Testo dell'articoloVigente
Art. 14 D.Lgs. 81/2015 — Divieti lavoro intermittente
D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 — Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)
1. Il contratto di lavoro intermittente non può essere stipulato:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi, a norma degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente ovvero presso unità produttive nelle quali è operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
c) da parte delle imprese che non hanno effettuato la valutazione dei rischi ai sensi della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Commento
Ratio della norma
I divieti dell'art. 14 presidiano tre situazioni particolarmente sensibili: il conflitto collettivo (sciopero), la crisi aziendale (licenziamenti collettivi, CIG) e la sicurezza sul lavoro. Consentire il lavoro a chiamata in queste situazioni snaturerebbe le tutele approntate dall'ordinamento: un datore che usa i lavoratori intermittenti per coprire le posizioni degli scioperanti svuota di senso il diritto di sciopero; chi ricorre all'intermittente dopo aver ridotto il personale attraverso licenziamenti collettivi elude le norme che condizionano queste procedure a specifici presupposti.
Analisi e struttura
Il comma 1 elenca tre ipotesi di divieto in forma tassativa. La lett. a) vieta l'utilizzo per la sostituzione di lavoratori in sciopero: il divieto riguarda la sostituzione durante lo sciopero, non l'assunzione di nuovi lavoratori intermittenti per altre mansioni. La lett. b) prevede il divieto presso unità produttive con licenziamenti collettivi (artt. 4 e 24, L. 223/1991) nei sei mesi precedenti per le stesse mansioni, oppure con CIG attiva o sospensione dei rapporti per le stesse mansioni. La lett. c) vieta il ricorso all'intermittente da parte di imprese che non hanno effettuato la valutazione dei rischi ex D.Lgs. 81/2008: si tratta di un divieto trasversale che colpisce l'impresa inadempiente in materia di sicurezza.
Quando si applica
Il divieto della lett. a) scatta in ogni momento in cui i lavoratori dell'unità produttiva esercitino il diritto di sciopero: non importa che l'intermittente sia già assunto o venga chiamato ex novo, il divieto riguarda l'utilizzo della prestazione per coprire le assenze degli scioperanti. Il divieto della lett. b) ha una finestra temporale di sei mesi precedenti, e si limita alle mansioni interessate dai licenziamenti o dalla CIG: l'impresa può usare intermittenti per mansioni diverse da quelle oggetto della crisi. Il divieto della lett. c) è permanente fino a quando l'azienda non effettua la valutazione dei rischi.
Confronto e norme correlate
I divieti dell'art. 14 sono speculari a quelli dell'art. 20 per il contratto a termine e rispondono alla medesima logica. Il richiamo agli artt. 4 e 24 della L. 223/1991 sui licenziamenti collettivi fissa il quadro normativo di riferimento per la lett. b). Il richiamo alla normativa sulla valutazione dei rischi rinvia al D.Lgs. 81/2008 (T.U. Sicurezza sul Lavoro), che impone a tutti i datori il documento di valutazione dei rischi (DVR).
Problemi applicativi
La principale questione interpretativa riguarda il divieto della lett. b): la formula «stesse mansioni» è interpretata in senso stretto (stesso livello contrattuale, stessa qualifica) o in senso più ampio (attività funzionalmente equivalenti)? La giurisprudenza tende a un'interpretazione rigorosa, ma non unanime. Per la lett. c), l'assenza di DVR è facilmente verificabile dall'ispettorato del lavoro, ma la norma non chiarisce se il divieto si riferisce all'assenza totale del documento o anche a valutazioni incomplete o inadeguate.
Casi pratici
Caso 1: Utilizzo di intermittenti durante uno sciopero
Caso 2: Ricorso a intermittenti dopo licenziamento collettivo
Caso 3: Azienda senza valutazione dei rischi
Domande frequenti
Quando è vietato il contratto di lavoro intermittente?
L'art. 14 prevede tre divieti tassativi: non si può usare il lavoro a chiamata per sostituire lavoratori in sciopero; non si può stipulare presso unità produttive con licenziamenti collettivi o CIG attiva negli ultimi sei mesi per le stesse mansioni; non si può ricorrere all'intermittente se l'azienda non ha effettuato la valutazione dei rischi obbligatoria.
Il datore può assumere lavoratori intermittenti durante uno sciopero?
No. La lett. a) dell'art. 14 vieta espressamente l'utilizzo del lavoro intermittente per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero. Il divieto riguarda l'impiego della prestazione intermittente per coprire le assenze degli scioperanti, non l'esistenza in sé del contratto intermittente nell'azienda.
L'azienda può usare lavoratori a chiamata dopo un licenziamento collettivo?
No, per sei mesi dalla data dei licenziamenti collettivi, per le mansioni che sono state oggetto dei licenziamenti. Dopo i sei mesi, o per mansioni diverse da quelle interessate, il divieto non opera più. Il calcolo dei sei mesi parte dalla data di intimazione degli ultimi licenziamenti della procedura collettiva.
Cosa succede se il contratto intermittente viene stipulato in violazione dei divieti?
Il contratto stipulato in violazione dei divieti dell'art. 14 è illegittimo. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro può irrogare sanzioni amministrative e il rapporto potrebbe essere riqualificato come contratto ordinario a tempo indeterminato, con le conseguenti obbligazioni retributive e previdenziali arretrate.
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