivamente lavorato nel semestre rispetto all'orario normale svolto dai lavoratori a tempo pieno. Se nel semestre il lavoratore ha lavorato il 30% del normale, vale 0,3 ai fini del computo. Il risultato si somma agli altri lavoratori (interi per i dipendenti a tempo pieno, proporzionali per part-timer) per calcolare il numero complessivo.

Perché il computo usa il semestre e non la settimana?

Perché la discontinuità del lavoro intermittente si distribuisce su periodi lunghi, spesso irregolari: usare la settimana come periodo di riferimento darebbe un risultato distorto (zero nelle settimane non lavorate, pieno in quelle lavorate). Il semestre fornisce una media più rappresentativa dell'effettiva presenza del lavoratore intermittente nell'organizzazione aziendale.

Le soglie dimensionali possono essere raggiunte grazie ai soli intermittenti?

Sì. Se l'azienda usa molti lavoratori intermittenti con un orario semestrale elevato, il loro peso cumulato può portare al raggiungimento di soglie rilevanti (es. 15 dipendenti). Il datore deve monitorare regolarmente il computo semestrale per verificare la propria situazione rispetto alle soglie che attivano obblighi legali aggiuntivi.

Come si calcola l'orario normale di riferimento per il semestre?

Si usa l'orario normale applicato ai lavoratori a tempo pieno nell'azienda, tipicamente quello previsto dal CCNL applicato. Con un orario normale di 40 ore settimanali e 26 settimane per semestre, il riferimento è 1.040 ore. Se il CCNL prevede 36 ore settimanali, si usano 936 ore. Il lavoratore intermittente che ha lavorato X ore si computa come X diviso l'orario normale del semestre.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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